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CONVENTIONES*
INTER APOSTOLICAM SEDEM
ET REM PUBLICAM LUSITANAM
CONCORDATO TRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA
PORTOGHESE
La Santa Sede e la Repubblica Portoghese,
affermando che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono, ciascuno nel proprio
ordine, autonomi e indipendenti:
considerando i profondi rapporti storici tra la Chiesa Cattolica e il
Portogallo e tenendo presenti le reciproche responsabilità che li vincolano,
nell'ambito della libertà religiosa, al servizio del bene comune e all'impegno
nella costruzione di una società che promuova la dignità della persona umana, la
giustizia e la pace;
riconoscendo che il Concordato del 7 maggio 1940, stipulato tra la Santa Sede
e la Repubblica Portoghese, e la sua applicazione hanno contribuito in maniera
rilevante a rinsaldare i loro legami storici e a consolidare l'attività della
Chiesa Cattolica in Portogallo a beneficio dei suoi fedeli e della comunità
portoghese in generale;
rilevando che si rende necessario un aggiornamento a causa delle profonde
trasformazioni avvenute ai livelli nazionale ed internazionale, in particolare,
per quanto si riferisce all'ordinamento giuridico portoghese, la nuova
Costituzione democratica, aperta a norme del diritto comunitario e del diritto
internazionale contemporaneo, e, per quanto concerne la Chiesa, l'evoluzione dei
suoi rapporti con la comunità politica;
convengono di stipulare il presente Concordato, nei termini seguenti:
Articolo 1
1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese dichiarano l'impegno dello Stato
e della Chiesa Cattolica nella cooperazione per la promozione della dignità
della persona umana, della giustizia e della pace.
2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Chiesa
Cattolica.
3. Le relazioni fra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese sono assicurate
mediante un Nunzio Apostolico presso la Repubblica Portoghese e un Ambasciatore
di Portogallo presso la Santa Sede.
Articolo 2
1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di
svolgere la sua missione apostolica e garantisce il pubblico e libero esercizio
delle sue attività, segnatamente quelle di culto, magistero e ministero, nonché
la giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. La Santa Sede può liberamente approvare e pubblicare qualsiasi norma,
disposizione o documento relativi all'attività della Chiesa e comunicare senza
impedimento con i Vescovi, il clero e i fedeli, potendo questi fare altrettanto
con la Santa Sede.
3. I Vescovi e le altre autorità ecclesiastiche godono della medesima libertà
riguardo al clero e ai fedeli.
4. Alla Chiesa Cattolica, ai suoi fedeli , e alle persone giuridiche che si
costituiscano a norma del diritto canonico, è riconosciuta la libertà
religiosa, segnatamente negli ambiti di coscienza, culto, riunione,
associazione, espressione pubblica, insegnamento e attività caritativa.
Articolo 3
1. La Repubblica Portoghese riconosce le domeniche come giorni festivi.
2. Gli altri giorni riconosciuti come festivi cattolici sono definiti di
comune accordo a norma dell'articolo 28.
3. La Repubblica Portoghese provvederà affinché sia reso possibile ai
cattolici, nei termini della legge portoghese, l'adempimento dei doveri
religiosi nei giorni festivi.
Articolo 4
La cooperazione, di cui al n. 1 dell'articolo 1, può includere attività
svolte nell'ambito di Organizzazioni internazionali delle quali facciano parte
la Santa Sede e la Repubblica Portoghese oppure, senza venir meno al rispetto
del diritto internazionale, altre azioni congiunte, bilaterali o multilaterali,
in particolare nel territorio dei Paesi di lingua officiale portoghese.
Articolo 5
Gli ecclesiastici non possono essere interrogati dai magistrati o da altre
autorità in merito a fatti e cose di cui siano venuti a conoscenza per ragione
del loro ministero.
Articolo 6
Gli ecclesiastici non hanno l'obbligo di assumere le cariche di giurati, di
membri di tribunali e altre della stessa natura, dal diritto canonico
considerate incompatibili con lo stato ecclesiastico.
Articolo 7
La Repubblica Portoghese assicura, nei termini del diritto portoghese, le
misure necessarie per la protezione dei luoghi di culto e degli ecclesiastici
nell'esercizio del loro ministero, nonché per evitare l'uso illegittimo di
pratiche o mezzi cattolici.
Articolo 8
La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica della Conferenza
Episcopale Portoghese, nei termini definiti dagli statuti approvati dalla
Santa Sede.
Articolo 9
1. La Chiesa Cattolica può liberamente creare, modificare o estinguere, a
norma del diritto canonico, diocesi, parrocchie e altre giurisdizioni
ecclesiastiche.
2. La Repubblica Portoghese riconosce la personalità giuridica delle diocesi,
delle parrocchie e di altre giurisdizioni ecclesiastiche, a condizione che
l'atto costitutivo della loro personalità giuridica canonica venga notificato al
competente organo dello Stato.
3. Gli atti di modifica o estinzione delle diocesi, parrocchie e altre
giurisdizioni ecclesiastiche, che sono state riconosciute nei termini del numero
precedente, saranno notificati al competente organo dello Stato.
4. La nomina e la rimozione dei Vescovi sono di esclusiva competenza della
Santa Sede, che ne informa la Repubblica Portoghese.
5. La Santa Sede dichiara che nessuna parte del territorio della Repubblica
Portoghese dipenderà da un Vescovo che abbia la sua sede in territorio soggetto
a sovranità straniera.
Articolo 10
1. La Chiesa Cattolica in Portogallo può organizzarsi liberamente in armonia con
le norme del diritto canonico e costituire, modificare ed estinguere persone
giuridiche canoniche, alle quali lo Stato riconosce personalità giuridica
civile.
2. Lo Stato riconosce la personalità delle persone giuridiche, di cui agli
articoli 1, 8 e 9, nei termini rispettivamente indicati, come anche la
personalità delle restanti persone giuridiche canoniche, inclusi gli Istituti di
vita consacrata e le Società di vita apostolica canonicamente eretti, che siano
state costituite e comunicate alla competente autorità dal Vescovo della diocesi
dove esse hanno la loro sede o dal suo legittimo rappresentante, fino alla data
di entrata in vigore del presente Concordato.
3. Alle persone giuridiche canoniche, eccetto quelle riferite negli articoli 1,
8 e 9, che si costituiscano o siano comunicate dopo l'entrata in vigore del
presente Concordato, è riconosciuta la personalità giuridica civile mediante
l'iscrizione nell'apposito registro dello Stato in forza di un documento
autentico, emesso dalla competente autorità ecclesiastica, da cui risultino la
loro erezione, gli scopi, l'identità, gli organi rappresentativi e le rispettive
competenze.
Articolo 11
1.
Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi degli articoli 1, 9 e 10,
sono regolate dal diritto canonico e dal diritto portoghese, applicati dalle
rispettive autorità, e hanno la stessa capacità civile che il diritto portoghese
attribuisce alle persone collettive di identica natura.
2. Le limitazioni canoniche o statutarie alla capacità delle persone giuridiche
canoniche sono opponibili a terzi in buona fede a condizione che risultino dal
Codice di Diritto Canonico oppure da altre norme pubblicate nei termini del
diritto canonico e, nel caso degli enti ai quali si riferisce il n. 3
dell'articolo 10 e circa i punti ivi menzionati, dal registro delle persone
giuridiche canoniche.
Articolo 12
Le persone giuridiche canoniche, riconosciute ai sensi dell'articolo 10, che,
oltre a finalità religiose, perseguano scopi di assistenza e di solidarietà,
svolgono la rispettiva attività secondo l'ordinamento giuridico stabilito dal
diritto portoghese e godono dei diritti e benefici concessi alle persone
collettive private con scopi della stessa natura.
Articolo 13
1. Lo Stato portoghese riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati in
conformità con le leggi canoniche, a condizione che l'atto di matrimonio sia
trascritto negli appositi registri dello stato civile.
2. Le pubblicazioni matrimoniali si fanno non solo nelle rispettive chiese
parrocchiali, ma anche presso i competenti uffici dell'anagrafe.
3. I matrimoni in articulo mortis, nell'imminenza di parto, o la cui
immediata celebrazione sia espressamente autorizzata dall'Ordinario proprio per
un grave motivo di ordine morale, potranno essere contratti indipendentemente
dal processo preliminare delle pubblicazioni.
4. Il parroco trasmette entro tre giorni copia integrale dell'atto di matrimonio
al competente ufficio dell'anagrafe affinché vi sia trascritto; la trascrizione
deve essere eseguita entro due giorni e comunicata dal rispettivo funzionario al
parroco entro il giorno immediatamente seguente a quello in cui fu effettuata,
con l'indicazione della data.
5. Senza pregiudizio degli obblighi menzionati al n. 4, la cui inadempienza
espone il responsabile alle conseguenze previste nel diritto portoghese e nel
diritto canonico, le parti possono sollecitare la suddetta trascrizione,
mediante la presentazione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
Articolo 14
1. Il matrimonio
canonico produce tutti gli effetti civili a partire dalla data della
celebrazione, se la tracrizione verrà fatta entro sette giorni. Se ciò non
avviene, produrrà effetti relativamente a terzi soltanto a cominciare dalla data
della trascrizione.
2. Non
osta alla trascrizione la morte di uno o di ambedue i coniugi.
Articolo 15
1. Celebrando il matrimonio canonico, i coniugi assumono per ciò stesso, di
fronte alla Chiesa, l'obbligo di attenersi alle norme canoniche che lo regolano
e, in particolare, di rispettarne le proprietà essenziali.
2. La Santa Sede, mentre riafferma la dottrina della Chiesa Cattolica circa
l'indissolubilità del vincolo matrimoniale, ricorda ai coniugi, che hanno contratto
matrimonio canonico, il grave dovere, che ad essi incombe, di non valersi della
facoltà civile di chiedere il divorzio.
Articolo 16
1. Le decisioni delle autorità ecclesiastiche competenti relative alla nullità e
alla dispensa pontificia del matrimonio rato e non consumato, verificate
dall'organo ecclesiastico di controllo superiore, producono effetti civili, a
richiesta di qualsiasi delle parti, dopo revisione e conferma, nei termini del
diritto portoghese, da parte del competente tribunale dello Stato.
2. Per tale effetto, il tribunale competente verifica:
a) se sono autentiche; b) se provengono dal tribunale competente; e) se
sono stati rispettati i principi del contraddittorio e dell'uguaglianza e d) se nei risultati non contraddicono i principi dell'ordine pubblico
internazionale dello Stato portoghese.
Articolo 17
1. La Repubblica Portoghese garantisce il libero esercizio della libertà
religiosa mediante l'assistenza religiosa cattolica ai membri delle Forze Armate
e di Sicurezza che la richiedano, e anche mediante la pratica dei rispettivi
atti di culto.
2. La Chiesa Cattolica assicura, a norma del diritto canonico e per mezzo della
giurisdizione ecclesiastica di un Ordinario castrense, l'assistenza religiosa ai
membri delle Forze Armate e di Sicurezza che la richiedano.
3. L'organo competente dello Stato e l'autorità ecclesiastica competente possono
stabilire, mediante intesa, le forme di esercizio e di organizzazione
dell'assistenza religiosa nei casi di cui ai numeri precedenti.
4.
Gli ecclesiastici
possono adempiere gli obblighi militari sotto la forma di assistenza religiosa
cattolica alle Forze Armate e di Sicurezza, fatto salvo il diritto all'obiezione di
coscienza.
Articolo 18
La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica il libero esercizio
dell'assistenza religiosa cattolica alle persone che, a motivo di permanenza in
case di cura, di assistenza, di educazione o simili, oppure di detenzione in carcere o
istituto
simile, si trovino impedite di esercitare, in condizioni normali, il diritto alla libertà
religiosa e ne facciano richiesta.
Articolo 19
La Repubblica Portoghese, nell'ambito
della libertà religiosa e del dovere che spetta allo Stato di operare con i genitori
nell'educazione dei figli, garantisce le condizioni necessarie per assicurare, nei
termini del diritto portoghese, l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli
istituti scolastici pubblici non superiori, senza alcuna forma di discriminazione.
2. La frequenza dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica negli
istituti scolastici pubblici non superiori dipende dalla dichiarazione
dell'interessato, quando ne abbia la capacità legale, dei suoi genitori o del
suo rappresentante legale.
3. In nessun caso l'insegnamento della Religione e Morale Cattolica può essere
svolto da chi non sia ritenuto idoneo da parte dell'autorità ecclesiastica
competente, la quale certifica la menzionata idoneità nei termini previsti dal
diritto portoghese e dal diritto canonico.
4. Gli insegnanti di Religione e Morale Cattolica vengono nominati oppure
vengono assunti a contratto, trasferiti ed esclusi dall'esercizio della docenza
della disciplina da parte dello Stato, d'accordo con l'autorità ecclesiastica
competente.
5. È di esclusiva competenza dell'autorità ecclesiastica la definizione del
contenuto dell'insegnamento della Religione e Morale Cattolica, in conformità
agli orientamenti generali del sistema d'insegnamento portoghese.
Articolo 20
1. La Repubblica Portoghese riconosce alla Chiesa Cattolica il diritto di
costituire seminari e altri istituti di formazione e cultura ecclesiastica.
2. L'ordinamento interno degli istituti di formazione e cultura ecclesiastica
non è sottoposto al controllo dello Stato.
3. Il riconoscimento degli effetti civili degli studi, dei gradi e dei titoli
ottenuti negli istituti di formazione e cultura ecclesiastica è regolato dal
diritto portoghese, senza alcuna forma di discriminazione rispetto agli studi di
identica natura.
Articolo 21
La Repubblica Portoghese garantisce alla Chiesa Cattolica e alle persone
giuridiche canoniche riconosciute nei termini degli articoli dall'8 al 10,
nell'ambito della libertà di insegnamento, il diritto di fondare e dirigere
scuole in ogni livello di insegnamento e formazione, in accordo col diritto
portoghese, senza che siano soggette ad alcuna forma di discriminazione.
2. I gradi, titoli e diplomi ottenuti nelle scuole, di cui al numero precedente,
sono riconosciuti nei termini previsti dal diritto portoghese per scuole di
simile natura e qualità.
3. L'Università Cattolica Portoghese, eretta dalla Santa Sede il 13 ottobre 1967
e riconosciuta dallo Stato portoghese il 15 luglio 1971, svolge la propria
attività in accordo col diritto portoghese, nei termini dei numeri precedenti,
obbedendo alla sua specificità istituzionale.
Articolo 22
1. Gli immobili che, ai sensi dell'articolo VI del Concordato del 7 maggio 1940,
erano o sono stati classificati come « monumenti nazionali
» o come di «
interesse pubblico » restano destinati in
modo permanente al servizio della Chiesa. Allo Stato spetta la loro
conservazione, riparazione e restauro secondo un piano stabilito d'accordo con
l'autorità ecclesiastica, per evitare disturbi al servizio religioso; alla
Chiesa spetta la loro custodia e regime interno, segnatamente in ciò che
riguarda l'orario delle visite, alla guida delle quali potrà intervenire un
funzionario nominato dallo Stato.
2. Gli oggetti destinati al culto che si trovano in un museo dello Stato o di
altri enti pubblici sono sempre ceduti per le cerimonie religiose nel tempio a
cui appartenevano, se questo si trova nella stessa località in cui i suddetti
oggetti sono custoditi. Tale cessione si farà a richiesta della competente
autorità ecclesiastica, la quale avrà cura della custodia degli oggetti ceduti,
con responsabilità di fedele depositario.
3. In altri casi e per motivi giustificati, i responsabili dello Stato e della
Chiesa possono accordarsi circa una cessione temporanea di oggetti religiosi da
usarsi nel rispettivo luogo di origine oppure in altro luogo più adatto.
Articolo 23
4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di promuovere la
tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in particolare
mediante l'aiuto dello
1. La Repubblica Portoghese e la Chiesa Cattolica dichiarano il
loro impegno per la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni, mobili ed
immobili, che sono di proprietà della Chiesa Cattolica o di persone giuridiche
canoniche riconosciute e fanno parte integrante del patrimonio culturale
portoghese.
2. La Repubblica Portoghese riconosce che la finalità propria
dei beni ecclesiastici deve essere salvaguardata dal diritto portoghese, senza
nulla togliere alla necessità di conciliarla con altre finalità derivanti dalla
loro natura culturale, nel rispetto del principio di cooperazione.
3. Le autorità competenti della Repubblica Portoghese e quelle
della Chiesa Cattolica concordano nel creare una Commissione bilaterale per
l'incremento della cooperazione riguardante i beni della Chiesa che
costituiscono parte integrante del patrimonio culturale portoghese.
4. La Commissione, di cui al numero precedente, ha l'incarico di
promuovere la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni della Chiesa, in
particolare mediante l'aiuto dello Stato e di altri enti pubblici per le
necessarie azioni di identificazione, manutenzione, sicurezza, restauro e
funzionamento, senza alcuna forma di discriminazione in relazione a beni simili,
spettando pure alla medesima Commissione di promuovere, quando sia conveniente,
la stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 28.
Articolo 24
1. Nessun tempio, edificio, dipendenza o oggetto adibito al
culto cattolico può venire demolito, occupato, spostato, ristrutturato o
destinato dallo Stato e da enti pubblici ad altro fine, se non mediante previo
accordo con l'autorità ecclesiastica competente e per motivo di urgente
necessità pubblica.
2. Nei casi di requisizione o espropriazione per utilità
pubblica verrà sempre consultata l'autorità ecclesiastica competente, anche per
quanto riguarda l'ammontare dell'indennità. In ogni caso, non sarà esercitato
atto alcuno di appropriazione o di utilizzo non religioso, senza che i beni
espropriati vengano privati del loro carattere religioso.
3. L'autorità ecclesiastica competente ha il diritto di previa
consultazione quando siano necessari restauri o quando si avvii la procedura di
inventariazione o classificazione come bene culturale.
Articolo 25
1. La Repubblica Portoghese dichiara il suo impegno a destinare
spazi a fini religiosi.
2. Gli strumenti di pianificazione territoriale dovranno
prevedere la destinazione di spazi a fini religiosi.
3. La Chiesa Cattolica e le persone giuridiche canoniche hanno
il diritto di previa consultazione, da esercitare nei termini del diritto
portoghese, per quanto riguarda le decisioni sulla destinazione di spazi a fini
religiosi negli strumenti di pianificazione territoriale.
Articolo 26
1. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le
diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone
giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il
perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la
personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, non sono soggette ad alcuna
imposta su:
a) le offerte dei credenti per l'esercizio del culto e dei riti;
b) i donativi per la realizzazione dei loro scopi religiosi;
c) il ricavato delle collette pubbliche a fini religiosi;
d) la distribuzione gratuita di pubblicazioni contenenti
dichiarazioni, avvisi o istruzioni religiose e la loro affissione nei luoghi di
culto.
2. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le
diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone
giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il
perseguimento di scopi religiosi, alle quali sia stata riconosciuta la
personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti da qualunque
imposta o tributo generale, regionale o locale, su:
a) i luoghi di culto e altri beni immobili oppure parti di essi
direttamente adibiti alla realizzazione di fini religiosi;
b) le installazioni al servizio diretto ed esclusivo delle
attività con fini religiosi;
c) i seminari o qualsiasi istituto destinato alla formazione
ecclesiastica o all'insegnamento della religione cattolica;
d) le dipendenze o annessi ai beni immobili, descritti nei
precedenti punti da a) a c), a uso di istituzioni private di solidarietà
sociale;
e) i giardini e gli spazi antistanti ai beni immobili descritti
nei punti da a) a d), quando non siano desti-nati a fini di lucro;
f) i beni mobili di carattere religioso integrati negli
immobili, di cui ai punti precedenti, o loro accessori.
3. La Santa Sede, la Conferenza Episcopale Portoghese, le
diocesi e le restanti giurisdizioni ecclesiastiche, nonché le altre persone
giuridiche canoniche costituite dalle competenti autorità ecclesiastiche per il
perseguimento di scopi religiosi, una volta che sia stata loro riconosciuta la
personalità civile ai sensi degli articoli 9 e 10, sono esenti dalla marca da
bollo e da tutte le imposte relative alla trasmissione di beni che incidano su:
a) acquisti onerosi di beni immobili con finalità religiose;
b) qualsiasi acquisto a titolo gratuito di beni con finalità
religiose;
e) atti di istituzione di fondazioni, una volta iscritte
nell'apposito registro dello Stato nei termini dell'articolo 10.
4. L'autorità ecclesiastica responsabile per i fondi, destinati
alla Chiesa Cattolica ai sensi dell'articolo seguente, è esente da qualunque
imposta su detta fonte di reddito.
5. Le persone giuridiche canoniche citate nei numeri precedenti,
quando svolgono anche attività con fini diversi da quelli religiosi, considerati
tali dal diritto portoghese, ossia, fra gli altri, quelli della solidarietà
sociale, dell'educazione e della cultura, insieme a quelli commerciali e
lucrativi, sono soggette all'ordinamento fiscale che si applica alla rispettiva
attività.
6. La Repubblica Portoghese assicura che i donativi fatti alle
persone giuridiche canoniche, di cui ai precedenti numeri e alle quali sia stata
riconosciuta la personalità civile ai sensi del presente Concordato, producono
l'effetto tributario di deduzione nella dichiarazione dei redditi, nei termini e
nei limiti del diritto portoghese.
Articolo 27
1. La Conferenza Episcopale Portoghese può esercitare il diritto
di includere la Chiesa Cattolica nel sistema per la riscossione delle entrate
fiscali, previsto nel diritto portoghese.
2. L'inclusione della Chiesa Cattolica nel sistema di cui al
numero precedente può essere oggetto di intesa fra gli organi competenti della
Repubblica e le autorità ecclesiastiche competenti.
Articolo 28
Il contenuto del presente Concordato può essere sviluppato
tramite intese stipulate fra le autorità competenti della Chiesa Cattolica e
della Repubblica Portoghese.
Articolo 29
1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese convengono di
creare, nell' ambito del presente Concordato e come sviluppo del principio della
cooperazione, una Commissione paritetica.
2. Compiti della Commissione paritetica prevista al numero
precedente sono:
a) cercare, in caso di dubbi sull'interpretazione del testo del
Concordato, una soluzione di comune accordo;
b) suggerire qualsiasi altra misura per la sua buona esecuzione.
Articolo 30
Finché non sia stipulato l'accordo previsto all'articolo 3, la
Repubblica Portoghese riconosce i seguenti giorni festivi: Capodanno e Maria
Santissima Madre di Dio (1° gennaio), Corpus Domini, Assunzione della
Beata Vergine Maria (15 agosto), Tutti i Santi (1° novembre), Immacolata
Concezione (8 dicembre) e Natale (25 dicembre).
Articolo 31
Sono fatte salve le situazioni giuridiche esistenti e costituite
in base al Concordato del 7 maggio 1940 e all'Accordo Missionario.
Articolo 32
1. La Santa Sede e la Repubblica Portoghese procederanno
all'elaborazione, revisione e pubblicazione della legislazione complementare
eventualmente necessaria.
2. In vista di quanto disposto al numero precedente, la Santa
Sede e la Repubblica Portoghese effettueranno consultazioni reciproche.
Articolo 33
Il presente Concordato entrerà in vigore con lo scambio degli
strumenti di ratifica, sostituendo il Concordato del 7 maggio 1940.
Firmato in tre esemplari autentici in lingua italiana ed in
lingua portoghese, facenti tutti fede, il giorno 18 del mese di maggio dell'anno
2004.
Per la Santa Sede Angelo Card. Sodano Angelo
Cardinale Sodano Segretario di Stato
Per la Repubblica Portoghese
José Manuel Durdo Barroso
José Manuel Durào Barroso Primo Ministro di Portogallo
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Lusitanam
rata habita, die XVIII mensis Decembris anno MMIV ratihabitionis instrumenta
accepta et reddita mutuo fuerunt in urbe Lisbonensi; a quo die Conventio vigere
coepit ad normam articoli XXXIII eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. XCVII (2005), n. 1, pp. 29-50
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