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INTERVENTO DELLA SANTA SEDE
ALLA SETTIMA SESSIONE ORDINARIA
DEL CONSIGLIO DEI DIRITTI DELL’UOMO

INTERVENTO DI S.E. MONS. SILVANO M. TOMASI*

Ginevra
Mercoledì, 5 marzo 2008

 

Presidente,

1. L'attuale dibattito presso il Consiglio dei diritti umani costituisce un utile supplemento di riflessione che ci conduce al centro delle aspettative del mondo:  un riconoscimento dei diritti fondamentali e la loro realizzazione. Tuttavia, nonostante la dichiarazione di alti ideali, differenti percezioni e convinzioni rischiano di erigere barriere e di soffocare il rispetto concreto per le persone. Forse, la storia ci può aiutare a superare quest'impasse. Muri e recinzioni eretti per tenere lontane alcune popolazioni non hanno bloccato i loro movimento a lungo termine e non hanno impedito il flusso di idee e di scambi. Ora in tempo di dialogo appare più urgente che mai sia promuovere la conoscenza reciproca sia evitare equivoci pericolosi. Ora che il Consiglio dei diritti umani ha praticamente completato con successo la sua struttura organizzativa e ha elaborato i propri meccanismi operativi, bisogna svolgere un compito ancor più critico, ossia la creazione di un più ampio senso di fiducia e di una comprensione più corretta dei differenti punti di partenza e delle diverse visioni che persistono nell'interpretazione e nella realizzazione quotidiana dei diritti umani.

2. Le norme fondamentali dei diritti umani hanno spesso le tinte dell'esperienza storica e delle tradizioni culturali degli Stati e delle regioni in cui devono essere applicati. In particolare, sembra che alla radice di varie posizioni conflittuali vi sia l'attenzione concentrata sul rapporto fra persone e collettività. Quindi, diviene importante chiarire e individuare dove sono la fonte e il fondamento dei diritti umani. In realtà, l'espressione stessa "diritti umani" offre la chiave per una corretta interpretazione perché riguarda proprio ciò che è "umano", ossia il vincolo comune fra ogni persona e il fondamento dei diritti umani.

3. Il grande progresso raggiunto nell'articolare i diritti umani e nel migliorare la loro applicazione è dovuto in gran parte alla saggezza dei redattori della Dichiarazione universale dei diritti umani in cui la valenza universale della dignità e del valore della persona umana sono stati espressamente riconosciuti come pietre miliari di tutti i diritti. Evitando un approccio meramente collettivistico e individualistico ai diritti umani, questo storico documento stabilisce diritti e doveri e quindi una gamma di connessioni fra individuo, comunità e società. In tal modo, diritti attribuiti a gruppi e a collettività sono radicati nella dignità di ogni loro singolo membro. Questo approccio non si può capovolgere facendo derivare diritti fondamentali delle persone dalla comunità alla quale appartengono come se essa fosse il soggetto dei diritti fondamentali. Tuttavia, i diritti umani sono universali, interdipendenti e indivisibili. Civili, politici, economici, sociali e culturali che siano, tutti richiedono una effettiva realizzazione attraverso un impegno a vari livelli della vita sociale, del villaggio, della città, della nazione e della comunità internazionale attraverso le sue istituzioni. Una realizzazione integrale di tutti i diritti umani esprime una posizione concreta della persona nella società. Una nuova comprensione della tensione fra individui e comunità diviene possibile equilibrando l'attenzione ai diritti dell'individuo in seno alla dimensione sociale. In questo contesto, rimane la responsabilità concertata di eliminare quelle strutture distruttive che considerano opzioni accettabili la guerra, la corsa agli  armamenti,  illimitate  spese  militari,  il  profitto  sfrenato  e  il  commercio scorretto, perché esse minano la tutela universale dei diritti umani. Un' espressione essenziale della dignità umana è il diritto alla libertà di religione. In questo ambito la tensione fra individui e comunità assume dimensioni significative che richiedono una nuova riflessione derivante dal saldo fondamento della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle due Covenant del 1966.

4. Il diritto fondamentale di una persona a professare e a praticare una religione specifica nei modi che le sono propri, sempre che essi non siano discriminanti e non giustifichino la tortura, il genocidio o la schiavitù, è il fondamento giuridico della forma organizzata di quel credo, del suo libero esercizio, della sua tutela e della difesa della sua identità specifica. Si tratta di un approccio che parte dal particolare. Mediante questi diritti fondamentali, a cominciare da quello della libertà religiosa, l'individuo contribuisce a difendere l'identità e la libertà della forma organizzata della sua religione e si sviluppa armoniosamente in rapporto con gli altri. Tuttavia, le identità non si possono utilizzare come strumenti per giustificare violazioni dei diritti umani che sono eredità comune di tutta la famiglia umana e di ogni cultura. Quindi, il rispetto per la persona umana dal concepimento alla morte naturale è l'unica misura per giudicare qualsiasi politica sia essa la lotta contro il terrorismo o la lotta contro la fame e il sottosviluppo. Il dialogo e l'interazione divengono possibili quando la nostra comune dignità umana è il valore guida. da parte sua, lo Stato non ha il potere di creare diritti umani emanando una legge, ma solo la capacità di riconoscere e disciplinare la loro esistenza e di garantire la loro tutela, specificatamente in caso di discriminazione. Allora le persone possono esercitare i propri diritti umani individualmente e in comunità:  è un continuum per il bene comune.

Presidente,

5. Come ha ricordato al Consiglio il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di religione o di credo, gli attuali strumenti tutelano la libertà di religione nelle sue molteplici manifestazioni e impediscono qualsiasi sostegno all'odio nazionale, razziale e religioso che porta alla discriminazione e alla violenza. La realizzazione in ogni Paese degli esistenti strumenti di tutela dei diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e delle relative Covenant, è il modo migliore per garantire il rispetto di tutti i credi e una coesistenza pacifica in seno alle contemporanee società pluralistiche e interattive. Purtroppo, le vittime dell'intolleranza religiosa sono particolarmente numerose laddove il diritto internazionale sui diritti umani non è integrato nelle legislazioni nazionali che rischiano, in tal modo, di permettere l'impunità dei violatori di tali diritti. Il futuro include in impegno rinnovato nell'appropriarsi, mediante l'educazione, degli strumenti giuridici elaborati dal diritto internazionale. Tuttavia, trasmettere una serie di documenti non è sufficiente. È anche importante modificare gli atteggiamenti. Si tratta di un processo di vasta portata che trasformi la persona e garantisca un sostegno effettivo alla dignità e a libertà come quelle di religione e di espressione e come quella dal bisogno e dalla paura.

6. In conclusione, Presidente, mi permetta di ricordare la nota aspirazione di Papa Giovanni XIII, un messaggio ancora valido e opportuno espresso nella Pacem in terris "che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, nelle strutture e nei mezzi, si adegui sempre più alla vastità e alla nobiltà dei suoi compiti; e che arrivi il giorno nel quale i singoli esseri umani trovino in essa una tutela efficace in ordine ai diritti che scaturiscono immediatamente dalla loro dignità di persone; e che perciò sono diritti universali, inviolabili, inalienabili. Tanto più che i singoli esseri umani, mentre partecipano sempre più attivamente alla vita pubblica delle proprie comunità politiche, mostrano un crescente interessamento alle vicende di tutti i popoli, e avvertono con maggiore consapevolezza di essere membra vive di una comunità mondiale" (n. 145).

La Dichiarazione dei diritti dell'uomo e gli altri organismi delle Nazioni Unite sono chiamati a realizzare questo auspicio nella nostra epoca. La famiglia umana e i popoli delle Nazioni Unite non possono attendere altri 60 anni.


*L’Osservatore Romano, 17-18.3.2008, p.2.

 

 

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