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INTERVENTO DELLA SANTA SEDE
AL CONSIGLIO DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL COMMERCIO
SUGLI ASPETTI DEI DIRITTI SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE
ATTINENTI AL COMMERCIO
INTERVENTO DI S.E. MONS.
SILVANO M. TOMASI,
OSSERVATORE PERMANENTE DELLA SANTA SEDE
PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE
ED ISTITUZIONI SPECIALIZZATE
Ginevra
Martedì, 8 giugno 2010
Signor Presidente,
unendomi ai relatori che mi hanno preceduto, mi congratulo per
la sua elezione.
1. Sul tema dell'Articolo 27.3 (b), Oggetto del Brevetto, la
delegazione della Santa Sede desidera fare alcuni commenti e sollevare alcune
questioni aggiuntive.
2. L'Articolo 27.3(b) permette ai Membri di escludere dalla
brevettabilità piante e animali, ma non microrganismi, e consente ai Membri di
escludere da essa processi biologici che sono essenziali per la produzione di
piante e animali, ma non quelli microbiologici. La logica che sottende a questa
disposizione è quella di rafforzare la tutela internazionale dei brevetti e di
altri diritti di proprietà intellettuale (IPR) sugli sviluppi non biologici e
microbiologici della vita, collegando questa tutela al quadro legale generale
sul commercio di altri beni e servizi. Questa tutela, comunque, dovrebbe essere
promossa con correttezza e in pieno accordo con gli obiettivi di sviluppo
previsti dall'Articolo 7 dei TRIPS, con le disposizioni dell'Articolo 8 sulla
libertà politica degli Stati di assicurare la tutela dell'alimentazione e della
salute pubblica e a promuovere il pubblico interesse in settori di importanza
fondamentale per il loro sviluppo socioeconomico e tecnologico nonché con le
disposizioni dell'Articolo 27.2, che permette ai Membri di "escludere dalla
brevettabilità le invenzioni, il cui sfruttamento commerciale nel loro
territorio deve essere impedito per motivi di ordine pubblico o di moralità
pubblica, nonché per proteggere la vita o la salute dell'uomo, degli animali o
dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali".
3. Il brevetto delle forme di vita potrebbe a volte servire come
strumento per sostenere quelle biotecnologie, che sono problematiche sia da un
punto di vista etico sia da un punto di vista di un sistema di proprietà
intellettuale che favorisca lo sviluppo.
4. In relazione alla vita umana, l'articolo 4 della
Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti Umani afferma che "Il
genoma umano nel suo stato naturale non può dar luogo a profitto" (Nazioni
Unite, A/53/152 del 9 dicembre 1998; Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco), Atti della Conferenza Generale,
ventinovesima sessione, Parigi, 21 ottobre - 12 novembre 1997, Risoluzione n. 6)
mentre l'Articolo 21 della Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela dei
diritti umani e della dignità dell'essere umano a proposito dell'applicazione
della biologia e della medicina stabilisce che: "Il corpo umano e le sue parti,
in quanto tali, non possono dar luogo a profitto" (cfr. Consiglio d'Europa, ETS
N: 164, Oviedo, 4 aprile 1987).
Allo stesso proposito, la Dichiarazione delle Nazioni Unite
sulla Clonazione Umana riconosce "le preoccupazioni che certe applicazioni della
scienza della vita - che si sviluppa così rapidamente - possono suscitare
riguardo alla dignità umana, ai diritti umani e alle libertà fondamentali degli
individui" e chiama gli Stati a "ad adottare tutte le misure necessarie per
proteggere adeguatamente la vita umana nell'applicazione delle scienze della
vita" (Nazioni Unite A/RES/59/280 dell'8 marzo 2005). Quindi, l'accordo TRIPS,
altre norme della WTO, tutti gli accordi relativi al commercio bilaterale,
regionale e internazionale e gli accordi IPR non dovrebbero ridurre la facoltà
degli Stati di governare gli aspetti degli IPR legati alla vita e alla dignità
umane.
5. Il mero controllo commerciale della produzione e
distribuzione di nuove forme di vita potrebbe influenzare sia la sicurezza
alimentare sia le prospettive di sviluppo dei Paesi poveri. Non si devono
imporre diritti monopolistici privati su quelle risorse biologiche da cui
derivano l'alimentazione di base e i requisiti medici della vita umana. Un
approccio integrale agli IPR non dovrebbe ignorare le importanti preoccupazioni
di carattere economico, ambientale ed etico circa la brevettabilità della vita,
perché tale azione avrebbe un impatto negativo sui diritti del consumatore,
sulla conservazione della biodiversità, sulla tutela ambientale, sui diritti dei
popoli indigeni, sulla libertà scientifica e accademica e, in definitiva, sullo
sviluppo economico di molti Paesi in via di sviluppo nella misura in cui esso
dipende dalle nuove tecnologie.
6. Nel 2007 le Nazioni Unite hanno adottato una Dichiarazione
sui Diritti dei Popoli Indigeni che riconosce, nell'articolo 31, che "i popoli
indigeni hanno il diritto di conservare, controllare, tutelare e sviluppare la
propria eredità culturale, conoscenze tradizionali ed espressioni culturali
tradizionali nonché manifestazioni delle loro scienze, tecnologie e culture,
incluse le risorse umane e genetiche, semi, medicine, conoscenza delle proprietà
della fauna e della flora, tradizioni orali, letterature, immagini, sport e gare
tradizionali e arti visuali e sceniche" (cfr. Nazioni Unite, A/RES/59/280, 8
marzo 2005). Se opportuno e fattibile, gli sviluppi e le conclusioni del
Comitato Intergovernativo sulla Proprietà Intellettuale e le Risorse Genetiche,
le Conoscenze Tradizionali e il Folklore, dell'Organizzazione Mondiale della
Proprietà Intellettuale (WIPO/GRTKF) dovrebbero essere riconosciuti nel contesto
delle norme del TRIPS.
7. Fra gli agenti di sviluppo esiste una preoccupazione grave
sulla brevettabilità delle varietà di semi geneticamente modificati.
Un'applicazione illimitata delle procedure di brevetto sugli
sviluppi biologici, scientifici e tecnici potrebbe essere dannosa ai metodi di
ricerca e di produzione sia tradizionali sia moderni, soprattutto per quanto
riguarda le nuove varietà che sono di beneficio al mondo in via di sviluppo. La
concentrazione della proprietà dei semi potrebbe minacciare l'autonomia dei
coltivatori locali, che sono costretti ad acquistare i semi ogni stagione da un
manipolo di società, con le quali hanno scarsa possibilità di negoziare prezzi
competitivi. Il possesso dei Diritti di Proprietà Intellettuale dei semi
potrebbe mettere a serio repentaglio la pratica di conservare i semi per
commerciarli o ripiantarli durante la stagione successiva. Per la maggior parte,
i piccoli e medi agricoltori usano conservare i semi, e una gran parte della
popolazione mondiale dipende dalla costante stabilità finanziaria dei
coltivatori che fanno questo. La comunità internazionale dovrebbe prestare la
dovuta attenzione alle preoccupazioni per la concentrazione di tecnologia e di
risorse per la produzione alimentare nelle mani di un piccolo gruppo di entità e
di società che sono guidate esclusivamente da obiettivi commerciali.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere accordata anche alla tutela della
proprietà intellettuale dei semi scoperti da singoli coltivatori, dei Paesi sia
industrializzati sia di sviluppo, e ai diritti delle popolazioni indigene
all'uso tradizionale e alla proprietà di quelle piante che sono essenziali per
la loro sussistenza e per la loro cultura.
8. L'obiettivo principale della comunità internazionale dovrebbe
essere quello di promuovere il bene comune. Inoltre, le regole e i negoziati del
commercio internazionale dovrebbero mirare al bene di tutti, in particolare di
quelle persone che sono povere e vulnerabili. Dovrebbero anche garantire sia i
mezzi per la sussistenza umana come cibo, acqua, medicine, ambiente sano e così
via, sia quelli per lo sviluppo spirituale, sociale e culturale delle persone.
Anche i dibattiti sulla tutela internazionale dei diritti di
proprietà intellettuale e sulla portata e le conseguenze dell'Articolo 27, 3.b,
dovrebbero essere guidati, in tutta sincerità, dalla promozione del bene comune
e della dignità umana, come è giustamente affermato nella Dichiarazione,
nell'Atto Finale, nel Preambolo e nell'Allegato 1C dell'Accordo di Marrakech.
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