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Senso di una Convenzione *

 

La Convenzione tra la Santa Sede e l’Italia in materia fiscale viene ad aggiungere un tassello, ormai necessario, al quadro del sistema di diritto finanziario che si è cominciato a delineare col pontificato di Benedetto XVI e che ha avuto un notevole incremento con Papa Francesco. Si tratta di un passaggio che richiedeva il ricorso allo strumento internazionale, non solo per i noti effetti della globalizzazione, soprattutto nell’ambito economico-finanziario, che rendono i problemi transnazionali, ma anche a causa dei particolarissimi rapporti di carattere pattizio che intercorrono tra la Santa Sede e l’Italia per evidenti ragioni geopolitiche ed economiche.

La ricerca di una soluzione negoziata di problemi di comune interesse poteva solo in parte usufruire dei modelli elaborati nei più recenti accordi in materia fiscale della Repubblica Italiana con Stati viciniori, posta l’obiettiva diversità di situazioni. Nel caso specifico, in particolare, non si trattava di regolare un qualsiasi rapporto tra Stato e Stato, ma un rapporto in cui una parte, la Santa Sede, non è uno Stato, non ha finalità temporali ma spirituali, svolge la sua missione a livello planetario. D’altra parte la Città del Vaticano, su cui la Santa Sede ha piena sovranità, è notoriamente un’entità statuale particolarissima, non essendo uno Stato fine a sé stesso, come le altre entità statuali, ma uno Stato con carattere strumentale in ordine alla missione della Santa Sede.

Si tratta di realtà complessa che, dal punto di vista sia fattuale sia giuridico, porta con sé conseguenze non ignorabili. Per esempio, non tutti gli organismi della Santa Sede trovano allocazione nello Stato vaticano; anzi buon parte sono oltre i suoi confini, nelle cosiddette zone extraterritoriali, per scelta fatta nel 1929 all’atto della stipula del Trattato lateranense. Ancora: non tutti i dipendenti della Santa Sede sono cittadini vaticani o residenti nello Stato vaticano, anzi una minima parte, con l’effetto che la più parte di loro non può che risiedere in Italia.

È una realtà complessa che dal punto di vista politico e giuridico ha trovato definitivamente inquadramento nel Trattato lateranense, come detto nell’art. 26; Trattato che, nei modi noti, è peraltro richiamato dall’art. 7 della Costituzione italiana.

La Convenzione testé firmata tra la Santa Sede e l’Italia risolve in maniera positiva il nodo delle relazioni in materia fiscale, prevedendo una serie di disposizioni che riescono a conciliare interessi differenti, come quello dell’Italia alla eguaglianza ed alla giustizia in materia fiscale, e quello della Santa Sede a salvaguardare la libertà e la funzionalità degli organismi ad essa pertinenti, per lo svolgimento della propria missione spirituale nel mondo. In particolare l’accordo è diretto a perseguire il comune obbiettivo di assicurare la più ampia trasparenza nel campo delle relazioni finanziarie, in linea con gli orientamenti maturati sempre più in ambito internazionale.

A questa fondamentale esigenza risponde specificamente la normativa convenuta, con cui si stabilisce una aperta e piena collaborazione delle autorità della Santa Sede con le autorità fiscali dello Stato italiano, grazie alla quale sono costituite forme istituzionali di scambio di informazioni secondo i parametri OCSE.

Altro punto importante dell’accordo riguarda le modalità di adempimento degli obblighi tributari da parte delle persone, fisiche e giuridiche, che detengono attività finanziarie nello Stato della Città del Vaticano e che, in quanto residenti in Italia, devono corrispondere le imposte sulle rendite finanziarie percepite in relazione a tali attività. Si tratta di una realtà complessa e variegata, in cui il profilo della peculiarità della situazione emerge con evidenza: si pensi alla particolarità degli Istituti religiosi che per disposizione canonica, rispondente a comprensibili ragioni, devono stabilire in Roma una Casa generalizia per un continuo raccordo con la Santa Sede; si pensi alle risorse finanziarie che da tutto il mondo giungono a persone giuridiche canoniche, le quali sono destinate a finalità che vanno oltre i confini nazionali italiani.

In questo ambito la normativa concordata crea nuovi raccordi tra la legislazione pattizia del 1929, nella parte in cui disciplina i profili tributari (in particolare gli articoli 16 e 17 del Trattato lateranense), e l’odierno, mutato assetto dell’ordinamento italiano in materia fiscale. In particolare sono previste forme di collaborazione delle competenti autorità della Santa Sede, dirette a perseguire un importante obbiettivo di semplificazione amministrativa, a vantaggio sia degli utenti che delle autorità italiane interessate.

Dal punto di vista tecnico, la normativa ora definita presenta diversi pregi, come quello di salvaguardare e chiarire le prerogative in favore degli enti centrali della Chiesa, di cui all’art. 11 del Trattato lateranense; o l’altro, di non poco conto, di prevedere esplicitamente l’ambito ed i limiti della retroattività delle disposizioni previste dall’accordo.

In conclusione si può dire che la Convenzione in materia fiscale costituisce un’ulteriore tappa in quel percorso di collaborazione tra la Santa Sede e l’Italia, che è iniziato nel 1929 e che ha conosciuto diversi momenti tra cui, particolarmente significativo, l’Accordo del 1984 di revisione del Concordato lateranense. Una collaborazione nella distinzione, che risulta iscritta nell’ordinamento sia dello Stato che della Chiesa.

 

Giuseppe Dalla Torre   

 


* L'Osservatore Romano, 2 aprile 2015