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CONVENZIONE MONETARIA TRA LO
STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO E LA REPUBBLICA
ITALIANA
Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata
l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto
quanto segue:
Art. 1
Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della
Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e
delle medaglie pontificie.
Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi
esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finché
sarà in vigore la presente Convenzione.
Art. 2
Le monete, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare,
saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la
composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco
dei singoli pezzi.
Art. 3
Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel
territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere
liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.
Art. 4
Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facoltà
di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si
accumulassero nelle casse dello Stato italiano.
Art. 5
La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.
Lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica
italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio;
pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato
della Città del Vaticano.
Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro di cui all'art. 2
non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire
italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di
pezzi.
Art. 6
In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato
della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite
massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di
lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.
In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del
pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo
precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre
trenta milioni di pezzi.
Art. 7
Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o
dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia
dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente
taglio di moneta dell'altra Parte.
Art. 8
La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni
delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno
assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete
italiane nel suo territorio.
Art. 9
La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore trenta
giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti
della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello
Stato della Città del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto
1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa.
La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di
ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno
firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, il tre dicembre
millenovecentonovantuno.
| Per lo Stato |
Per la |
| della Città del Vaticano |
Repubblica Italiana |
| ANGELO card. SODANO |
EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO |
Conventione inter Civitatem Vaticanam et Italiam rata habita, die XI m.
Iunii a. MCMXCIV, instrumenta ratihabitionis accepta et reddita sunt; a die
autem XI m. Iulii eiusdem anni, ad normam art. 9 Conventio vigore coepit.
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