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CONVENZIONE MONETARIA
T
RA LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO
E LA
REPUBBLICA
ITALIANA

 

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana, considerata l'opportunità di stipulare una nuova Convenzione monetaria, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il Governo italiano mette, come nel passato, a disposizione dello Stato della Città del Vaticano la Zecca di Roma per la coniazione delle monete vaticane e delle medaglie pontificie.

Lo Stato della Città del Vaticano si impegna da parte sua a servirsi esclusivamente della Zecca di Roma per la coniazione delle sue monete, finché sarà in vigore la presente Convenzione. 

Art. 2

Le monete, nei valori che lo Stato della Città del Vaticano intenda coniare, saranno identiche a quelle italiane per quanto concerne il metallo, la composizione chimica, il valore nominale, le dimensioni ed il valore intrinseco dei singoli pezzi. 

Art. 3

Le monete vaticane e le monete italiane avranno, rispettivamente, nel territorio italiano e nella Città del Vaticano, identico corso legale e potere liberatorio nei rapporti tra i privati ed in quelli con le pubbliche casse.

Art. 4

Lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica italiana avranno la facoltà di domandare il cambio, in valuta italiana, delle monete vaticane, che si accumulassero nelle casse dello Stato italiano.

Art. 5

La coniazione delle monete d'oro potrà essere fatta per valore illimitato.

Lo Stato della Città del Vaticano rinuncia a chiedere alla Repubblica italiana il riconoscimento del corso legale di dette monete nel suo territorio; pertanto le stesse avranno corso legale soltanto nel territorio dello Stato della Città del Vaticano.

Il valore nominale delle monete coniate diverse dall'oro di cui all'art. 2 non potrà eccedere ogni anno la somma complessiva di un miliardo di lire italiane e, comunque, per un quantitativo non superiore a cento milioni di pezzi. 

Art. 6

In Sede Vacante, nell'anno nel quale si è verificata la vacanza, lo Stato della Città del Vaticano potrà anche coniare monete in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

In ciascun Anno Santo giubilare lo Stato della Città del Vaticano potrà del pari coniare monete, in aggiunta al limite massimo stabilito nell'articolo precedente, per l'importo di trecento milioni di lire italiane e per non oltre trenta milioni di pezzi.

Art. 7

Saranno presi speciali accordi per il caso che una moneta fosse dall'una o dall'altra Parte dichiarata fuori corso, e ciò per reciprocità sia dell'estensione del provvedimento, sia del trattamento da fare al corrispondente taglio di moneta dell'altra Parte.

Art. 8

La Repubblica italiana si impegna a reprimere e punire le falsificazioni delle monete vaticane che si perpetrassero nel suo territorio. Uguale impegno assume lo Stato della Città del Vaticano per eventuali falsificazioni di monete italiane nel suo territorio.

Art. 9

La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, fermi restando gli effetti della coniazione da parte della Zecca e della circolazione delle monete dello Stato della Città del Vaticano sul territorio italiano intervenute dal 2 agosto 1981 fino all'entrata in vigore della Convenzione stessa.

La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni, salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarla con un preavviso di sei mesi.

In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, muniti dei Pieni Poteri, hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatta nella Città del Vaticano in duplice originale, il tre dicembre millenovecentonovantuno.

 

Per lo Stato Per la
della Città del Vaticano Repubblica Italiana
ANGELO card. SODANO EMANUELE SCAMMACCA DEL MURGO

 

Conventione inter Civitatem Vaticanam et Italiam rata habita, die XI m. Iunii a. MCMXCIV, instrumenta ratihabitionis accepta et reddita sunt; a die autem XI m. Iulii eiusdem anni, ad normam art. 9 Conventio vigore coepit.

 

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