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CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM
ET REMPUBLICAM AUSTRIACAM
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CONVENZIONE
TRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER IL REGOLAMENTO
DI RAPPORTI PATRIMONIALI *
Fra la Santa Sede,
rappresentata dal suo Plenipotenziario
Sua Eccellenza Revina Mons. Dr.
Giovanni DELLEPIANE,
Arcivescovo tit. di Stauropoli
e Nunzio Apostolico in
Austria, residente in Vienna,
e la Repubblica Austriaca,
rappresentata dai suoi Plenipotenziari
il Signor Dr. Bruno KREISKY,
Ministro Federale per gli Affari Esteri, e
il Signor Dr. Heinrich DRIMMEL,
Ministro Federale per l'Istruzione,
viene conclusa la seguente Convenzione:
Articolo I
La Santa Sede e la Repubblica Austriaca hanno convenuto di regolare con il
presente Accordo taluni rapporti di natura giuridico-patrimoniale fra la Chiesa
Cattolica e lo Stato e di modificare varie disposizioni del Concordato del 5
giugno 1933 e del Protocollo Addizionale.
Articolo II
1) Considerato che è venuta meno la dotazione del Clero stabilita in passato
dalla legislazione sulla congrua, considerata la cessazione dei Patronati di
diritto pubblico e degli oneri relativi alla manutenzione degli edifici
ecclesiastici,
a soddisfazione delle richieste avanzate dalla Chiesa Cattolica circa il
patrimonio dei Fondi di Religione, e considerato il disposto dell'art. VIII
della presente Convenzione,
la Repubblica Austriaca verserà alla Chiesa Cattolica ogni anno a partire dal
1961:
a) una somma di 50 milioni di scellini,
b) il controvalore delle retribuzioni volta a volta in vigore di 1250 impiegati
ecclesiastici, prendendo come base una retribuzione media; tale viene
considerato lo stipendio corrente di un impiegato statale del gruppo A, IV classe di servizio, 4° scatto, più i pagamenti straordinari
e le indennità di caro vita.
2) Il versamento sarà fatto alla Arcidiocesi di Vienna in 4 rate uguali al più
tardi rispettivamente il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre ed il 30
novembre di ogni anno.
3) L'intera somma di cui al capoverso 1) sarà ripartita dalla Chiesa Cattolica.
4) Le tasse ecclesiastiche continueranno ad essere percepite; i loro proventi
potranno essere usati liberamente dalla Chiesa Cattolica.
Articolo III
1) I beni della « Amministrazione fiduciaria dei
Fondi di Religione » eretta con la Legge federale del 20 dicembre 1955, BGB1. N.
269, vengono spartiti come segue:
1 - I beni — come chiese, case canoniche o conventi insieme con i terreni,
beni di dotazione e simili trovantisi in nesso economico con detti edifici — che
al 13 marzo 1938 ovvero al 1° settembre 1959 erano utilizzati, a qualsiasi
titolo, da una istituzione ecclesiastica, passano in proprietà della Chiesa
Cattolica.
2 - Per la manutenzione dei beni citati al n. 1 la Chiesa Cattolica
riceve circa 5.600 ettari di terreni a bosco produttivo di specie e qualità
medie, che al presente sono amministrati dal Demanio forestale austriaco per
conto della « Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione ».
3 - I beni che a tenore del n. 1 spettano alla Chiesa Cattolica passano in
proprietà dell'Arcidiocesi di Vienna; quelli che le spettano a tenore del n. 2
passano in proprietà dell'Arcidiocesi di Salisburgo.
4 - I beni restanti saranno trasferiti in proprietà della Repubblica
Austriaca, fermo restando quanto prescritto nell'art. V, capov. 2). 2) In
quanto, per ragioni economiche, singoli trasferimenti patrimoniali richiedano un
arrotondamento, i beni indicati nel capov. 1), nn. 1 e 2, possono essere
trasferiti in proprietà della Repubblica Austriaca, ed i beni indicati nel capov.
1), n. 4, in proprietà dell'una o dell'altra Arcidiocesi indicate al n. 3, previa approvazione del Governo Federale Austriaco e dell'Arcidiocesi
interessata.
Articolo IV
1) Il passaggio di proprietà dei beni menzionati nell'art. III si
attuerà secondo le prescrizioni del diritto austriaco. All'uopo l'«
Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione » dovrà indicare
nominativamente per iscritto i beni che cadono sotto l'art. III. Le indicazioni
riguardanti l'art. III, capov. 1), n. 1, dovranno essere sottoposte
all'approvazione dell'Arcidiocesi di Vienna; le indicazioni riguardanti
l'articolo III, capov. 1), n. 2, dovranno essere sottoposte all'approvazione
dell'Arcidiocesi di Salisburgo e in ambedue i casi con l'approvazione del
Governo Federale della Repubblica Austriaca.
2) I provvedimenti richiesti dalle disposizioni del capov. 1) debbono essere
presi possibilmente entro due anni dall'entrata in vigore della presente
Convenzione.
3) Le indicazioni scritte dei beni immobili ai sensi del capov. 1) costituiscono
atti pubblici ai sensi del paragrafo 33 della Legge generale austriaca del 1955
sul Catasto.
Articolo V
1) La Repubblica Austriaca trasferisce in proprietà dell'Arcidiocesi di
Salisburgo oppure di una persona giuridica da nominarsi dall'Ordinario
dell'Arcidiocesi di Salisburgo entro un anno dall'entrata in vigore della
presente Convenzione i beni di cui ai nn. 174, 183, 188, 209, 228, 236 e 477 del
Catasto della Città di Salisburgo-Centro, ed i beni di cui al n. 1772 del
Catasto di Aigen nel mandamento di Salisburgo.
2) La Sede Arcivescovile di Salisburgo riceve inoltre in proprietà dal
patrimonio dell'o Amministrazione fiduciaria dei Fondi di Religione » 560 ettari
circa di terreni a bosco produttivo di specie e di qualità medie.
3) Il passaggio di proprietà dei beni di cui ai capov. 1) e 2) verrà attuato
secondo le prescrizioni del diritto austriaco.
4) Il Ministero Federale dell'Istruzione rilascerà un certificato ufficiale per
l'incorporazione del diritto di proprietà ai beni indicati nel capov. 1) ;
questo certificato vale come documento ai sensi del paragrafo 33
della Legge generale austriaca del 1955 sul Catasto.
5) Quanto ai beni di cui al capov. 2) vale il disposto dell'art. IV.
Articolo VI
La Repubblica Austriaca verserà all'Amministrazione Apostolica del Burgenland
(diocesi di Eisenstadt) « una tantum » ed in via definitiva un importo di 10
milioni di scellini in compenso dell'uso finora fatto, da parte dello Stato,
degli edifici, terreni, oggetti di arredamento, mezzi per l'insegnamento e
libri, trovantisi nel territorio di tale Amministrazione Apostolica (diocesi) e
già o ancora destinati a scopi didattici, che sono proprietà della Chiesa
Cattolica, di suoi Ordini, Congregazioni o altre istituzioni ecclesiastiche.
Il pagamento avverrà in quattro rate annuali uguali : la prima un mese dopo
l'entrata in vigore della presente Convenzione e le altre rate entro il 1°
luglio di ogni anno.
Articolo VII
1) Gli atti giuridici, i documenti e gli scritti derivanti dalla presente
Convenzione ed aventi per oggetto il trasferimento di proprietà di valori
patrimoniali, sono esenti dalle tasse di bollo e dai diritti legali, dalle
imposte sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai
tribunali ed all'amministrazione giudiziaria, come pure dalle tasse
d'amministrazione spettanti allo Stato.
2) Se i beni patrimoniali trasferiti in base alla presente Convenzione vengono successivamente trasferiti entro un periodo di due anni dal passaggio
del diritto di proprietà dall'Arcidiocesi di Vienna o dall'Arcidiocesi di
Salisburgo a Istituzioni ecclesiastiche, oppure se entro questo lasso di tempo
contratti di permuta sono conclusi dall'Arcidiocesi di Vienna o di Salisburgo o
da Istituzioni ecclesiastiche circa i beni menzionati nell'art. III, capov. 1.),
nn. 1 e 2, e nell'art. V, capov. 2), i relativi atti giuridici, i documenti e
gli scritti necessari sono esenti dai tributi menzionati al capov. 1). Qualora
tali beni siano stati alienati a persone diverse dall'Arcidiocesi di Vienna o
dall'Arcidiocesi di Salisburgo o da Istituzioni ecclesiastiche, la menzionata
esenzione fiscale non si applica ad alcuno dei successivi trapassi dei beni.
Articolo VIII
1) Con la presente Convenzione sono regolati ex novo
gli oneri finanziari a carico della Repubblica Austriaca fondati o confermati o
la cui assunzione era stata prevista dalle disposizioni del 'Concordato del 5
giugno 1933 e Protocollo Addizionale meglio precisate nel capoverso 2). Così
pure vengono soddisfatte in via definitiva tutte le richieste finanziarie della
Chiesa Cattolica e delle sue Istituzioni derivanti dalla parte V del Trattato di
Stato circa il ristabilimento di una, Austria indipendente e democratica, del 15
maggio 1955, ed in modo speciale anche tutte le richieste derivanti da già
esistenti o futuri regolamenti di risarcimento da parte della Repubblica
Austriaca per danni reali causati da persecuzioni. La Chiesa Cattolica riconosce
che la Repubblica Austriaca non deve adempiere, oltre alle prestazioni stabilite
con la presente Convenzione, ad altri impegni di carattere finanziario nei
settori in essa trattati.
2) Vengono dichiarati fuori vigore :
L'art. XI, par. 1, ultimo capov., e par. 2, capoversi 1-3 ; l'art. XII, par.
2, metà ultimo capov. ; l'art. XIII, par. 2, ultimo capoverso ; l'art. XV,
paragrafi 2, 3, 5, 6, 7, capov. 1, prima proposizione, capov. 2, ultima
proposizione, e par. 9 ; l'art. XX, ultimo capoverso del Concordato del 5 giugno
1933;
le disposizioni del Protocollo Addizionale del 5 giugno 1933 riguardanti
l'art. X, par. 3, ultimo capoverso ; l'art. XIV, ultimo capoverso, tuttavia solo
in considerazione della legge del 31 dicembre 1894, RGB1. N. 7/1895 ; l'art. XV,
par. 3 e 5.
Articolo IX
Per la composizione delle difficoltà che sorgessero circa l'interpretazione
del presente Accordo vale l'articolo XXII, capoverso 2 del Concordato del 5
giugno 1933.
Articolo X
Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco sono egualmente
autentici, deve essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica devono essere
scambiati al più presto in Roma. Essa entra in vigore il giorno dello scambio
degli Istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in
doppio originale.
Fatto in Vienna il 23 giugno 1960.
Per la Santa Sede :
Für den Heiligen Stuhl :
GIOVANNI DELLEPIANE
Arciv. tit. di Stauropoli
Conventione inter Apostolicam. Sedem et Rempublican Austriacam rata habita,
die XIII mensis Augusti anno MDCCCCLX Ratihabitionis Instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XIII Augusti anno MDCGCCLX, huiusmodi
Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicamn Austriacam icta vigere coepit
ad normam. articuli X eiusdenì Pactionis.
*A.A.S., vol. LII (1960), n. 14, pp. 933-941.
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