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CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM
ET REMPUBLICAM AUSTRIACAM
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CONVENZIONE
TRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER ERIGERE IN DIOCESI
L'AMMINISTRAZIONE APOSTOLICA
DEL BURGENLAND*
Fra la Santa Sede,
rappresentata dal suo Plenipotenziario
Sua Eccellenza Revina Mons. Dr. Giovanni DELLEPI.ANE,
Arcivescovo tit. di Stauropoli
e Nunzio Apostolico in Austria,
residente in Vienna,
e la Repubblica Austriaca,
rappresentata dai suoi Plenipotenziari
il Signor Dr. Bruno KREISKY,
Ministro Federale per gli Affari Esteri, e
il signor Dr. Heinrich DRIMMEL,
Ministro Federale per la Istruzione,
viene conclusa la seguente Convenzione :
Articolo I
La Santa Sede e la Repubblica Austriaca hanno convenuto di modificare il
disposto dell'art. III, par. 2, del Concordato del 5 giugno 1933, per quanto
riguarda l'Amministrazione Apostolica del Burgenland, e di erigere
l'Amministrazione Apostolica del Burgenland in diocesi con Sede Vescovile e
Capitolo Cattedrale nella città di Eisenstadt .
Articolo II
La diocesi di Eisenstadt comprenderà il presente territorio della Regione
Federale del Burgenland.
Articolo III
La diocesi di Eisenstadt viene assegnata alla Provincia Ecclesiastica di
Vienna.
Articolo IV
La diocesi di Eisenstadt avrà un Capitolo Cattedrale formato da un Preposito
e dal numero di Dignità e Canonici richiesto per l'ordinato esercizio delle
funzioni.
Articolo V
1) La diocesi di Eisenstadt ha l'identica personalità giuridica
dell'Amministrazione Apostolica del Burgenland. La diocesi, la Sede Vescovile ed
il Capitolo Cattedrale hanno personalità giuridica nell'ambito dello Stato e
godono dei diritti degli enti di diritto pubblico.
2) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dell'erezione
nell'ambito statale (art. VII, capov. 2) la diocesi sarà libera di trasferire
beni mobili ed immobili alla Sede Vescovile o al Capitolo Cattedrale • in
esenzione da tutte le tasse di bollo e da tutti i diritti legali, dalle imposte
sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai tribunali ed
all'amministrazione giudiziaria, come pure dalle tasse di amministrazione
spettanti allo Stato.
Articolo VI
1) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore nell'ambito statale
dell'erezione in diocesi dell'Amministrazione Apostolica (articolo VII, capov.
2) la Repubblica Austriaca trasferirà in proprietà della Sede Vescovile (t una
tantum » circa 300 ettari di terreno boschivo di specie e qualità medie.
2)Inoltre entro tre anni la Repubblica Austriaca verserà alla diotesi una
somma di 5 milioni di scellini per fare fronte alle spese relative all'erezione
in diocesi dell'Amministrazione Apostolica.
3) Gli atti giuridici, i documenti e gli scritti derivanti dal presente
articolo sono esenti da tutte le tasse di bollo e da tutti i diritti legali,
dalle imposte sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai
tribunali ed all'amministrazione giudiziaria come pure dalle tasse di
amministrazione spettanti allo Stato.
Articolo VII
1) L'erezione della diocesi di Eisenstadt deve aver luogo entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
2) La Santa Sede trasmetterà al Governo Federale della Repubblica Austriaca
una copia della Bolla di erezione. Appena presentata tale copia, l'erezione avrà
efficacia nell'ambito statale.
Articolo VIII
Le divergenze di vedute, che sorgessero eventualmente in futuro circa
l'interpretazione del presente Accordo, saranno eliminate d'intesa fra le Alte
Parti contraenti a norma dell'art. XXII, capov. 2, del Concordato del 5 giugno
1933.
Articolo IX
Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco sono egualmente
autentici, deve essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica devono essere
scambiati al più presto in Roma. Essa entra in vigore il giorno dello scambio
degli Istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in
doppio originale.
Fatto in Vienna il 23 giugno 1960.
Per la Santa Sede:
Für den Heiligen Stuhl :
GIOVANNI DELLEPIANE
Arciv. tit. di Stauropoli Nunzio Apostolico
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam ratahabita,
die XIII mensis Angusti anno MDCCCCLX Ratihabitionis Instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XIII Augusti anno MDCCCCLX, huiusmodi
Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam icta vigere coepit
ad normam, articoli IX eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LII (1960), n. 14, pp. 941-945.
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