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CONVENTIO
INTER SANCTAM SEDEM
ET REMPUBLICAM AUSTRIACAM
____________________

CONVENZIONE
TRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER ERIGERE IN DIOCESI
L'AMMINISTRAZIONE APOSTOLICA
DEL BURGENLAND*

 

Fra la Santa Sede,

rappresentata dal suo Plenipotenziario

Sua Eccellenza Revina Mons. Dr. Giovanni DELLEPI.ANE,
Arcivescovo tit. di Stauropoli
e Nunzio Apostolico in Austria,
residente in Vienna,

e la Repubblica Austriaca,

rappresentata dai suoi Plenipotenziari

il Signor Dr. Bruno KREISKY,
Ministro Federale per gli Affari Esteri, e

il signor Dr. Heinrich DRIMMEL,
Ministro Federale per la Istruzione,

viene conclusa la seguente Convenzione :

Articolo I

La Santa Sede e la Repubblica Austriaca hanno convenuto di modificare il disposto dell'art. III, par. 2, del Concordato del 5 giugno 1933, per quanto riguarda l'Amministrazione Apostolica del Burgenland, e di erigere l'Amministrazione Apostolica del Burgenland in diocesi con Sede Vescovile e Capitolo Cattedrale nella città di Eisenstadt .

Articolo II

La diocesi di Eisenstadt comprenderà il presente territorio della Regione Federale del Burgenland.

Articolo III

La diocesi di Eisenstadt viene assegnata alla Provincia Ecclesiastica di Vienna.

Articolo IV

La diocesi di Eisenstadt avrà un Capitolo Cattedrale formato da un Preposito e dal numero di Dignità e Canonici richiesto per l'ordinato esercizio delle funzioni.

Articolo V

1) La diocesi di Eisenstadt ha l'identica personalità giuridica dell'Amministrazione Apostolica del Burgenland. La diocesi, la Sede Vescovile ed il Capitolo Cattedrale hanno personalità giuridica nell'ambito dello Stato e godono dei diritti degli enti di diritto pubblico.

2) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dell'erezione nell'ambito statale (art. VII, capov. 2) la diocesi sarà libera di trasferire beni mobili ed immobili alla Sede Vescovile o al Capitolo Cattedrale • in esenzione da tutte le tasse di bollo e da tutti i diritti legali, dalle imposte sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai tribunali ed all'amministrazione giudiziaria, come pure dalle tasse di amministrazione spettanti allo Stato.

Articolo VI

1) Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore nell'ambito statale dell'erezione in diocesi dell'Amministrazione Apostolica (articolo VII, capov. 2) la Repubblica Austriaca trasferirà in proprietà della Sede Vescovile (t una tantum » circa 300 ettari di terreno boschivo di specie e qualità medie.

2)Inoltre entro tre anni la Repubblica Austriaca verserà alla diotesi una somma di 5 milioni di scellini per fare fronte alle spese relative all'erezione in diocesi dell'Amministrazione Apostolica.

3) Gli atti giuridici, i documenti e gli scritti derivanti dal presente articolo sono esenti da tutte le tasse di bollo e da tutti i diritti legali, dalle imposte sull'acquisto di fondi e sulle donazioni, dalle tasse spettanti ai tribunali ed all'amministrazione giudiziaria come pure dalle tasse di amministrazione spettanti allo Stato.

Articolo VII

1) L'erezione della diocesi di Eisenstadt deve aver luogo entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione.

2) La Santa Sede trasmetterà al Governo Federale della Repubblica Austriaca una copia della Bolla di erezione. Appena presentata tale copia, l'erezione avrà efficacia nell'ambito statale.

Articolo VIII

Le divergenze di vedute, che sorgessero eventualmente in futuro circa l'interpretazione del presente Accordo, saranno eliminate d'intesa fra le Alte Parti contraenti a norma dell'art. XXII, capov. 2, del Concordato del 5 giugno 1933.

Articolo IX

Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco sono egualmente autentici, deve essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Essa entra in vigore il giorno dello scambio degli Istrumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in doppio originale.

Fatto in Vienna il 23 giugno 1960.

Per la Santa Sede:

Für den Heiligen Stuhl :

GIOVANNI DELLEPIANE
Arciv. tit. di Stauropoli Nunzio Apostolico

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam ratahabita, die XIII mensis Angusti anno MDCCCCLX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XIII Augusti anno MDCCCCLX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam icta vigere coepit ad normam, articoli IX eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LII (1960), n. 14, pp. 941-945.

 

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