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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM
SEDEM ET SAXONIAM INFERIOREM
CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE E IL
LAND NIEDERSACHSEN
Sua Santità il Papa Paolo VI e il Presidente dei Ministri del Niedersachsen
concordi nel desiderio di consolidare e promuovere in spirito di amicizia i
rapporti tra la Chiesa Cattolica e il Land Niedersachsen,
hanno risolto
di concludere una solenne Convenzione, con cui venga sviluppata e regolata in
modo stabile la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nel Niedersachsen,
la quale risulta segnatamente dai Concordati tra la Santa Sede e la Prussia del
14 giugno 1929 e tra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, che
sono ulteriormente in vigore.
A tal fine Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario
Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Dr. Corrado Bafile, Arcivescovo
titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania;
dopo la presentazione dei suoi Pieni Poteri, i quali furono trovati in buona
e dovuta forma, egli ed il Presidente dei Ministri del Niedersachsen hanno
convenuto negli articoli seguenti :
Articolo 1
1. Il Land Niedersachsen dà protezione legale alla libertà di professare e di
praticare la Religione cattolica e alle opere di carità della Chiesa Cattolica.
2. La protezione della domenica e delle solennità ecclesiastiche rimane
garantita.
Articolo 2
1. Rimane in vigore l'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della
Chiesa Cattolica nel Niedersachsen, che si basa principalmente sui seguenti
documenti, concordati con i Governi o da essi riconosciuti, e cioè
- nel territorio dell'ex-Land Hannover sulla Bolla Impensa Romanorum
Pontificum del 26 marzo 1824, con la quale il territorio dell'antico Regno
di Hannover veniva assegnato alle Diocesi di Hildesheim e Osnabrück, e sul
Concordato tra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929;
- nel territorio dell'ex-Land Oldemburgo sulla Bolla De salute animarum
del 16 luglio 1821 e sull'ulteriore delimitazione di confini, avvenuta in
esecuzione della medesima mediante l'Accordo per regolare la situazione
diocesana degli abitanti cattolici del Ducato dell'Oldemburgo del 5 gennaio
1830, per cui il territorio dell'antico Ducato dell'Oldemburgo veniva assegnato
alla Diocesi di Münster;
- nel territorio dell'ex-Land Braunschweig sul Decreto Concistoriale del 2
luglio 1834, con il quale il territorio dell'antico Ducato del Braunschweig
veniva assegnato alla Diocesi di Hildesheim.
2. Allo scopo di meglio regolare nell'ambito del Land Niedersachsen i confini
tra le Diocesi di Hildesheim e di Osnabrück si effettuano le seguenti modifiche
territoriali:
- La Diocesi di Osnabrück cede alla Diocesi di Hildesheim le porzioni di
sua pertinenza dei circondari (Landkreise) di Holzminden,
Hameln-Pyrmont e Verden, il circondario di Schaumburg-Lippe, la città di
Cuxhaven ed i restanti territori dell'antico Amt Ritzebüttel, come anche le
isole di Neuwerk e di Scharhörn e inoltre la parte della città di Nienburg
situata sulla sinistra del Weser.
- La Diocesi di Hildesheim cede alla Diocesi di Osnabrück quella parte del
circondario della Contea di Hoya che è situata sulla destra del Weser.
3. La parte della Diocesi di Münster situata nel Niedersachsen (l'ex-Land
Oldemburgo) rimane come speciale distretto ecclesiastico, la cui direzione verrà
affidata anche in futuro dal Vescovo di Münster ad un suo stabile rappresentante
con le facoltà di cui questo ha goduto finora.
4. Un eventuale cambiamento della circoscrizione diocesana, in quanto non
riguardi unicamente spostamenti di confine nell'interesse della cura locale
delle anime, rimane riservato ad un accordo supplementare.
Articolo 3
1. Per il conferimento di uffici ecclesiastici nell'intero territorio del
Land Niedersachsen valgono le norme del Concordato del 14 giugno 1929. L'obbligo
di notificazione, previsto nel comma 2 dell'articolo 10, cessa di aver vigore.
2. Prima della nomina del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 2 di
questo Accordo, il Vescovo di Münster rende noto in via confidenziale al Governo
del Land il nome dell'ecclesiastico preso in considerazione per dare al Governo
stesso la possibilità di avanzare entro 20 giorni eventuali obiezioni di
carattere politico generale contro la persona designata. Prima dello scadere del
termine indicato o dell'esame delle obiezioni sollevate, il Vescovo non
procederà alla nomina.
3. Nel Capitolo Cattedrale di Münster verranno conferiti, come finora, al
clero dell'Oldemburgo due canonicati non residenziali di cui uno andrà al
rappresentante del Vescovo, di cui al comma 3 dell'articolo 2.
4. Di ciascuno dei Capitoli Cattedrali di Hildesheim e Osnabrück faranno
parte per l'avvenire due Canonici non residenziali. Dopo l'erezione della
Facoltà teologica di cui all'articolo 4, entrerà inoltre a far parte del
Capitolo di Hildesheim un altro Canonico non residenziale, che sarà scelto fra i
membri ordinari di detta Facoltà.
5. Ai membri di Capitoli Cattedrali di cui ai commi 3 e 4 si applica il comma
2 dell'articolo 6 del Concordato del 14 giugno 1929.
6. Le prescrizioni legislative vigenti nel Land (propriamente
landesrechtliche Vorschriften) circa i patronati, in quanto siano norme
statali, vengono abrogate.
Articolo 4
1. A suo tempo il Land erigerà una Facoltà teologica cattolica
nell'Università di Göttingen. I rapporti di detta Facoltà con l'Autorità
ecclesiastica sono regolati dal comma 1 dell'articolo 12 del Concordato del 14
giugno 1929 e relative disposizioni del Protocollo Finale.
2. Con l'erezione della Facoltà di cui al comma 1 cessa di aver vigore per i
Vescovi di Hildesheim e Osnabrück il comma 2 dell'articolo 12 del Concordato del
14 giugno 1929.
Articolo 5
1. Per l'assegnazione delle cattedre di pedagogia della Religione cattolica e
di metodo dell'insegnamento della Religione cattolica nelle Alte Scuole
Pedagogiche si devono applicare analogamente il comma 1 dell'articolo 12 del
Concordato del 14 giugno 1929 e relative disposizioni del Protocollo Finale.
2. L'attuale carattere dell' Alta Scuola Pedagogica di Vechta viene
garantito.
Articolo 6
1. Il Land garantisce la conservazione e la nuova erezione di scuole
confessionali cattoliche. Queste scuole elementari (propriamente Volksschulen)
di regola possono essere unite soltanto con scuole dello stesso genere;
altrettanto vale per scuole che, essendo le uniche scuole esistenti nell'ambito
di un ente scolastico, hanno una grandissima maggioranza di alunni cattolici.
2. Su richiesta dei genitori o altri responsabili dell'educazione vengono
erette scuole confessionali cattoliche nell'ambito di enti scolastici comunali o
intercomunali (propriamente örtliche oder überörtliche), quando
risulta assicurata una congrua articolazione della scuola desiderata e
l'istruzione scolastica di altri alunni nell'ambito dell'ente scolastico è
tutelata. Inoltre rimane impregiudicata l'erezione d'ufficio di scuole del
genere a norma dei principi amministrativi generali.
3. Quando alunni cattolici frequentino scuole diverse dalle scuole
confessionali cattoliche, il Land avrà cura che il numero degli insegnanti
cattolici corrisponda di regola alla percentuale degli alunni cattolici.
Articolo 7
1. L'insegnamento della Religione cattolica è materia ordinaria nelle scuole
pubbliche del Niedersachsen. Questo insegnamento viene impartito in conformità
con i principi della Chiesa Cattolica; le Diocesi hanno diritto di assicurarsi
di ciò, d'accordo con l'ispettorato scolastico statale, mediante l'opera di
persone da esse incaricate. Esse conferiscono tale incarico a idonei impiegati
del servizio scolastico statale, specialmente ad ispettori scolastici, direttori
scolastici od ecclesiastici addetti all'insegnamento, oppure a docenti di
pedagogia della Religione presso Alte Scuole Pedagogiche; d'accordo con il Land
possono essere incaricate anche altre persone esperte in pedagogia. Inoltre
rimane intatto ai Vescovi il diritto di visita dell'insegnamento della
Religione.
2. In merito all'insegnamento della Religione, il Governo del Land e le
Diocesi si intenderanno circa
- il numero delle ore d'insegnamento,
- i criteri, i programmi e i libri di testo,
- i provvedimenti per facilitare l'insegnamento della Religione nelle scuole
di cui al comma 3 dell'articolo 6, e
- la procedura per l'impiego di insegnanti ecclesiastici.
3. L'insegnamento della Religione presuppone la corrispondente missio
canonica da parte del Vescovo diocesano. Per assicurare l'insegnamento della
Religione il Land destinerà i maestri muniti della missio canonica, che
vi consentano, alle scuole di cui al comma 1 dell'articolo 6, e, in proporzione
del bisognodi insegnanti di Religione, alle rimanenti scuole.
4. Il Ministro dell'Istruzione del Niedersachsen prenderà contatto con i
Vescovi diocesani allo scopo di raggiungere un'intesa amichevole circa i
presupposti ed i requisiti per gli esami di Religione cattolica per gli
insegnanti di ogni genere di scuole. Gli esami di Religione cattolica, sia
iniziali che di integrazione, ai quali ha diritto di prender parte un incaricato
della competente Autorità eccleslastica, saranno riconosciuti come prova di
idoneità professionale per il conseguimento della missio canonica.
All'esame per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie
(propriamente höhere Schulen) partecipa, per conto della Chiesa, un
membro della Facoltà teologica cattolica dell'Università di Göttingen.
Articolo 8
Nel quadro generale delle sovvenzioni alle scuole private, il Land continuerà
a concedere il suo aiuto alle scuole gestite da enti cattolici. A norma delle
prescrizioni statali, queste scuole vengono riconosciute dallo Stato e sostenute
mediante contributi finanziari — mantenendo almeno l'attuale proporzione con le
somme stanziate per le scuole pubbliche gestite da comuni o consorzi di comuni —
come pure mediante agevolazioni nello scambio di personale insegnante. Circa
l'applicazione delle prescrizioni statali il Governo del Land e le Diocesi
concluderanno un accordo particolare.
Articolo 9
La Chiesa ba facoltà di partecipare all'istruzione degli adulti con
istituzioni proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari del Land per
l’istruzione degli adulti.
Articolo 10
Il Land avrà cura che negli enti della radio televisione, nei quali esso ha
parte, gli statuti contengano disposizioni che siano atte ad impedire nei
programmi offese al sentimento religioso della popolazione cattolica, che
assegnino congrui tempi di trasmissione alla Chiesa Cattolica e le rendano
possibile una conveniente rappresentanza dei propri interessi nelle questioni
relative ai programmi.
Articolo 11
1. Negli ospedali, istituti di pena ed altri stabilimenti del Land i
competenti ecclesiastici cattolici saranno ammessi, nel quadro dell'ordinamento
generale della casa, a compiere visite di carattere pastorale e funzioni
religiose. Le spese saranno a carico del Land nel caso che vi sia bisogno di una
cura d'anime con un titolare di ruolo; gli ecclesiastici occorrenti verranno
nominati dal Land d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica. Nel caso
di una cura d'anime regolare, ma senza un titolare di ruolo, il Land verserà un
congruo contributo alle spese, quando l'assistenza religiosa nell'istituto
impegni eccessivamente il competente clero locale e comporti spese
supplementari.
2. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni pastorali, gli
ecclesiastici assunti dal Land dipendono dal Vescovo diocesano, senza
pregiudizio dei poteri disciplinari del Land.
3. Il Land si adopererà perché negli istituti gestiti da altri enti pubblici
le persone che vi sono accolte possano ricevere una conveniente assistenza
religiosa.
Articolo 12
1. Le Diocesi comunicheranno al Governo del Land le decisioni riguardanti
l'erezione o la modifica di parrocchie o simili comunità ecclesiastiche come
pure dei raggruppamenti di esse otto settimane prima che venga emanato il
relativo documento ecclesiastico. Esse sottoporranno tali decisioni a nuovo
esame, qualora il Governo del Land sollevi obiezioni. Lo stesso vale per
modifiche di enti di diritto pubblico già esistenti, che siano diversi da quelli
menzionati nel periodo 1, e per modifiche di istituti e fondazioni di diritto
pubblico già esistenti ed aventi propria personalità giuridica.
2. L'intervento dello Stato nella erezione di enti ecclesiastici di diritto
pubblico, diversi da quelli menzionati nel periodo 1 del comma 1, e nella
erezione di istituti e fondazioni di diritto pubblico, aventi propria
personalità giuridica, ha luogo secondo norme che verranno stabilite d'accordo
con i Vescovi diocesani. Finchè non sarà raggiunto un tale accordo, continua a
sussistere la situazione giuridica finora vigente.
Articolo 13
Le prescrizioni che regolano l'intervento dello Stato circa la rappresentanza
giuridico-patrimoniale delle Diocesi, delle parrocchie o simili comunità
ecclesiastiche e dei raggruppamenti di esse, come pure degli altri enti,
istituti e fondazioni di diritto pubblico della Chiesa Cattolica, vengono
sostituite dal regolamento fissato nell' Allegato.
Articolo 14
1. Le Diocesi e le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche sono
autorizzate, a norma delle leggi statali e sulla base di appositi regolamenti, a
percepire imposte ecclesiastiche dai membri della Chiesa Cattolica. I
regolamenti riguardanti le imposte ecclesiastiche e la loro aliquota richiedono
l'approvazione statale. Su richiesta delle Diocesi, le operazioni per
l'iscrizione a ruolo e l'esazione della imposta diocesana vengono assunte dalle
Autorità del Land dietro indennizzo. Ove ne facciano richiesta, le Autorità
ecclesiastiche possono prender visione dei documenti delle Autorità governative
e comunali, che per esse presentino interesse in relazione alle imposte
ecclesiastiche.
2. Mediante accordo tra la parrocchia o simile comunità ecclesiastica ed il
comune (o circondario), le operazioni per l'iscrizione a ruolo e l'esazione
delle imposte ecclesiastiche locali possono essere assunte dal comune (o dal
circondario).
3. Il Governo del Land e le Diocesi concluderanno un accordo per un più
preciso regolamento della materia, che, per quanto riguarda il Land, ha bisogno
dell'approvazione da parte del Landtag. In particolare, questo accordo dovrà
stabilire a quali condizioni le aliquote delle imposte ecclesiastiche si possono
considerare approvate in forma generale; assicurare aliquote unitarie delle
imposte diocesane nel territorio del Land; fissare l'indennizzo dovuto alle
Autorità del Land per la esazione delle imposte ecclesiastiche; regolare le
modalità per il versamento delle imposte diocesane alle Diocesi.
Articolo 15
1. Il Land versa annualmente alle Diocesi, a decorrere dal 1° gennaio 1965,
come dotazione e come contributo per il trattamento economico e la pensione dei
parroci, marchi tedeschi tre milioni e duecentocinquantamila. Tale importo
dev'essere costantemente adeguato alle variazioni dello stipendio degli
impiegati del Land (propriamente Landesbeamte).
2. In caso di svincolo, a norma dell'articolo 140 della Legge Fondamentale
della Repubblica Federale di Germania in connessione con il comma 1
dell'articolo 138 della Costituzione del Reich Germanico dell’11 agosto 1919,
rimane come norma la situazione giuridica finora vigente.
Articolo 16
La. Sede Vescovile di Hildesheim rinuncia nei riguardi del Land ai diritti
concernenti gli edifici ed i fondi diocesani ed esonera il medesimo da tutti gli
obblighi di prestazioni finanziarie o reali a favore delle parrocchie o simili
comunità ecclesiastiche. In compenso il Land trasferisce alla Sede Vescovile il
diritto di proprietà su edifici e fondi. I particolari sono fissati nell'
Allegato.
Articolo 17
1. La proprietà ed altri diritti patrimoniali delle istituzioni di cui
all'articolo 13, come pure delle associazioni religiose cattoliche, vengono
garantiti nell'ambito del comma 2 dell'articolo 138 della Costituzione del Reich
Germanico dell’11 agosto 1919.
2. In caso di espropriazione e di autorizzazione per l'acquisto di fondi in
sostituzione (di quelli espropriati), le Autorità del Land avranno riguardo,
secondo le norme fissate nell' Allegato, agli interessi ecclesiastici.
Articolo 18
L'Allegato annesso alla presente Convenzione è parte integrante di essa.
Articolo 19
1. Le Alte Parti contraenti manterranno un costante contatto su tutte le
questioni inerenti ai loro rapporti, particolarmente su quelle derivanti dalle
norme della presente Convenzione e di quelle menzionate nel preambolo. Esse
comporranno in via amichevole le eventuali divergenze che potessero sorgere in
futuro circa l'interpretazione di una norma della presente Convenzione.
2. Le parti contraenti si riservano il diritto di richiedere trattative — in
caso di mutamento sostanziale nell'attuale struttura dell'ordinamento scolastico
pubblico — in vista di un adattamento delle norme della. presente Convenzione
secondo lo spirito di essa.
Articolo 20
1. La presente Convenzione, il cui testo italiano e tedesco fanno egualmente
fede, dovrà essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica dovranno essere
scambiati in Bad Godesberg, nella Nunziatura Apostolica. Essa entrerà in vigore
il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
2. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione cessano d'aver vigore le
norme che si trovino in opposizione con le prescrizioni di essa.
In fede di che è stata sottoscritta la presente solenne Convenzione in doppio
originale.
Hannover, 26 febbraio 1965.
CORRADO BAFILE, Nunzio Apostolico
Dr. GEORG DIEDERICHS, Niedersächsischer Ministerpräsident
ALLEGATO
§ 1
(circa il comma 1 dell'articolo 1)
Le Diocesi e le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di
raccogliere offerte volontarie dai loro membri per scopi ecclesiastici e
caritativi. Ogni anno le Diocesi possono organizzare nel loro territorio, senza
particolare autorizzazione statale, una colletta a domicilio per questi scopi;
il tempo viene determinato dopo preso contatto col Governo del Land.
§ 2
(circa il comma 1 dell'articolo 4)
1. Prima di procedere alla chiamata, ossia all'offerta di una cattedra della
Facoltà teologica cattolica, il Ministro dell'Istruzione si procurerà dal
Vescovo competente la dichiarazione prevista dal Protocollo Finale del
Concordato del 14 giugno 1929 nelle disposizioni relative al periodo 2 del comma
1 dell'articolo 12.
2. Circa le liste di personalità idonee da presentarsi al Ministro prima che
vengano assegnate per la prima volta le cattedre della Facoltà teologica
cattolica decide una commissione, di cui fanno parte tre membri del corpo
docente dell'Università, da eleggersi dal Senato dell'Università, e tre membri
di ciascuna delle Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Bonn e di
Münster, da eleggersi dalle medesime Facoltà.
§ 3
(circa il comma 1 dell'articolo 5)
Circa le liste di personalità idonee che, secondo gli statuti delle Alte Scuole,
devono essere presentate al Ministro prima dell'assegnazione delle cattedre,
decide il corpo docente su proposta di una commissione, di cui fanno parte il
Rettore ed altri due membri del corpo docente, come pure tre docenti di
pedagogia religiosa cattolica di altre Alte Scuole Pedagogiche del Land e tre
rappresentanti della Facoltà teologica dell'Università di Göttingen. Finchè non
venga istituita detta Facoltà subentrano al posto dei rappresentanti di essa
altri tre docenti di pedagogia della Religione cattolica di Alte Scuole
Pedagogiche del Land. Prima di procedere alla chiamata, ossia all'offerta di una
cattedra, il Ministro dell'Istruzione si procurerà dal Vescovo competente la
dichiarazione prevista dal Protocollo Finale del Concordato del 14 giugno 1929
nelle disposizioni relative al periodo 2 del comma 1 dell'articolo 12.
§ 4
(circa gli articoli 6 e 7)
Le prescrizioni del periodo 2 del comma 1, del comma 2 e del comma 3
dell'articolo 6, come pure del comma 1 dell'articolo 7, lasciano intatte le
norme riguardanti le scuole elementari (propriamente Volksschulen) nel
Distretto amministrativo dell' Oldemburgo.
§ 5
(circa l'articolo 7)
Nelle Fachschulen, in cui l'insegnamento della Religione non sia materia
scolastica, il Land promuoverà l'organizzazione di circoli di studio della
Religione su base volontaria.
§ 6
Il Gymnasium Josephinum di Hildesheim, rimanendo scuola
pubblica, viene trasferito, come ad ente gestore, alla Sede Vescovile di
Hildesheim. Il Land vi ha diritti e doveri come per le altre scuole secondarie
pubbliche; la Sede Vescovile ha gli stessi diritti e doveri che spettano ai
comuni quali enti gestori di scuole, a norma della legislazione scolastica
generale del Land. I contributi per l'edificio scolastico, previsti nella
legislazione scolastica generale del Land, vengono liquidati mediante una
sovvenzione di marchi tedeschi un milione e cinquecentomila, da pagarsi una
volta tanto, nella quale sono compresi i contributi già versati.
2. Nel Gymnasium Josephinum dovrà essere assicurato il
tradizionale legame con la Sede Vescovile mediante la composizione del corpo
insegnante. L'ufficio di Direttore verrà assegnato solo d'accordo con la Sede
Vescovile.
3. Il Land rinuncia ai propri diritti su questa scuola derivanti da accordi
conclusi in precedenza.
§ 7
(circa l'articolo 12)
L'erezione ed i mutamenti delle istituzioni di cui all'articolo 12 vengono
pubblicati nel Foglio Ufficiale del Distretto governativo, in cui ha sede
l'istituzione.
§ 8
(circa l'articolo 13)
1. Le prescrizioni diocesane, che riguardano la rappresentanza
giuridico-patrimoniale delle istituzioni di cui all'articolo 13, verranno
presentate al Governo del Land prima della loro promulgazione.
2. Dette prescrizioni garantiranno una conveniente rappresentanza delle
istituzioni. Nelle parrocchie o simili comunità ecclesiastiche partecipano agli
organi di rappresentanza in numero prevalente membri delle medesime, che vengono
deputati periodicamente dai membri di esse per elezione diretta e segreta. Per i
raggruppamenti di parrocchie o simili comunità ecclesiastiche l'organo di
rappresentanza è formato in numero prevalente da membri elettivi degli organi di
rappresentanza delle parrocchie o simili comunità interessate, a meno che esso
non venga formato per elezione diretta. Le Diocesi si accorderanno per adottare
norme unitarie per il territorio del Land Niedersachsen.
3. Dopo la promulgazione di tali norme il Land abrogherà le corrispondenti
prescrizioni statali; in quanto queste prescrizioni prevedano autorizzazioni
governative a scopo di vigilanza, esse cessano di aver vigore con l'entrata in
vigore della presente Convenzione.
4. Il Land pubblicherà nel Foglio Ministeriale del Niedersachsen le norme
vescovili concernenti la rappresentanza giuridico-patrimoniale delle istituzioni
di cui all'articolo 13. Lo stesso vale per norme che riservino all' Autorità
ecclesiastica diocesana determinate autorizzazioni, e per altre prescrizioni, la
cui pubblicazione serve alla sicurezza dei rapporti giuridici.
§ 9
(circa l'articolo 15)
1. Circa l'impiego della prestazione statale non si richiede la documentazione
di cui al § 64 a della Reichshaushaltsordnung. Le Diocesi si accorderanno
tra di loro sulla ripartizione del diritto alla prestazione statale. Tale
accordo dev'essere portato a conoscenza del Governo del Land.
2. La prestazione statale verrà corrisposta in rate mensili anticipate pari alla
dodicesima parte della somma annua.
3. Per il tempo fino al 31 dicembre 1964 viene corrisposto una volta tanto un
pagamento di marchi tedeschi sette milioni e quattrocentomila.
4. L'adeguamento alle variazioni degli stipendi degli impiegati del Land sarà
fatto secondo i criteri seguiti per prestazioni statali analoghe.
§ 10
(circa l'articolo 16)
1. La Sede Vescovile di Hildesheim rinuncia a tutti i suoi preesistenti diritti
nei confronti del Land, riferentisi ai fondi di cui al comma 1 del § 11 e
relativi edifici, come pure ai diritti riferentisi al Duomo, compresi gli
edifici annessi ed il suo arredamento interno; lo stesso vale per tutte le altre
prestazioni finanziarie e reali del Land, in particolare anche per l'obbligo di
manutenzione del tesoro del Duomo di Hildesheim.
2. La Sede Vescovile esonera il Land da tutti gli obblighi di prestazioni
finanziarie e reali verso le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche
specialmente da quelli di manutenzione di edifici.
3. Ove esistano degli edifici adibiti solo parzialmente ad uso ecclesiastico
cattolico locale, le spese di manutenzione devono essere regolate, per quanto è
possibile, mediante accordo a parte.
4. Senza il consenso della Sede Vescovile, il Land non può riconoscere in alcun
modo, nè in sede giudiziaria nè in sede estragiudiziale, obbligazioni dalle
quali esso deve essere esonerato. Qualora il Land, a causa delle suddette
obbligazioni, venga a trovarsi coinvolto in una vertenza giudiziaria, chiamerà
subito in causa la Sede Vescovile e le permetterà di prender visione dei propri
atti circa la materia del processo. Le spese giudiziarie ed estragiudiziali
devono essere rimborsate al Land.
5. La Sede Vescovile avrà cura di concludere accordi con le parrocchie o simili
comunità ecclesiastiche interessate, in forza dei quali il Land venga esonerato
dalle sue obbligazioni.
§11
(circa l'articolo 16)
1. Il Land trasferisce alla Sede Vescovile di Hildesheim la proprietà dei fondi
situati in Hildesheim, Domhof numeri 9, 10, 11, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 29
a e Pfaffenstieg 2, come pure il fondo situato in Domhof tra il numero 17 ed il
numero 18. Qualora la Sede Vescovile domandi che i due Domhöfe siano
intestati al suo nome nei libri fondiari, il Land appoggerà la richiesta della
Sede Vescovile.
2. Il Land trasferirà alla Sede Vescovile la proprietà dei fondi situati in
Hildesheim Domhof numeri 18, 19, 20 e 21, non appena saranno costruiti nuovi
edifici per gli uffici del Land che in essi hanno sede, non oltre però il 31
dicembre 1969. Se per questa data i nuovi edifici non saranno pronti, la Sede
Vescovile lascerà gli edifici in uso al Land per un ulteriore periodo contro
pagamento di un congruo canone d'affitto.
3. Il Land trasferisce la proprietà su edifici e fondi statali — adibiti
esclusivamente a fini ecclesiastici locali — alla Sede Vescovile o anche alla
parrocchia o simile comunità ecclesiastica interessata, qualora al riguardo sia
stata raggiunta un'intesa tra la Sede Vescovile e la parrocchia o simile
comunità. In casi singoli, verificandosi circostanze particolari, può essere
adottata di comune intesa un'altra soluzione.
4. Il Land e la Sede Vescovile identificheranno di comune accordo con tutti i
contrassegni gli edifici ed i fondi che passano in proprietà alla Chiesa.
5. Il trasferimento di proprietà, di cui ai commi 1-3, è esente da imposta di
acquisto e da tasse giudiziarie; lo stesso vale se la Sede Vescovile, entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, trasferisce
ulteriormente la proprietà alle parrocchie o simili comunità.
§12
(circa l'articolo 17)
Nell'applicare norme di esproprio le Autorità del Land avranno riguardo agli
interessi della Chiesa. Qualora, in caso di esproprio o di alienazione di fondi
ecclesiastici al fine di ovviare all'esproprio, le istituzioni interessate
intendano acquistare terreni in sostituzione, le Autorità del Land agevoleranno
loro, nell'ambito delle norme legislative vigenti, la concessione delle
autorizzazioni prescritte dalla speciale legislazione sul commercio dei beni
immobili.
§ 13
Le Diocesi dedicheranno particolare attenzione alla conservazione e cura di
edifici di valore monumentale con relative pertinenze immobiliari e di altri
oggetti. Effettueranno vendite o trasformazioni soltanto dopo aver preso
contatto con gli organi della Sovrintendenza statale ai monumenti. Esse avranno
cura che le altre istituzioni ecclesiastiche agiscano in conformità.
§ 14
1. I cimiteri di cui le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche od i
raggruppamenti di esse abbiano la proprietà o l'amministrazione godono la
protezione dello Stato nella stessa misura che i cimiteri comunali.
2. Le parrocchie o simili comunità ed i raggruppamenti di esse hanno diritto di
istituire nuovi cimiteri a norma delle prescrizioni statali.
§ 15
Le esenzioni da tassa basate sulla legislazione del Land valgono anche per le
istituzioni di cui all'articolo 13.
Hannover, 26 febbraio 1965.
CORRADO BAFILE, Nunzio Apostolico
Dr. GEORG DIEDERICHS, Niedersächsischer Ministerpräsident
Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Saxoniam Inferiorem rata
habita, die IV mensis Octobris anno MDCCCCLXV Ratihabitionis Instrumenta accepta
et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die IV Octobris anno MDCCCCLXV,
huiusmodi Sollemnis Conventio inter Apostolicam Sedem et Saxoniam Inferiorem
icta vigere coepit ad normam articuli XX eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LVII (1965), n. 12, pp.
834-856
© Copyright 1965 - Libreria Editrice Vaticana
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