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CONVENTIO*

 INTER APOSTOLICAM SEDEM ET SAXONIAM INFERIOREM

CONCORDATO
TRA LA SANTA SEDE E IL
LAND NIEDERSACHSEN

 

Sua Santità il Papa Paolo VI e il Presidente dei Ministri del Niedersachsen concordi nel desiderio di consolidare e promuovere in spirito di amicizia i rapporti tra la Chiesa Cattolica e il Land Niedersachsen,

hanno risolto

di concludere una solenne Convenzione, con cui venga sviluppata e regolata in modo stabile la situazione giuridica della Chiesa Cattolica nel Niedersachsen, la quale risulta segnatamente dai Concordati tra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929 e tra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, che sono ulteriormente in vigore.

A tal fine Sua Santità ha nominato Suo Plenipotenziario

Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Dr. Corrado Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania;

dopo la presentazione dei suoi Pieni Poteri, i quali furono trovati in buona e dovuta forma, egli ed il Presidente dei Ministri del Niedersachsen hanno convenuto negli articoli seguenti :

Articolo 1

1. Il Land Niedersachsen dà protezione legale alla libertà di professare e di praticare la Religione cattolica e alle opere di carità della Chiesa Cattolica.

2. La protezione della domenica e delle solennità ecclesiastiche rimane garantita.

Articolo 2

1. Rimane in vigore l'attuale organizzazione e circoscrizione diocesana della Chiesa Cattolica nel Niedersachsen, che si basa principalmente sui seguenti documenti, concordati con i Governi o da essi riconosciuti, e cioè

- nel territorio dell'ex-Land Hannover sulla Bolla Impensa Romanorum Pontificum del 26 marzo 1824, con la quale il territorio dell'antico Regno di Hannover veniva assegnato alle Diocesi di Hildesheim e Osnabrück, e sul Concordato tra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929;

- nel territorio dell'ex-Land Oldemburgo sulla Bolla De salute animarum del 16 luglio 1821 e sull'ulteriore delimitazione di confini, avvenuta in esecuzione della medesima mediante l'Accordo per regolare la situazione diocesana degli abitanti cattolici del Ducato dell'Oldemburgo del 5 gennaio 1830, per cui il territorio dell'antico Ducato dell'Oldemburgo veniva assegnato alla Diocesi di Münster;

- nel territorio dell'ex-Land Braunschweig sul Decreto Concistoriale del 2 luglio 1834, con il quale il territorio dell'antico Ducato del Braunschweig veniva assegnato alla Diocesi di Hildesheim.

2. Allo scopo di meglio regolare nell'ambito del Land Niedersachsen i confini tra le Diocesi di Hildesheim e di Osnabrück si effettuano le seguenti modifiche territoriali:

  1. La Diocesi di Osnabrück cede alla Diocesi di Hildesheim le porzioni di sua pertinenza dei circondari (Landkreise) di Holzminden, Hameln-Pyrmont e Verden, il circondario di Schaumburg-Lippe, la città di Cuxhaven ed i restanti territori dell'antico Amt Ritzebüttel, come anche le isole di Neuwerk e di Scharhörn e inoltre la parte della città di Nienburg situata sulla sinistra del Weser.
  2. La Diocesi di Hildesheim cede alla Diocesi di Osnabrück quella parte del circondario della Contea di Hoya che è situata sulla destra del Weser.

3. La parte della Diocesi di Münster situata nel Niedersachsen (l'ex-Land Oldemburgo) rimane come speciale distretto ecclesiastico, la cui direzione verrà affidata anche in futuro dal Vescovo di Münster ad un suo stabile rappresentante con le facoltà di cui questo ha goduto finora.

4. Un eventuale cambiamento della circoscrizione diocesana, in quanto non riguardi unicamente spostamenti di confine nell'interesse della cura locale delle anime, rimane riservato ad un accordo supplementare.

Articolo 3

1. Per il conferimento di uffici ecclesiastici nell'intero territorio del Land Niedersachsen valgono le norme del Concordato del 14 giugno 1929. L'obbligo di notificazione, previsto nel comma 2 dell'articolo 10, cessa di aver vigore.

2. Prima della nomina del rappresentante di cui al comma 3 dell'articolo 2 di questo Accordo, il Vescovo di Münster rende noto in via confidenziale al Governo del Land il nome dell'ecclesiastico preso in considerazione per dare al Governo stesso la possibilità di avanzare entro 20 giorni eventuali obiezioni di carattere politico generale contro la persona designata. Prima dello scadere del termine indicato o dell'esame delle obiezioni sollevate, il Vescovo non procederà alla nomina.

3. Nel Capitolo Cattedrale di Münster verranno conferiti, come finora, al clero dell'Oldemburgo due canonicati non residenziali di cui uno andrà al rappresentante del Vescovo, di cui al comma 3 dell'articolo 2.

4. Di ciascuno dei Capitoli Cattedrali di Hildesheim e Osnabrück faranno parte per l'avvenire due Canonici non residenziali. Dopo l'erezione della Facoltà teologica di cui all'articolo 4, entrerà inoltre a far parte del Capitolo di Hildesheim un altro Canonico non residenziale, che sarà scelto fra i membri ordinari di detta Facoltà.

5. Ai membri di Capitoli Cattedrali di cui ai commi 3 e 4 si applica il comma 2 dell'articolo 6 del Concordato del 14 giugno 1929.

6. Le prescrizioni legislative vigenti nel Land (propriamente landesrechtliche Vorschriften) circa i patronati, in quanto siano norme statali, vengono abrogate.

Articolo 4

1. A suo tempo il Land erigerà una Facoltà teologica cattolica nell'Università di Göttingen. I rapporti di detta Facoltà con l'Autorità ecclesiastica sono regolati dal comma 1 dell'articolo 12 del Concordato del 14 giugno 1929 e relative disposizioni del Protocollo Finale.

2. Con l'erezione della Facoltà di cui al comma 1 cessa di aver vigore per i Vescovi di Hildesheim e Osnabrück il comma 2 dell'articolo 12 del Concordato del 14 giugno 1929.

Articolo 5

1. Per l'assegnazione delle cattedre di pedagogia della Religione cattolica e di metodo dell'insegnamento della Religione cattolica nelle Alte Scuole Pedagogiche si devono applicare analogamente il comma 1 dell'articolo 12 del Concordato del 14 giugno 1929 e relative disposizioni del Protocollo Finale.

2. L'attuale carattere dell' Alta Scuola Pedagogica di Vechta viene garantito.

Articolo 6

1. Il Land garantisce la conservazione e la nuova erezione di scuole confessionali cattoliche. Queste scuole elementari (propriamente Volksschulen) di regola possono essere unite soltanto con scuole dello stesso genere; altrettanto vale per scuole che, essendo le uniche scuole esistenti nell'ambito di un ente scolastico, hanno una grandissima maggioranza di alunni cattolici.

2. Su richiesta dei genitori o altri responsabili dell'educazione vengono erette scuole confessionali cattoliche nell'ambito di enti scolastici comunali o intercomunali (propriamente örtliche oder überörtliche), quando risulta assicurata una congrua articolazione della scuola desiderata e l'istruzione scolastica di altri alunni nell'ambito dell'ente scolastico è tutelata. Inoltre rimane impregiudicata l'erezione d'ufficio di scuole del genere a norma dei principi amministrativi generali.

3. Quando alunni cattolici frequentino scuole diverse dalle scuole confessionali cattoliche, il Land avrà cura che il numero degli insegnanti cattolici corrisponda di regola alla percentuale degli alunni cattolici.

Articolo 7

1. L'insegnamento della Religione cattolica è materia ordinaria nelle scuole pubbliche del Niedersachsen. Questo insegnamento viene impartito in conformità con i principi della Chiesa Cattolica; le Diocesi hanno diritto di assicurarsi di ciò, d'accordo con l'ispettorato scolastico statale, mediante l'opera di persone da esse incaricate. Esse conferiscono tale incarico a idonei impiegati del servizio scolastico statale, specialmente ad ispettori scolastici, direttori scolastici od ecclesiastici addetti all'insegnamento, oppure a docenti di pedagogia della Religione presso Alte Scuole Pedagogiche; d'accordo con il Land possono essere incaricate anche altre persone esperte in pedagogia. Inoltre rimane intatto ai Vescovi il diritto di visita dell'insegnamento della Religione.

2. In merito all'insegnamento della Religione, il Governo del Land e le Diocesi si intenderanno circa

- il numero delle ore d'insegnamento,

- i criteri, i programmi e i libri di testo,

- i provvedimenti per facilitare l'insegnamento della Religione nelle scuole di cui al comma 3 dell'articolo 6, e

- la procedura per l'impiego di insegnanti ecclesiastici.

3. L'insegnamento della Religione presuppone la corrispondente missio canonica da parte del Vescovo diocesano. Per assicurare l'insegnamento della Religione il Land destinerà i maestri muniti della missio canonica, che vi consentano, alle scuole di cui al comma 1 dell'articolo 6, e, in proporzione del bisognodi insegnanti di Religione, alle rimanenti scuole.

4. Il Ministro dell'Istruzione del Niedersachsen prenderà contatto con i Vescovi diocesani allo scopo di raggiungere un'intesa amichevole circa i presupposti ed i requisiti per gli esami di Religione cattolica per gli insegnanti di ogni genere di scuole. Gli esami di Religione cattolica, sia iniziali che di integrazione, ai quali ha diritto di prender parte un incaricato della competente Autorità eccleslastica, saranno riconosciuti come prova di idoneità professionale per il conseguimento della missio canonica. All'esame per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie (propriamente höhere Schulen) partecipa, per conto della Chiesa, un membro della Facoltà teologica cattolica dell'Università di Göttingen.

Articolo 8

Nel quadro generale delle sovvenzioni alle scuole private, il Land continuerà a concedere il suo aiuto alle scuole gestite da enti cattolici. A norma delle prescrizioni statali, queste scuole vengono riconosciute dallo Stato e sostenute mediante contributi finanziari — mantenendo almeno l'attuale proporzione con le somme stanziate per le scuole pubbliche gestite da comuni o consorzi di comuni — come pure mediante agevolazioni nello scambio di personale insegnante. Circa l'applicazione delle prescrizioni statali il Governo del Land e le Diocesi concluderanno un accordo particolare.

Articolo 9

La Chiesa ba facoltà di partecipare all'istruzione degli adulti con istituzioni proprie. Queste vengono incluse negli aiuti finanziari del Land per l’istruzione degli adulti.

Articolo 10

Il Land avrà cura che negli enti della radio televisione, nei quali esso ha parte, gli statuti contengano disposizioni che siano atte ad impedire nei programmi offese al sentimento religioso della popolazione cattolica, che assegnino congrui tempi di trasmissione alla Chiesa Cattolica e le rendano possibile una conveniente rappresentanza dei propri interessi nelle questioni relative ai programmi.

Articolo 11

1. Negli ospedali, istituti di pena ed altri stabilimenti del Land i competenti ecclesiastici cattolici saranno ammessi, nel quadro dell'ordinamento generale della casa, a compiere visite di carattere pastorale e funzioni religiose. Le spese saranno a carico del Land nel caso che vi sia bisogno di una cura d'anime con un titolare di ruolo; gli ecclesiastici occorrenti verranno nominati dal Land d'accordo con la competente Autorità ecclesiastica. Nel caso di una cura d'anime regolare, ma senza un titolare di ruolo, il Land verserà un congruo contributo alle spese, quando l'assistenza religiosa nell'istituto impegni eccessivamente il competente clero locale e comporti spese supplementari.

2. Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni pastorali, gli ecclesiastici assunti dal Land dipendono dal Vescovo diocesano, senza pregiudizio dei poteri disciplinari del Land.

3. Il Land si adopererà perché negli istituti gestiti da altri enti pubblici le persone che vi sono accolte possano ricevere una conveniente assistenza religiosa.

Articolo 12

1. Le Diocesi comunicheranno al Governo del Land le decisioni riguardanti l'erezione o la modifica di parrocchie o simili comunità ecclesiastiche come pure dei raggruppamenti di esse otto settimane prima che venga emanato il relativo documento ecclesiastico. Esse sottoporranno tali decisioni a nuovo esame, qualora il Governo del Land sollevi obiezioni. Lo stesso vale per modifiche di enti di diritto pubblico già esistenti, che siano diversi da quelli menzionati nel periodo 1, e per modifiche di istituti e fondazioni di diritto pubblico già esistenti ed aventi propria personalità giuridica.

2. L'intervento dello Stato nella erezione di enti ecclesiastici di diritto pubblico, diversi da quelli menzionati nel periodo 1 del comma 1, e nella erezione di istituti e fondazioni di diritto pubblico, aventi propria personalità giuridica, ha luogo secondo norme che verranno stabilite d'accordo con i Vescovi diocesani. Finchè non sarà raggiunto un tale accordo, continua a sussistere la situazione giuridica finora vigente.

Articolo 13

Le prescrizioni che regolano l'intervento dello Stato circa la rappresentanza giuridico-patrimoniale delle Diocesi, delle parrocchie o simili comunità ecclesiastiche e dei raggruppamenti di esse, come pure degli altri enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico della Chiesa Cattolica, vengono sostituite dal regolamento fissato nell' Allegato.

Articolo 14

1. Le Diocesi e le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche sono autorizzate, a norma delle leggi statali e sulla base di appositi regolamenti, a percepire imposte ecclesiastiche dai membri della Chiesa Cattolica. I regolamenti riguardanti le imposte ecclesiastiche e la loro aliquota richiedono l'approvazione statale. Su richiesta delle Diocesi, le operazioni per l'iscrizione a ruolo e l'esazione della imposta diocesana vengono assunte dalle Autorità del Land dietro indennizzo. Ove ne facciano richiesta, le Autorità ecclesiastiche possono prender visione dei documenti delle Autorità governative e comunali, che per esse presentino interesse in relazione alle imposte ecclesiastiche.

2. Mediante accordo tra la parrocchia o simile comunità ecclesiastica ed il comune (o circondario), le operazioni per l'iscrizione a ruolo e l'esazione delle imposte ecclesiastiche locali possono essere assunte dal comune (o dal circondario).

3. Il Governo del Land e le Diocesi concluderanno un accordo per un più preciso regolamento della materia, che, per quanto riguarda il Land, ha bisogno dell'approvazione da parte del Landtag. In particolare, questo accordo dovrà stabilire a quali condizioni le aliquote delle imposte ecclesiastiche si possono considerare approvate in forma generale; assicurare aliquote unitarie delle imposte diocesane nel territorio del Land; fissare l'indennizzo dovuto alle Autorità del Land per la esazione delle imposte ecclesiastiche; regolare le modalità per il versamento delle imposte diocesane alle Diocesi.

Articolo 15

1. Il Land versa annualmente alle Diocesi, a decorrere dal 1° gennaio 1965, come dotazione e come contributo per il trattamento economico e la pensione dei parroci, marchi tedeschi tre milioni e duecentocinquantamila. Tale importo dev'essere costantemente adeguato alle variazioni dello stipendio degli impiegati del Land (propriamente Landesbeamte).

2. In caso di svincolo, a norma dell'articolo 140 della Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania in connessione con il comma 1 dell'articolo 138 della Costituzione del Reich Germanico dell’11 agosto 1919, rimane come norma la situazione giuridica finora vigente.

Articolo 16

La. Sede Vescovile di Hildesheim rinuncia nei riguardi del Land ai diritti concernenti gli edifici ed i fondi diocesani ed esonera il medesimo da tutti gli obblighi di prestazioni finanziarie o reali a favore delle parrocchie o simili comunità ecclesiastiche. In compenso il Land trasferisce alla Sede Vescovile il diritto di proprietà su edifici e fondi. I particolari sono fissati nell' Allegato.

Articolo 17

1. La proprietà ed altri diritti patrimoniali delle istituzioni di cui all'articolo 13, come pure delle associazioni religiose cattoliche, vengono garantiti nell'ambito del comma 2 dell'articolo 138 della Costituzione del Reich Germanico dell’11 agosto 1919.

2. In caso di espropriazione e di autorizzazione per l'acquisto di fondi in sostituzione (di quelli espropriati), le Autorità del Land avranno riguardo, secondo le norme fissate nell' Allegato, agli interessi ecclesiastici.

Articolo 18

L'Allegato annesso alla presente Convenzione è parte integrante di essa.

Articolo 19

1. Le Alte Parti contraenti manterranno un costante contatto su tutte le questioni inerenti ai loro rapporti, particolarmente su quelle derivanti dalle norme della presente Convenzione e di quelle menzionate nel preambolo. Esse comporranno in via amichevole le eventuali divergenze che potessero sorgere in futuro circa l'interpretazione di una norma della presente Convenzione.

2. Le parti contraenti si riservano il diritto di richiedere trattative — in caso di mutamento sostanziale nell'attuale struttura dell'ordinamento scolastico pubblico — in vista di un adattamento delle norme della. presente Convenzione secondo lo spirito di essa.

Articolo 20

1. La presente Convenzione, il cui testo italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica dovranno essere scambiati in Bad Godesberg, nella Nunziatura Apostolica. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

2. Con l'entrata in vigore della presente Convenzione cessano d'aver vigore le norme che si trovino in opposizione con le prescrizioni di essa.

In fede di che è stata sottoscritta la presente solenne Convenzione in doppio originale.

Hannover, 26 febbraio 1965.

CORRADO BAFILE, Nunzio Apostolico
Dr. GEORG DIEDERICHS, Niedersächsischer Ministerpräsident

 

ALLEGATO

§ 1
(circa il comma 1 dell'articolo 1)

Le Diocesi e le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche hanno il diritto di raccogliere offerte volontarie dai loro membri per scopi ecclesiastici e caritativi. Ogni anno le Diocesi possono organizzare nel loro territorio, senza particolare autorizzazione statale, una colletta a domicilio per questi scopi; il tempo viene determinato dopo preso contatto col Governo del Land.

§ 2
(circa il comma 1 dell'articolo 4)

1. Prima di procedere alla chiamata, ossia all'offerta di una cattedra della Facoltà teologica cattolica, il Ministro dell'Istruzione si procurerà dal Vescovo competente la dichiarazione prevista dal Protocollo Finale del Concordato del 14 giugno 1929 nelle disposizioni relative al periodo 2 del comma 1 dell'articolo 12.

2. Circa le liste di personalità idonee da presentarsi al Ministro prima che vengano assegnate per la prima volta le cattedre della Facoltà teologica cattolica decide una commissione, di cui fanno parte tre membri del corpo docente dell'Università, da eleggersi dal Senato dell'Università, e tre membri di ciascuna delle Facoltà teologiche cattoliche delle Università di Bonn e di Münster, da eleggersi dalle medesime Facoltà.

§ 3
(circa il comma 1 dell'articolo 5)

Circa le liste di personalità idonee che, secondo gli statuti delle Alte Scuole, devono essere presentate al Ministro prima dell'assegnazione delle cattedre, decide il corpo docente su proposta di una commissione, di cui fanno parte il Rettore ed altri due membri del corpo docente, come pure tre docenti di pedagogia religiosa cattolica di altre Alte Scuole Pedagogiche del Land e tre rappresentanti della Facoltà teologica dell'Università di Göttingen. Finchè non venga istituita detta Facoltà subentrano al posto dei rappresentanti di essa altri tre docenti di pedagogia della Religione cattolica di Alte Scuole Pedagogiche del Land. Prima di procedere alla chiamata, ossia all'offerta di una cattedra, il Ministro dell'Istruzione si procurerà dal Vescovo competente la dichiarazione prevista dal Protocollo Finale del Concordato del 14 giugno 1929 nelle disposizioni relative al periodo 2 del comma 1 dell'articolo 12.

§ 4
(circa gli articoli 6 e 7)

Le prescrizioni del periodo 2 del comma 1, del comma 2 e del comma 3 dell'articolo 6, come pure del comma 1 dell'articolo 7, lasciano intatte le norme riguardanti le scuole elementari (propriamente Volksschulen) nel Distretto amministrativo dell' Oldemburgo.

§ 5
(circa l'articolo 7)

Nelle Fachschulen, in cui l'insegnamento della Religione non sia materia scolastica, il Land promuoverà l'organizzazione di circoli di studio della Religione su base volontaria.
 

§ 6

 Il Gymnasium Josephinum di Hildesheim, rimanendo scuola pubblica, viene trasferito, come ad ente gestore, alla Sede Vescovile di Hildesheim. Il Land vi ha diritti e doveri come per le altre scuole secondarie pubbliche; la Sede Vescovile ha gli stessi diritti e doveri che spettano ai comuni quali enti gestori di scuole, a norma della legislazione scolastica generale del Land. I contributi per l'edificio scolastico, previsti nella legislazione scolastica generale del Land, vengono liquidati mediante una sovvenzione di marchi tedeschi un milione e cinquecentomila, da pagarsi una volta tanto, nella quale sono compresi i contributi già versati.

2. Nel Gymnasium Josephinum dovrà essere assicurato il tradizionale legame con la Sede Vescovile mediante la composizione del corpo insegnante. L'ufficio di Direttore verrà assegnato solo d'accordo con la Sede Vescovile.

3. Il Land rinuncia ai propri diritti su questa scuola derivanti da accordi conclusi in precedenza.

§ 7
(circa l'articolo 12)

L'erezione ed i mutamenti delle istituzioni di cui all'articolo 12 vengono pubblicati nel Foglio Ufficiale del Distretto governativo, in cui ha sede l'istituzione.

§ 8
(circa l'articolo 13)

1. Le prescrizioni diocesane, che riguardano la rappresentanza giuridico-patrimoniale delle istituzioni di cui all'articolo 13, verranno presentate al Governo del Land prima della loro promulgazione.

2. Dette prescrizioni garantiranno una conveniente rappresentanza delle istituzioni. Nelle parrocchie o simili comunità ecclesiastiche partecipano agli organi di rappresentanza in numero prevalente membri delle medesime, che vengono deputati periodicamente dai membri di esse per elezione diretta e segreta. Per i raggruppamenti di parrocchie o simili comunità ecclesiastiche l'organo di rappresentanza è formato in numero prevalente da membri elettivi degli organi di rappresentanza delle parrocchie o simili comunità interessate, a meno che esso non venga formato per elezione diretta. Le Diocesi si accorderanno per adottare norme unitarie per il territorio del Land Niedersachsen.

3. Dopo la promulgazione di tali norme il Land abrogherà le corrispondenti prescrizioni statali; in quanto queste prescrizioni prevedano autorizzazioni governative a scopo di vigilanza, esse cessano di aver vigore con l'entrata in vigore della presente Convenzione.

4. Il Land pubblicherà nel Foglio Ministeriale del Niedersachsen le norme vescovili concernenti la rappresentanza giuridico-patrimoniale delle istituzioni di cui all'articolo 13. Lo stesso vale per norme che riservino all' Autorità ecclesiastica diocesana determinate autorizzazioni, e per altre prescrizioni, la cui pubblicazione serve alla sicurezza dei rapporti giuridici.

§ 9
(circa l'articolo 15)

1. Circa l'impiego della prestazione statale non si richiede la documentazione di cui al § 64 a della Reichshaushaltsordnung. Le Diocesi si accorderanno tra di loro sulla ripartizione del diritto alla prestazione statale. Tale accordo dev'essere portato a conoscenza del Governo del Land.

2. La prestazione statale verrà corrisposta in rate mensili anticipate pari alla dodicesima parte della somma annua.

3. Per il tempo fino al 31 dicembre 1964 viene corrisposto una volta tanto un pagamento di marchi tedeschi sette milioni e quattrocentomila.

4. L'adeguamento alle variazioni degli stipendi degli impiegati del Land sarà fatto secondo i criteri seguiti per prestazioni statali analoghe.

§ 10
(circa l'articolo 16)

1. La Sede Vescovile di Hildesheim rinuncia a tutti i suoi preesistenti diritti nei confronti del Land, riferentisi ai fondi di cui al comma 1 del § 11 e relativi edifici, come pure ai diritti riferentisi al Duomo, compresi gli edifici annessi ed il suo arredamento interno; lo stesso vale per tutte le altre prestazioni finanziarie e reali del Land, in particolare anche per l'obbligo di manutenzione del tesoro del Duomo di Hildesheim.

2. La Sede Vescovile esonera il Land da tutti gli obblighi di prestazioni finanziarie e reali verso le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche specialmente da quelli di manutenzione di edifici.

3. Ove esistano degli edifici adibiti solo parzialmente ad uso ecclesiastico cattolico locale, le spese di manutenzione devono essere regolate, per quanto è possibile, mediante accordo a parte.

4. Senza il consenso della Sede Vescovile, il Land non può riconoscere in alcun modo, nè in sede giudiziaria nè in sede estragiudiziale, obbligazioni dalle quali esso deve essere esonerato. Qualora il Land, a causa delle suddette obbligazioni, venga a trovarsi coinvolto in una vertenza giudiziaria, chiamerà subito in causa la Sede Vescovile e le permetterà di prender visione dei propri atti circa la materia del processo. Le spese giudiziarie ed estragiudiziali devono essere rimborsate al Land.

5. La Sede Vescovile avrà cura di concludere accordi con le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche interessate, in forza dei quali il Land venga esonerato dalle sue obbligazioni.

§11
(circa l'articolo 16)

1. Il Land trasferisce alla Sede Vescovile di Hildesheim la proprietà dei fondi situati in Hildesheim, Domhof numeri 9, 10, 11, 17, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 29 a e Pfaffenstieg 2, come pure il fondo situato in Domhof tra il numero 17 ed il numero 18. Qualora la Sede Vescovile domandi che i due Domhöfe siano intestati al suo nome nei libri fondiari, il Land appoggerà la richiesta della Sede Vescovile.

2. Il Land trasferirà alla Sede Vescovile la proprietà dei fondi situati in Hildesheim Domhof numeri 18, 19, 20 e 21, non appena saranno costruiti nuovi edifici per gli uffici del Land che in essi hanno sede, non oltre però il 31 dicembre 1969. Se per questa data i nuovi edifici non saranno pronti, la Sede Vescovile lascerà gli edifici in uso al Land per un ulteriore periodo contro pagamento di un congruo canone d'affitto.

3. Il Land trasferisce la proprietà su edifici e fondi statali — adibiti esclusivamente a fini ecclesiastici locali — alla Sede Vescovile o anche alla parrocchia o simile comunità ecclesiastica interessata, qualora al riguardo sia stata raggiunta un'intesa tra la Sede Vescovile e la parrocchia o simile comunità. In casi singoli, verificandosi circostanze particolari, può essere adottata di comune intesa un'altra soluzione.

4. Il Land e la Sede Vescovile identificheranno di comune accordo con tutti i contrassegni gli edifici ed i fondi che passano in proprietà alla Chiesa.

5. Il trasferimento di proprietà, di cui ai commi 1-3, è esente da imposta di acquisto e da tasse giudiziarie; lo stesso vale se la Sede Vescovile, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, trasferisce ulteriormente la proprietà alle parrocchie o simili comunità.

§12
(circa l'articolo 17)

Nell'applicare norme di esproprio le Autorità del Land avranno riguardo agli interessi della Chiesa. Qualora, in caso di esproprio o di alienazione di fondi ecclesiastici al fine di ovviare all'esproprio, le istituzioni interessate intendano acquistare terreni in sostituzione, le Autorità del Land agevoleranno loro, nell'ambito delle norme legislative vigenti, la concessione delle autorizzazioni prescritte dalla speciale legislazione sul commercio dei beni immobili.

§ 13

Le Diocesi dedicheranno particolare attenzione alla conservazione e cura di edifici di valore monumentale con relative pertinenze immobiliari e di altri oggetti. Effettueranno vendite o trasformazioni soltanto dopo aver preso contatto con gli organi della Sovrintendenza statale ai monumenti. Esse avranno cura che le altre istituzioni ecclesiastiche agiscano in conformità.

§ 14

1. I cimiteri di cui le parrocchie o simili comunità ecclesiastiche od i raggruppamenti di esse abbiano la proprietà o l'amministrazione godono la protezione dello Stato nella stessa misura che i cimiteri comunali.

2. Le parrocchie o simili comunità ed i raggruppamenti di esse hanno diritto di istituire nuovi cimiteri a norma delle prescrizioni statali.

§ 15

Le esenzioni da tassa basate sulla legislazione del Land valgono anche per le istituzioni di cui all'articolo 13.

 Hannover, 26 febbraio 1965.

 

CORRADO BAFILE, Nunzio Apostolico
Dr. GEORG DIEDERICHS, Niedersächsischer Ministerpräsident

 

Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Saxoniam Inferiorem rata habita, die IV mensis Octobris anno MDCCCCLXV Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die IV Octobris anno MDCCCCLXV, huiusmodi Sollemnis Conventio inter Apostolicam Sedem et Saxoniam Inferiorem icta vigere coepit ad normam articuli XX eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. LVII (1965), n. 12, pp. 834-856

 

© Copyright 1965 - Libreria Editrice Vaticana

 

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