|
CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET
AUSTRIACAM REMPUBLICAM
DE CONDENDA «FELDKIRCHENSI» DIOECESI.
CONVENZIONE
TRA LA SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA AUSTRIACA
PER ERIGERE LA DIOCESI DI
FELDKIRCH
Fra la Santa Sede, rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.
ma Monsignor Opilio Rossi, Arcivescovo tit. di Ancira e Nunzio Apostolico in
Austria,
e la Repubblica Austriaca, rappresentata dai suoi Plenipotenziari,
Il Signor Dott. Kurt Waldheim, Ministro Federale per gli Affari Esteri, e
Il Signor Dott. Theodor Piffi-Perčević,
Ministro Federale per l'Istruzione,
viene conclusa la seguente Convenzione.
Articolo I
La Santa Sede e la Repubblica Austriaca hanno convenuto, a norma dell'
Articolo III § 1 del Concordato del 5 Giugno 1933, di erigere nel Vorarlberg la
Diocesi di Feldkirch.
Articolo II
La Diocesi di Feldkirch comprende il territorio del «Land Vorarlberg», per il
quale, in confor- mità all' Articolo I della Convenzione tra la Santa Sede e la
Repubblica Austriaca del 7 Luglio 1964 concernente l'erezione dell'
Amministrazione Apostolica di Innsbruck- Feldkirch in diocesi, esiste un
Vicariato Generale con sede in Feldkirch.
Articolo III
La Diocesi di Feldkirch viene assegnata alla Provincia Ecclesiastica di
Salisburgo.
Articolo IV
La Diocesi, la Sede Vescovile e il Capitolo Cattedrale, qualora venga eretto,
hanno personalità giuridica nell'ambito dello Stato e godono dei diritti degli
enti di diritto pubblico.
Articolo V
La Diocesi di Innsbruck-Feldkirch ed altri enti ecclesiastici, come pure il
«Bund» e il «Land Vorarlberg» saranno liberi di trasferire beni mobili ed
immobili alla Diocesi di Feldkirch, alla Sede Vescovile, alla futura Chiesa
Cattedrale e al Capitolo Cattedrale, qualora venga eretto, in esenzione di tutte
le imposte stabilite dal diritto federale, entro il termine di un anno
dall'entrata in vigore dell'erezione nell'ambito statale (Articolo VII capov. 2
e 3).
Articolo VI
(1) La Repubblica Austriaca verserà alla Diocesi di Feldkirch per far fronte
alle spese relative alla erezione della diocesi, con i fondi del «Bund», una
somma complessiva di 4 1/2 milioni di Scellini, che dovrà essere corrisposta
negli anni 1969 e 1970 in due rate uguali entro il 1° Luglio di detti anni.
(2) La Repubblica Austriaca e la Santa Sede hanno preso atto che il «Land
Vorarlberg» mette a disposizione della Diocesi per lo stesso fine una somma di 4
1/2 milioni di Scellini.
Articolo VII
(1) L'erezione della Diocesi di Feldkirch deve aver luogo entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente Convenzione.
(2) La Santa Sede trasmetterà al Governo Federale della Repubblica Austriaca
una copia della Bolla di erezione. Appena presentata tale Bolla, l'erezione
della Diocesi e della Sede Vescovile avrà efficacia nell'ambito statale.
(3) Per l'erezione del Capitolo Cattedrale vale l'Articolo XV § 7 del
Concordato del 5 Giugno 1933.
Articolo VIII
La Diocesi di Innsbruck-Feldkirch finora esistente, in seguito all'erezione
della Diocesi di Feldkirch conformemente all' Articolo VII di questa
Convenzione, prende il nome di «Diocesi di Innsbruck».
Articolo IX
Le divergenze di vedute, che sorgessero eventualmente in futuro circa
l'interpretazione del presente Accordo, saranno eliminate d'intesa tra le Alte
Parti contraenti a norma dell' Articolo XXII, capov. 2, del Concordato del 5
Giugno 1933.
Articolo X
Questa Convenzione, il cui testo italiano e tedesco è ugualmente autentico,
deve essere ratificata e gli Istrumenti di ratifica devono venir scambiati al
più presto in Roma. Essa entra in vigore il gior no dello scambio degli
Istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione in
doppio originale.
Fatto a Vienna, il 7 ottobre 1968. Per la Santa Sede:
Für den Heiligen Stuhl:
Mons. OPILIO ROSSI
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rempuplicam Austriacam rata habita,
die VII mensis decembris anno MCMLXVIII Ratihabitionis Instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt. Exinde, i.e. a die VII mensis decembris anno MCMLXVIII,
huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Rempublicam Austriacam icta
vigere coepit ad normam articuli X eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LX (1968), n. 14, pp.
782-785
© Copyright 1968 - Libreria Editrice Vaticana
|