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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BAVARICAM CIVITATEM

ACCORDO
FRA LA
SANTA SEDE
E LO
STATO BAVARESE
CON CUI
SI APPORTANO MODIFICH
ED
AGGIUNTE
AGLI ARTICOLI 5 E 6
DEL CONCORDATO
CON LA BAVIERA
DEL 29 MARZO 1924.

 

FRA LA SANTA SEDE,

rappresentata dal suo Plenipotenziario Mons. Dr. Corrado Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,

E
LO STATO BAVARESE,

rappresentato dal Dr. h. c. Alfons Goppel, Presidente dei Ministri, come pure dal Dr. Ludwig Ruber, Ministro per l'Istruzione ed il Culto, e dal Dr. Konrad Pöhner, Ministro delle Finanze,

viene concluso il seguente Accordo.

La nuova situazione determinatasi in campo scolastico ha indotto lo Stato Bavarese ad introdurre nell'ambito della scuola primaria e della formazione dei maestri notevoli riforme, che presuppongono modifiche del Concordato stipulato il 29 Marzo 1924 fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese.

Il Governo Bavarese, pertanto, prima dell'approvazione delle nuove disposizioni legislative, ha chiesto alla Santa Sede di consentire alla modifica di quegli articoli del Concordato con la Baviera, che vengono toccati dalla divisata legislazione.

La Santa Sede si è dichiarata a ciò disposta.

Nel desiderio di attuare in tal campo un'amichevole collaborazione, la Santa Sede e lo Stato Bavarese hanno deciso di adeguare il Concordato anzidetto alle nuove esigenze. A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno convenuto di apportare al Concordato le seguenti modifiche ed aggiunte:

1.

Gli articoli 5 e 6 del Concordato ricevono la formulazione seguente:

Articolo 5

§ 1. Lo Stato istituirà in ciascuna delle attuali Alte Scuole pedagogiche di Monaco, Augusta, Bamberga, Norimberga, Ratisbona e Wurzburg una cattedra di Pedagogia ed un incarico d'insegnamento o una cattedra di Filosofia, da affidarsi a docenti, contro i quali nulla possa eccepirsi dal punto di vista cattolico ed ecclesiastico.

§ 2. In tutte le Alte Scuole pedagogiche attualmente esistenti verranno eretti Istituti con cattedre per l'insegnamento della Teologia cattolica e della Didattica dell'insegnamento religioso. Per la nomina dei rispettivi titolari si applica l'art. 3.

§ 3. Le superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente rappresentate nelle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'insegnamento della Religione nelle scuole primarie. Per impartire l'istruzione religiosa si richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano.

§ 4. Lo Stato garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Alta Scuola pedagogica ecclesiastica. Su richiesta dell'ente gestore lo Stato rimborsa (anche per le nuove costruzioni) le spese necessarie, da computarsi alla stregua di quelle per simili Alte Scuole statali. Esso curerà che, nel quadro dell'organizzazione delle Alte Scuole pedagogiche statali, ai professori dell' Alta Scuola pedagogica ecclesiastica vengano riconosciuti diritti pari a quelli dei titolari delle cattedre nelle Alte Scuole pedagogiche statali. Gli studenti formati nell' Alta Scuola pedagogica ecclesiastica verranno ammessi, a tenore delle prescrizioni generali, agli esami di Stato e verranno equiparati nell'impiego agli insegnanti formati nelle Alte Scuole statali.

§ 5. Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie (propriamente Volksschulen), nelle scuole speciali (propriamente Sonderschulen), nelle scuole professionali, nelle Realschulen e nei Ginnasi, e per la nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle Congregazioni religiose condizioni diverse da quelle richieste per i laici.

Articolo 6

§ 1. Il diritto della Chiesa cattolica in Baviera ad un conveniente influsso nell'educazione degli alunni della propria confessione viene garantito, senza pregiudizio del diritto dei genitori.

§ 2. In classi e gruppi di insegnamento nelle scuole primarie, frequentati esclusivamente da alunni di confessione cattolica, l'insegnamento e l'educazione si uniformano agli speciali principi della confessione cattolica.

§ 3. Vengono formate classi e gruppi di insegnamento per alunni di confessione cattolica, quando i genitori o chi per essi vi consentono, e le esigenze della pedagogia e dell'organizzazione scolastica lo permettono. Tale condizione si verifica quando per un corso vengono costituite classi parallele o quando vengono formati gruppi di insegnamento paralleli.

§ 4. In classi, frequentate da alunni di confessione diversa, l'insegnamento e l'educazione, salvo il rispetto dovuto ai sentimenti di alunni di diversa convinzione, si uniformano ai principi comuni delle confessioni cristiane.

§ 5. Nella scelta dei maestri si deve tener conto della confessione cui appartengono gli alunni.

§ 6. I maestri idonei e disposti ad impartire l'insegnamento della Religione cattolica verranno assegnati alle singole scuole possibilmente in maniera tale che l'insegnamento della Religione cattolica, quale materia ordinaria, rimanga assicurato mediante la collaborazione dei maestri.

2.

Dopo l'art. 6 viene inserito nel Concordato il seguente:

Art. 6bis

§ 1. Lo Stato Bavarese, nel quadro delle provvidenze in favore delle scuole private, concederà il suo aiuto alle scuole private gestite da enti cattolici. In conformità con le prescrizioni statali, tali scuole vengono riconosciute dallo Stato ed agevolate mediante sovvenzioni come pure mediante facilitazioni nello scambio di maestri.

§ 2. Alle scuole primarie private cattoliche ed alle scuole speciali private cattoliche, gestite da persona giuridica di diritto pubblico o privato, operanti su base di pubblica utilità e rispondenti nella loro impostazione ed articolazione alle prescrizioni vigenti per le scuole pubbliche, lo Stato, su richiesta dell'ente gestore, rimborsa le necessarie spese, da computarsi alla stregua di quelle per le scuole pubbliche.

§ 3. Le spese necessarie per lavori, approvati dall' Autorità scolastica, di costruzione di nuovi edifici di scuole primarie private e di scuole speciali private, come pure di adattamento o ampliamento delle medesime, verranno rimborsate dallo Stato, nel quadro dello stanziamento a tale fine fissato nel bilancio statale. L'importo complessivo per detti lavori verrà fissato in conveniente proporzione alle spese edilizie della pubblica finanza per le scuole pubbliche.

Le anzidette modifiche ed aggiunte sono parte integrante del Concordato del 29 Marzo 1924.

Questo Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Bad Godesberg.

Esso entra in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

In fede di che il presente Accordo è stato sottoscritto.

Fatto in doppio originale.

Monaco, 7 Ottobre 1968.

CORRADO BAFILE
Arcivescovo tit.
di Antiochia di Pisidia
Nunzio Apostolico

 

Conventione inter Apostolicam Sedem et Bavariam rata habita, die XXX mensis ianuarii anno MDCCCCLXIX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XXX mensis ianuarii anno MDCCCCLXIX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Bavariam icta vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. LXI (1969), n. 3, pp. 163-168

 

© Copyright 1968 - Libreria Editrice Vaticana

 

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