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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BAVARICAM
CIVITATEM
ACCORDO
FRA LA
SANTA SEDE
E LO
STATO BAVARESE
CON CUI
SI APPORTANO MODIFICH
ED
AGGIUNTE
AGLI ARTICOLI 5 E 6
DEL CONCORDATO
CON LA BAVIERA
DEL 29 MARZO 1924.
FRA LA SANTA SEDE,
rappresentata dal suo Plenipotenziario Mons. Dr. Corrado Bafile, Arcivescovo
titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,
E
LO STATO BAVARESE,
rappresentato dal Dr. h. c. Alfons Goppel, Presidente dei Ministri, come pure
dal Dr. Ludwig Ruber, Ministro per l'Istruzione ed il Culto, e dal Dr. Konrad
Pöhner, Ministro delle Finanze,
viene concluso il seguente Accordo.
La nuova situazione determinatasi in campo scolastico ha indotto lo Stato
Bavarese ad introdurre nell'ambito della scuola primaria e della formazione dei
maestri notevoli riforme, che presuppongono modifiche del Concordato stipulato
il 29 Marzo 1924 fra la Santa Sede e lo Stato Bavarese.
Il Governo Bavarese, pertanto, prima dell'approvazione delle nuove
disposizioni legislative, ha chiesto alla Santa Sede di consentire alla modifica
di quegli articoli del Concordato con la Baviera, che vengono toccati dalla
divisata legislazione.
La Santa Sede si è dichiarata a ciò disposta.
Nel desiderio di attuare in tal campo un'amichevole collaborazione, la Santa
Sede e lo Stato Bavarese hanno deciso di adeguare il Concordato anzidetto alle
nuove esigenze. A tale scopo le Alte Parti contraenti hanno convenuto di
apportare al Concordato le seguenti modifiche ed aggiunte:
1.
Gli articoli 5 e 6 del Concordato ricevono la formulazione seguente:
Articolo 5
§ 1. Lo Stato istituirà in ciascuna delle attuali Alte Scuole pedagogiche di
Monaco, Augusta, Bamberga, Norimberga, Ratisbona e Wurzburg una cattedra di
Pedagogia ed un incarico d'insegnamento o una cattedra di Filosofia, da
affidarsi a docenti, contro i quali nulla possa eccepirsi dal punto di vista
cattolico ed ecclesiastico.
§ 2. In tutte le Alte Scuole pedagogiche attualmente esistenti verranno
eretti Istituti con cattedre per l'insegnamento della Teologia cattolica e della
Didattica dell'insegnamento religioso. Per la nomina dei rispettivi titolari si
applica l'art. 3.
§ 3. Le superiori Autorità ecclesiastiche saranno convenientemente
rappresentate nelle Commissioni esaminatrici per l'abilitazione all'insegnamento
della Religione nelle scuole primarie. Per impartire l'istruzione religiosa si
richiede previamente la missio canonica da parte del Vescovo diocesano.
§ 4. Lo Stato garantisce l'istituzione ed il funzionamento di una Alta Scuola
pedagogica ecclesiastica. Su richiesta dell'ente gestore lo Stato rimborsa
(anche per le nuove costruzioni) le spese necessarie, da computarsi alla stregua
di quelle per simili Alte Scuole statali. Esso curerà che, nel quadro
dell'organizzazione delle Alte Scuole pedagogiche statali, ai professori dell'
Alta Scuola pedagogica ecclesiastica vengano riconosciuti diritti pari a quelli
dei titolari delle cattedre nelle Alte Scuole pedagogiche statali. Gli studenti
formati nell' Alta Scuola pedagogica ecclesiastica verranno ammessi, a tenore
delle prescrizioni generali, agli esami di Stato e verranno equiparati
nell'impiego agli insegnanti formati nelle Alte Scuole statali.
§ 5. Per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie (propriamente
Volksschulen), nelle scuole speciali (propriamente Sonderschulen),
nelle scuole professionali, nelle Realschulen e nei Ginnasi, e per la
nomina a maestri o maestre non si richiedono per i membri degli Ordini o delle
Congregazioni religiose condizioni diverse da quelle richieste per i laici.
Articolo 6
§ 1. Il diritto della Chiesa cattolica in Baviera ad un conveniente influsso
nell'educazione degli alunni della propria confessione viene garantito, senza
pregiudizio del diritto dei genitori.
§ 2. In classi e gruppi di insegnamento nelle scuole primarie, frequentati
esclusivamente da alunni di confessione cattolica, l'insegnamento e l'educazione
si uniformano agli speciali principi della confessione cattolica.
§ 3. Vengono formate classi e gruppi di insegnamento per alunni di
confessione cattolica, quando i genitori o chi per essi vi consentono, e le
esigenze della pedagogia e dell'organizzazione scolastica lo permettono. Tale
condizione si verifica quando per un corso vengono costituite classi parallele o
quando vengono formati gruppi di insegnamento paralleli.
§ 4. In classi, frequentate da alunni di confessione diversa, l'insegnamento
e l'educazione, salvo il rispetto dovuto ai sentimenti di alunni di diversa
convinzione, si uniformano ai principi comuni delle confessioni cristiane.
§ 5. Nella scelta dei maestri si deve tener conto della confessione cui
appartengono gli alunni.
§ 6. I maestri idonei e disposti ad impartire l'insegnamento della Religione
cattolica verranno assegnati alle singole scuole possibilmente in maniera tale
che l'insegnamento della Religione cattolica, quale materia ordinaria, rimanga
assicurato mediante la collaborazione dei maestri.
2.
Dopo l'art. 6 viene inserito nel Concordato il seguente:
Art. 6bis
§ 1. Lo Stato Bavarese, nel quadro delle provvidenze in favore delle scuole
private, concederà il suo aiuto alle scuole private gestite da enti cattolici.
In conformità con le prescrizioni statali, tali scuole vengono riconosciute
dallo Stato ed agevolate mediante sovvenzioni come pure mediante facilitazioni
nello scambio di maestri.
§ 2. Alle scuole primarie private cattoliche ed alle scuole speciali private
cattoliche, gestite da persona giuridica di diritto pubblico o privato, operanti
su base di pubblica utilità e rispondenti nella loro impostazione ed
articolazione alle prescrizioni vigenti per le scuole pubbliche, lo Stato, su
richiesta dell'ente gestore, rimborsa le necessarie spese, da computarsi alla
stregua di quelle per le scuole pubbliche.
§ 3. Le spese necessarie per lavori, approvati dall' Autorità scolastica, di
costruzione di nuovi edifici di scuole primarie private e di scuole speciali
private, come pure di adattamento o ampliamento delle medesime, verranno
rimborsate dallo Stato, nel quadro dello stanziamento a tale fine fissato nel
bilancio statale. L'importo complessivo per detti lavori verrà fissato in
conveniente proporzione alle spese edilizie della pubblica finanza per le scuole
pubbliche.
Le anzidette modifiche ed aggiunte sono parte integrante del Concordato del
29 Marzo 1924.
Questo Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà
essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati
quanto prima in Bad Godesberg.
Esso entra in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
In fede di che il presente Accordo è stato sottoscritto.
Fatto in doppio originale.
Monaco, 7 Ottobre 1968.
CORRADO BAFILE
Arcivescovo tit.
di Antiochia di Pisidia
Nunzio Apostolico
Conventione inter Apostolicam Sedem et Bavariam rata habita, die XXX
mensis ianuarii anno MDCCCCLXIX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita
mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die XXX mensis ianuarii anno MDCCCCLXIX,
huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Bavariam icta vigere coepit ad
normam eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXI (1969), n. 3, pp.
163-168
© Copyright 1968 - Libreria Editrice Vaticana
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