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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET FOEDERATAM CIVITATEM SARAVICAM
ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E IL
SAARLAND
SULLA FORMAZIONE DEI MAESTRI.
FRA LA
SANTA SEDE
rappresentata dal suo Plenipotenziario, Monsignor Corrado Bafile,
Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,
E
IL SAARLAND,
rappresentato dal Ministro della Giustizia, Signor Alois Becker,
quale Plenipotenziario del Signor Presidente dei Ministri,
viene concluso il
seguente Accordo:
La situazione determinatasi riguardo alla formazione dei
maestri ha indotto il Saarland ad introdurre riforme che richiedono un'intesa
con la Santa Sede, trattandosi di materia regolata dall'art. 24 del Concordato
del 20 luglio 1933 fra la Santa Sede ed il Reich Germanico.
Per raggiungere
tale intesa il Governo del Saarland ha preso contatto con la Santa Sede, e sono state svolte trattative.
Nel desiderio di
promuovere nel campo anzidetto un'amichevole collaborazione e specialmente per
assicurare una formazione di insegnanti cattolici che corrisponda alle esigenze dell'istruzione e dell'educazione degli scolari cattolici, la Santa Sede
ed il Saarland hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
1. Con riferimento
all'art. 24 comma 2 del Concordato con il Reich, nell' Alta Scuola
scientifico- pedagogica del Saarland vengono istituite cattedre di Teologia
cattolica, i cui titolari nell'ambito della propria disciplina includono anche
la Didattica dell'insegnamento religioso e le questioni di confine fra la
Teologia e le altre scienze. I titolari di dette cattedre saranno nominati
soltanto se dalla competente Autorità diocesana non saranno state sollevate
obiezioni contro il candidato. Le cattedre ricevono una conveniente dotazione
quanto alle persone e alle cose, e vengono collegate in una unità..
2. Il Saarland curerà, inoltre, che gli studenti, i quali, nel determinare le
materie a scelta, si decidano per la Teologia cattolica e la Didattica
dell'Insegnamento religioso, abbiano nell'Alta Scuola scientifico-pedagogica
la possibilità di frequentare la Pedagogia religiosa presso un titolare di
cattedra, che tratti la disciplina pedagogica con particolare riguardo alla
istruzione ed educazione religiosa.
Articolo 2
Gli ordinamenti degli studi e
degli esami nelle discipline Teologia cattolica e Didattica dell'insegnamento
, religioso vengono compilati d'intesa con la competente Autorità diocesana. Nelle commissioni di esame, che sono competenti per il conferimento
dell'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica nelle Grundschulen, Hauptschulen e Sonderschulen, l'Autorità diocesana competente sarà
convenientemente rappresentata.
Articolo 3
Per impartire l'istruzione religiosa
si richede la missio canonica da parte del competente Vescovo diocesano.
Articolo 4
Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sulla interpretazione
e sulla pratica applicazione di una disposizione del presente Accordo, la
Santa Sede ed il Saarland procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.
Articolo 5
Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco
fanno ugualmente fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica
dovranno essere scambiati quanto prima in Bonn-Bad Godesberg.
Esso entra in
vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
In fede di che è stato
sottoscritto il presente Accordo in doppio originale.
Bonn, 12 Novembre 1969.
CORRADO BAFILE
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
La Parti contraenti sono d'accordo su
quanto segue:
(1) L'Alta Scuola scientifico-pedagogica del Saarland, nel
preparare le liste di nomi per la chiamata alle cattedre di Teologia cattolica prenderà consiglio dalla Facoltà teologica di Treviri. Lo stesso vale per gli incarichi che vengono conferiti su
proposta dei titolari di dette cattedre.
(2) Il giudizio se la persona proposta per la cattedra di cui all'art. 1 comma 2 sia in grado di trattare la
disciplina pedagogica nello spirito della dottrina cattolica spetta al
competente Ordinario diocesano.
(3) L'Autorità. diocesana competente ai sensi
del presente Accordo è il Vescovo di Tremi.
(4) Il Land riconosce i gradi accademici concessi da un'Alta Scuola scientifico-educativa in gestione ecclesiastica eretta in un altro Land della Germania Federale ed ivi riconosciuta. Nel caso che le Diocesi di Tremi o di Spira erigano un' Alta Scuola
del genere o partecipino all'erezione o al funzionamento di essa, per
un'eventuale partecjpazione finanziaria da parte del Land dovrebbe concludersi
un Accordo a parte.
(5) Studenti che intendano frequentare un'Alta Scuola
scientifico-educativa ecclesiastica, ricevono borse di studio nella stessa
misura che gli studenti delle Alte Scuole scientifiche dello Stato.
(6) Gli studenti
formati in un'Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica verranno
ammessi, a tenore delle prescrizioni generali, agli esami di Stato e verranno
equiparati nell'impiego agli insegnanti formati nelle Alte Scuole statali.
Bonn,
12 Novembre 1969.
CORRADO BAFILE
Conventione inter Apostolicam Sedem et Civitatem Foederatam Saravicam
rata habita, die III mensis iunii anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta
accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die III mensis iunii anno
MCMLXX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Civitatem Savaricam
icta vigere coepit ad normam articuli V eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXII (1970), n.8, pp.
499-504
© Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana
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