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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET FOEDERATAM CIVITATEM SARAVICAM

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
 E IL
SAARLAND
SULLA FORMAZIONE DEI MAESTRI.
 

FRA LA SANTA SEDE

rappresentata dal suo Plenipotenziario, Monsignor Corrado Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in Germania,

E IL SAARLAND,

rappresentato dal Ministro della Giustizia, Signor Alois Becker, quale Plenipotenziario del Signor Presidente dei Ministri,

viene concluso il seguente Accordo:

La situazione determinatasi riguardo alla formazione dei maestri ha indotto il Saarland ad introdurre riforme che richiedono un'intesa con la Santa Sede, trattandosi di materia regolata dall'art. 24 del Concordato del 20 luglio 1933 fra la Santa Sede ed il Reich Germanico.

Per raggiungere tale intesa il Governo del Saarland ha preso contatto con la Santa Sede, e sono state svolte trattative.

Nel desiderio di promuovere nel campo anzidetto un'amichevole collaborazione e specialmente per assicurare una formazione di insegnanti cattolici che corrisponda alle esigenze dell'istruzione e dell'educazione degli scolari cattolici, la Santa Sede ed il Saarland hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. Con riferimento all'art. 24 comma 2 del Concordato con il Reich, nell' Alta Scuola scientifico- pedagogica del Saarland vengono istituite cattedre di Teologia cattolica, i cui titolari nell'ambito della propria disciplina includono anche la Didattica dell'insegnamento religioso e le questioni di confine fra la Teologia e le altre scienze. I titolari di dette cattedre saranno nominati soltanto se dalla competente Autorità diocesana non saranno state sollevate obiezioni contro il candidato. Le cattedre ricevono una conveniente dotazione quanto alle persone e alle cose, e vengono collegate in una unità..

2. Il Saarland curerà, inoltre, che gli studenti, i quali, nel determinare le materie a scelta, si decidano per la Teologia cattolica e la Didattica dell'Insegnamento religioso, abbiano nell'Alta Scuola scientifico-pedagogica la possibilità di frequentare la Pedagogia religiosa presso un titolare di cattedra, che tratti la disciplina pedagogica con particolare riguardo alla istruzione ed educazione religiosa.

Articolo 2

Gli ordinamenti degli studi e degli esami nelle discipline Teologia cattolica e Didattica dell'insegnamento , religioso vengono compilati d'intesa con la competente Autorità diocesana. Nelle commissioni di esame, che sono competenti per il conferimento dell'idoneità all'insegnamento della Religione cattolica nelle Grundschulen, Hauptschulen e Sonderschulen, l'Autorità diocesana competente sarà convenientemente rappresentata.

Articolo 3

Per impartire l'istruzione religiosa si richede la missio canonica da parte del competente Vescovo diocesano.

Articolo 4

Se in avvenire sorgesse qualche divergenza sulla interpretazione e sulla pratica applicazione di una disposizione del presente Accordo, la Santa Sede ed il Saarland procederanno di comune intelligenza ad una amichevole soluzione.

Articolo 5

Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno ugualmente fede, dovrà essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati quanto prima in Bonn-Bad Godesberg.

Esso entra in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.

In fede di che è stato sottoscritto il presente Accordo in doppio originale.

Bonn, 12 Novembre 1969.

CORRADO BAFILE

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

La Parti contraenti sono d'accordo su quanto segue:

(1) L'Alta Scuola scientifico-pedagogica del Saarland, nel preparare le liste di nomi per la chiamata alle cattedre di Teologia cattolica prenderà consiglio dalla Facoltà teologica di Treviri. Lo stesso vale per gli incarichi che vengono conferiti su proposta dei titolari di dette cattedre.

(2) Il giudizio se la persona proposta per la cattedra di cui all'art. 1 comma 2 sia in grado di trattare la disciplina pedagogica nello spirito della dottrina cattolica spetta al competente Ordinario diocesano.

(3) L'Autorità. diocesana competente ai sensi del presente Accordo è il Vescovo di Tremi.

(4) Il Land riconosce i gradi accademici concessi da un'Alta Scuola scientifico-educativa in gestione ecclesiastica eretta in un altro Land della Germania Federale ed ivi riconosciuta. Nel caso che le Diocesi di Tremi o di Spira erigano un' Alta Scuola del genere o partecipino all'erezione o al funzionamento di essa, per un'eventuale partecjpazione finanziaria da parte del Land dovrebbe concludersi un Accordo a parte.

(5) Studenti che intendano frequentare un'Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica, ricevono borse di studio nella stessa misura che gli studenti delle Alte Scuole scientifiche dello Stato.

(6) Gli studenti formati in un'Alta Scuola scientifico-educativa ecclesiastica verranno ammessi, a tenore delle prescrizioni generali, agli esami di Stato e verranno equiparati nell'impiego agli insegnanti formati nelle Alte Scuole statali.

Bonn, 12 Novembre 1969.

CORRADO BAFILE

Conventione inter Apostolicam Sedem et Civitatem Foederatam Saravicam rata habita, die III mensis iunii anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde, i. e. a die III mensis iunii anno MCMLXX, huiusmodi Conventio inter Apostolicam Sedem et Civitatem Savaricam icta vigere coepit ad normam articuli V eiusdem Pactionis.

 


*A.A.S., vol. LXII (1970), n.8, pp. 499-504

 

© Copyright 1969 - Libreria Editrice Vaticana

 

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