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CONVENTIO*
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET BAVARICAM
CIVITATEM
ACCORDO ADDIZIONALE
FRA LA
SANTA SEDE
E LO
STATO BAVARESE
CIRCA IL DIPARTIMENTO DI TEOLOGIA CATTOLICA
DELL'UNIVERSITÀ DI AUGUSTA.
FRA LA SANTA SEDE,
rappresentata dal suo Plenipotenziario, Mons. Dr. Corrado
Bafile, Arcivescovo titolare di Antiochia di Pisidia, Nunzio Apostolico in
Germania,
E LO STATO BAVARESE,
rappresentato dal suo Plenipotenziario il Signor Dr. Ludwig
Huber, Ministro dello Stato Bavarese per Istruzione e Culto,
viene concluso il seguente Accordo.
Articolo 1
La Santa Sede consente all'erezione di un Dipartimento
(propriamente Fachbereich) di Teologia cattolica dell'Università di
Augusta ed alla conseguente soppressione dell' Alta Scuola teologica di
Dillingen.
Articolo 2
Per quanto riguarda la sua autonomia all'interno dell'Università., il
Dipartimento di Teologia cattolica dell'Università. di Augusta ottiene uno stato
giuridico non inferiore a quello che posseggono le Facoltà di Teologia cattolica
delle altre Università dello Stato Bavarese. Al Dipartimento di Teologia
cattolica dell'Università. di Augusta si applicano le relative disposizioni del
Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924 e complementarmente quelle del
Concordato col Reich del 20 luglio 1933.
Articolo 3
In luogo delle cattedre nominate nell'articolo 4 § 2 del Concordato con la
Baviera del 29 marzo 1924, nel Dipartimento di Teologia cattolica
dell'Università di Augusta verranno erette una cattedra di Filosofia
sistematica, una di Storia della Filosofia ed una per Questioni-limite fra la
Teologia e le Scienze naturali.
Articolo 4
Lo Stato Bavarese provvederà a che per i professori dell'Alta Scuola
filosofico-teologica di Dillingen, che non vengano assunti nel Dipartimento di
Teologia cattolica dell'Università di Augusta attraverso un normale procedimento
di chiamata, venga garantita un'attività di insegnamento e di ricerca in questo
Dipartimento mediante la creazione di cattedre non permanenti.
Articolo 5
In caso di trasferimento del Seminario presbiterale da Dillingen ad Augusta,
lo Stato Bavarese si dichiara pronto a concedere un conveniente contributo per
le spese che ne risultino, in particolare per quelle di erezione di un nuovo
edificio.
Articolo 6
Le divergenze di opinione, che sorgessero in avvenire fra le Alte Parti
contraenti circa l'interpretazione di qualche disposto del presente Accordo,
saranno eliminate a norma dell'art. 15 § l del Concordato con la Baviera del 29
marzo 1924.
Articolo 7
Questo Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno egualmente fede, dovrà
essere ratificato e gli Istrumenti della ratifica dovranno essere scambiati
quanto prima in Monaco di Baviera.
Esso entra in vigore il giorno dello scambio di detti Istrumenti.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in doppio originale.
Bonn-Bad Godesberg, 17 settembre 1970.
CORRADO BAFILE
Nunzio Apostolico
PROTOOOLLO FINALE
Le Parti contraenti sono d'accordo su quanto segue:
1. La Parti contraenti convengono nell'affermare che le norme dell'Accordo
hanno egualmente valore nel caso che, in luogo di un Dipartimento di Teologia
cattolica, venga eretta una Facoltà di Teologia cattolica.
2. Inoltre esse convengono nel ritenere che alle norme ecclesiastiche, di cui
all'articolo 4 § 1 del Concordato con la Baviera del 29 marzo 1924 ed
all'articolo 19 del Concordato col Reich del 20 luglio 1933, attualmente
appartengono anche le « Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus
scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam » in
vigore dal 20 maggio 1968.
Bonn-Bad Godesberg, 17 Settembre 1970.
CORRADO BAFILE
Nunzio Apostolico
Conventione inter Apostolicam Sedem et Bavariam rata habita, die III
mensis novembris anno MCMLXX Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo
fuerunt. Exinde, i. e. a die III mensis novembris anno MCMLXX, huiusmodi
Conventio inter Apostolicam Sedem et Bavariam icta vigere coepit ad normam
articuli VII eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. LXII (1970), n.12, pp.
821-825
© Copyright 1970 - Libreria Editrice Vaticana
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