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ACCORDI TRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA
TERZO ACCORDO
Addizionale fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca
alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento
di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960
FRA LA SANTA SEDE,
rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza
Rev.ma Mons. Mario Cagna, Arcivescovo tit. di Heraclea in Europa e Nunzio
Apostolico in Austria,
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA,
rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr.
Willibald Pahr, Ministro Federale per gli Affari Esteri, e
il Signor Dr. Fred Sinowatz, Vice-Cancelliere e Ministro
Federale per l'Istruzione e l'Arte,
viene concluso, a ulteriore complemento della Convenzione
fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti
Patrimoniali del 23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale :
Articolo I
La somma di 97 milioni di scellini, di cui all'Articolo II,
Capov. 1, lettera a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica
Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 nella
redazione dell'Accordo Addizionale del 9 Gennaio 1976, verrà elevata a partire
dall'anno 1982 a milioni 128 di scellini.
Articolo II
L'Articolo XXII del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per
analogia, per la soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del
presente Accordo Addizionale.
Articolo III
Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco
sono ugualmente autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica
devono essere scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno
dello scambio degli istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente
Accordo in doppio originale.
Fatto a Vienna, il 24 Luglio 1981.
Per la Santa Sede:
Für den Heiligen Stuhl:
MARIO CΑGΝΑ
Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Austriacam rata
habita, die XXI m. Ianuarii a. MCMLXXXII, in Civitate Vaticana instrumenta
ratihabitationis accepta et reddita sunt; a quo die Conventio vigere coepit.
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