The Holy See
back up
Search
riga

ACCORDI TRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA

 

TERZO ACCORDO

Addizionale fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca alla Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960

FRA LA SANTA SEDE,

rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Mario Cagna, Arcivescovo tit. di Heraclea in Europa e Nunzio Apostolico in Austria,

E
LA REPUBBLICA AUSTRIACA,

rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Willibald Pahr, Ministro Federale per gli Affari Esteri, e

il Signor Dr. Fred Sinowatz, Vice-Cancelliere e Ministro Federale per l'Istruzione e l'Arte,

viene concluso, a ulteriore complemento della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale :

Articolo I 

La somma di 97 milioni di scellini, di cui all'Articolo II, Capov. 1, lettera a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 nella redazione dell'Accordo Addizionale del 9 Gennaio 1976, verrà elevata a partire dall'anno 1982 a milioni 128 di scellini.

Articolo II 

L'Articolo XXII del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per analogia, per la soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo Addizionale.

Articolo III 

Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratifica. 

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio originale.

Fatto a Vienna, il 24 Luglio 1981.

Per la Santa Sede:

Für den Heiligen Stuhl:

MARIO CΑGΝΑ

Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Austriacam rata habita, die XXI m. Ianuarii a. MCMLXXXII, in Civitate Vaticana instrumenta ratihabitationis accepta et reddita sunt; a quo die Conventio vigere coepit.

 

top