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SECRETARIA
STATUS
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
quo pia fundatio a Sancto Thoma Apostolo cognominata
canonice constituitur.
Con incessante sollecitudine la Sede Apostolica ha favorito ed alimentato gli
studi e le ricerche sulle origini storiche e le matrici spirituali del
Cristianesimo, sia nella prospettiva della formazione ecumenica, sia per
favorire il dialogo e la reciproca conoscenza con le altre Religioni ; così come
ha intensamente richiamato i fedeli alla testimonianza della vita e della fede
cristiana attraverso l'esercizio di opere di misericordia soprattutto in favore
dei poveri e dei sofferenti, secondo l'insegnamento del Suo Fondatore.
Per ulteriormente diffondere ed incrementare, in spirito di fedeltà al
Vangelo, alla Tradizione Apostolica ed al Magistero ecclesiastico, tali pratiche
di vita, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'udienza concessa al
Cardinale Segretario di Stato il giorno 28 novembre 1988, si è degnato di
stabilire :
è costituita la Fondazione San Tommaso con persona giuridica pubblica secondo
il diritto canonico, immediatamente soggetta alla Segreteria di Stato, con sede
nello Stato della Città del Vaticano, e retta dalle norme dello Statuto e
Regolamento approvati contestualmente a questo Atto.
Finalità della Fondazione sono :
— approfondire lo studio delle origini spirituali, culturali ed ambientali
del Cristianesimo e promuovere la dottrina e la pratica di vita cristiana ;
— favorire lo studio e la ricerca scientifica nel campo della genetica ;
organizzare incontri di preghiera e ritiri spirituali tra scienziati ed
operatori nel settore sanitario ; promuovere forme di assistenza sanitaria
ispirate a cristiana pietà e spirito apostolico.
La Fondazione è governata da un Consiglio di Amministrazione in base alle
norme dello Statuto.
Avrà un fondo iniziale di dotazione di D.M. 50.000 (cinquantamila) e si
servirà dei proventi delle attività svolte nell'ambito dei fini istituzionali e
dei contributi, lasciti e donazioni di benefattori.
La Fondazione, per realizzare costantemente e rettamente il fine proposto, è
sotto la sorveglianza della Segreteria di Stato.
Dal Vaticano, 28 Novembre 1988.
AGOSTINO Card. CASAROLI
STATUTO FONDAZIONE SAN TOMMASO
Art. 1. — È costituita la Fondazione San Tommaso avente personalità giuridica
pubblica.
La Fondazione è retta dalle norme del presente Statuto ; essa esercita la
propria attività sotto il controllo e la vigilanza della Segreteria di Stato.
Art. 2. — La Fondazione ha sede principale nello Stato della Città del
Vaticano. Per l'attuazione dei fini statutari possono essere istituiti, con
delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dalla Segreteria di Stato,
Sezioni locali, Centri dí studio e di ricerca, di assistenza sanitaria, Case per
ritiri spirituali.
Art. 3. - La Fondazione si propone i seguenti fini :
1) approfondire lo studio delle origini storiche e delle matrici spirituali,
culturali e ambientali del Cristianesimo ; 2) promuovere la dottrina e la pratica di vita cristiana e incrementare
l'esercizio di attività caritative ed assistenziali e di opere di religione, in
spirito di fedeltà al Vangelo, alla Tradizione ed al Magistero ecclesiastico;
3) favorire lo studio e la ricerca scientifica nel campo della genetica, alla
luce dei principi dell'antropologia cristiana ; 4) organizzare incontri di preghiera liturgica e ritiri spirituali tra
scienziati, studiosi ed operatori nel settore sanitario ; 5) promuovere forme di assistenza sanitaria anche mediante attività
ospedaliere ed ambulatoriali informate a cristiana pietà e spirito apostolico e
caritativo.
Art. 4. - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto
da cinque a sette membri, nominati dalla Segreteria di Stato per un quinquennio.
La rappresentanza della Fondazione di fronte ai térzi spetta al Presidente del
Consiglio di Amministrazione, che sarà nominato dalla Segreteria di Stato.
Al
Consiglio di Amministrazione spettano le più ampie facoltà per quanto riguarda
gli atti di ordinaria amministrazione ; gli atti di straordinaria
amministrazione debbono avere la preventiva autorizzazione della Segreteria di
Stato.
Art. 5. - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni
qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da
almeno due membri.
Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente riunito quando
sia presente la metà più uno dei suoi membri.
Il Consiglio di Amministrazione è
presieduto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un membro da lui
designato, ovvero dal Consigliere più anziano di nomina o di età (a parità di
data di nomina).
Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente della riunione ha efficacia dirimente.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle relative
delibere, trascritti su apposito libro, vengono trasmessi in copia alla
Segreteria di Stato.
Art. 6. — Il patrimonio della Fondazione è costituito da :
— un fondo iniziale di dotazione elargito dalla Santa Sede per D.M. 50.000;
— i proventi delle attività svolte nell'ambito dei fini istituzionali;
— contributi, lasciti, donazioni ed attribuzioni di benefattori.
Art. 7. — L'esercizio della Fondazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il successivo mese di marzo il Consiglio di Amministrazione compila il
bilancio corredato da una dettagliata relazione.
Il bilancio e la relazione sono
trasmessi alla Segreteria di Stato per l'approvazione.
Art. 8. — Il presente Statuto è integrato da un Regolamento predisposto dal
Consiglio di Amministrazione ed approvato dalla Segreteria di Stato.
Art. 9. — In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, la
destinazione dei beni e diritti patrimoniali sarà decisa dalla Segreteria di
Stato.
Art. 10. — Ogni modificazione del presente Statuto è riservata alla
Segreteria di Stato.
Art. 11. — Eventuali difficoltà di interpretazione ed applicazione del
presente Statuto e del Regolamento, saranno devolute al giudizio del Segretario
di Stato.
AGOSTINO Card. CASAROLI
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