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SECRETARIA STATUS
Normae quaedam ad « Pensiones » supputandas et solvendas a Superiore
Auctoritate proponuntur.
TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI DIRETTE, INDIRETTE O
DI RIVERSIBILITĄ
Al fine di garantire, nel quadro della peculiare condizione
della Sede Apostolica, il trattamento minimo di pensione per i dipendenti
collocati in quiescenza, si dispone che :
1. - Nei casi di pensioni erogate in
conformitą all'art. 5 del vigente Regolamento del 23 dicembre 1963, l'importo
minimo č determinato nella misura di L. 700.000 mensili per tredici mensilitą.
2. - Per i dipendenti che all'atto del collocamento a riposo hanno optato o
optano per il sistema misto (liquidazione di fine rapporto — introdotta con «
Motu Proprio » del 20 febbraio 1972 — e pensione all'80%), l'importo minimo
viene determinato in L. 600.000 per tredici mensilitą.
3. - Il presente
provvedimento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.
Pertanto le
prestazioni dirette, indirette o di riversibilitą che non raggiungano gli
importi di cui ai due precedenti articoli, devono essere adeguate al trattamento
minimo in essi previsto.
Dal Vaticano, 10 Aprile 1989.
AGOSTINO card. CASAROLI |