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  SECRETARIA STATUS

Normae quaedam ad « Pensiones » supputandas et
solvendas a Superiore Auctoritate proponuntur
.

TRATTAMENTO MINIMO DELLE PENSIONI
DIRETTE, INDIRETTE O DI RIVERSIBILITÀ

 

Al fine di garantire, nel quadro della peculiare condizione della Sede Apostolica, il trattamento minimo di pensione per i dipendenti collocati in quiescenza, si dispone che :

1. - Nei casi di pensioni erogate in conformità all'art. 5 del vigente Regolamento del 23 dicembre 1963, l'importo minimo è determinato nella misura di L. 700.000 mensili per tredici mensilità.

2. - Per i dipendenti che all'atto del collocamento a riposo hanno optato o optano per il sistema misto (liquidazione di fine rapporto — introdotta con « Motu Proprio » del 20 febbraio 1972 — e pensione all'80%), l'importo minimo viene determinato in L. 600.000 per tredici mensilità.

3. - Il presente provvedimento si applica a decorrere dal 1° gennaio 1989.

Pertanto le prestazioni dirette, indirette o di riversibilità che non raggiungano gli importi di cui ai due precedenti articoli, devono essere adeguate al trattamento minimo in essi previsto.

Dal Vaticano, 10 Aprile 1989.

AGOSTINO card. CASAROLI

 

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