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QUARTO ACCORDO TRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA AUSTRIACA
QUARTO ACCORDO
Addizionale fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca alla Convenzione fra
la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti
Patrimoniali del 23 Giugno 1960
FRA LA SANTA SEDE,
rappresentata dal suo Plenipotenziario Sua Eccellenza Rev.ma Mons. DDr.
Donato Squicciarini, Arcivescovo tit. di Tiburnia e Nunzio Apostolico in
Austria,
E
LA REPUBBLICA AUSTRIACA,
rappresentata dai suoi Plenipotenziari il Signor Dr. Alois Mock, Ministro
Federale per gli Affari Esteri, e
la Signora Dr. Hilde Hawlicek, Ministro Federale per l'Istruzione, l'Arte e
lo Sport, viene concluso, a ulteriore complemento della Convenzione fra la Santa
Sede e la Repubblica Austriaca per il Regolamento di Rapporti Patrimoniali del
23 Giugno 1960, il seguente Accordo Addizionale:
Articolo I
La somma di 128 milioni di scellini, di cui all'Articolo II, Capov. 1,
lettera a della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica Austriaca per il
Regolamento di Rapporti Patrimoniali del 23 Giugno 1960 nella redazione
dell'Accordo Addizionale 24 Luglio 1981, verrà, elevata a partire dall'anno 1990
a milioni 158 di scellini.
Articolo II
L'Articolo XXII del Concordato del 5 Giugno 1933 vale, per analogia, per la
soluzione di difficoltà concernenti l'interpretazione del presente Accordo
Addizionale.
Articolo III
Questo Accordo Addizionale, il cui testo italiano e tedesco sono ugualmente
autentici, dev'essere ratificato e gli istrumenti di ratifica devono essere
scambiati al più presto in Roma. Esso entra in vigore il giorno dello scambio
degli istrumenti di ratifica.
In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo in doppio
originale.
Fatto a Vienna, il 10 Ottobre 1989.
Per la Santa Sede: Fur den Heiligen Stuhl:
D. SQUICCIARINI
Sollemni Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem publicam Austiacam rata
habita, die XXVI m. Ianuarii a. MCMXC, in Civitate Vaticana instrumenta
ratihabitationis accepta et reddita sunt; a quo die Conventio vigere coepit.
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