|
SECRETARIA STATUS*
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
Vicariatus Urbis administratio, ab Officio Administrationis
Patrimonii Sedis Apostolicae seiuncta, de mandato Summi Pontificis
constituitur.
Al fine di operare una chiara distinzione amministrativa, nell'ambito della
Santa Sede, tra gli organismi della Curia Romana e gli uffici del Vicariato, in
attuazione delle disposizioni del Santo Padre sono state elaborate le seguenti
norme relative al Vicariato di Roma :
1. L'Amministrazione del Vicariato di Roma, organo della Santa Sede dotato di
propria personalità giuridica, diventa un'amministrazione distinta
dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. Il Vicariato di Roma avrà un proprio Regolamento, approvato dal Santo
Padre, distinto dal Regolamento Generale della Curia Romana ; tale Regolamento
fa riferimento, per le norme generali, al Regolamento Generale per il Personale
della Sede Apostolica.
3. La Santa Sede versa all'Amministrazione del Vicariato di Roma un
contributo annuale indicizzato, in considerazione dei servizi resi alla Chiesa
universale.
4. Il personale del Vicariato di Roma, oggi iscritto nei ruoli
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, resta in tali ruoli,
se assunto con altro contratto della Santa Sede, conserva tale rapporto di
lavoro.
Lo stato giuridico ed economico del medesimo personale continua ad
essere quello previsto nel Regolamento Generale della Curia Romana, compreso ciò
che attiene ai passaggi di livello.
5. Dopo l'entrata in vigore delle presenti disposizioni, gli Officiali del
Vicariato di Roma saranno assunti in ruolo dal Cardinale Vicario, entro i limiti
previsti dalla tabella organica, previo benestare della Segreteria di Stato.
Il
Personale ausiliario di ruolo o a contratto particolare sarà assunto liberamente
dal Cardinale Vicario, sempre entro i limiti previsti dalla tabella organica.
6. Lo stato giuridico ed economico del Personale non iscritto nei ruoli
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica è disciplinato dal
Regolamento del Vicariato di Roma.
7. Le remunerazioni corrisposte dall'Amministrazione del Vicariato di Roma
sono regolate dall'art. 17 del Trattato del Laterano.
La medesima
Amministrazione provvederà al trattamento previdenziale, secondo le norme
vigenti, così come al trattamento assistenziale per il tramite del Fondo
Assistenza Sanitaria.
8. Le presenti disposizioni hanno vigore dal 1° luglio del 1989.
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II nel corso dell'Udienza concessa
all'infrascritto Cardinale Segretario di Stato il 22 marzo 1990 ha approvato le
suddette norme e ne ha disposto la pubblicazione.
AGOSTINO card. CASAROLI
*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 13, pp. 1548-1549
|