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SECRETARIA STATUS*

Articulo XI Statuti Officii Laboris apud Sedem Apostolicam (ULSA)
haec quae sequuntur de membris ad supplendum addenda sunt.

 

UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA

Il Santo Padre ha approvato la seguente norma da inserire in appendice dello Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (AAS LXXXI (1989) 148 s., Art. 11, Collegio di Conciliazione e Arbitrato) :

ART. 11 PUNTO 3 BIS

Il Cardinale Segretario di Stato può altresì nominare tre Membri supplenti che rimarranno in carica per la stessa durata del mandato dei Membri effettivi e possono essere rinnovati.

Il Presidente del Collegio o il Membro effettivo che ne fa le veci può, a fronte di motivato impedimento di uno dei Membri effettivi, sostituire il Membro effettivo assente con uno dei tre Membri supplenti.

Il Collegio per essere validamente costituito deve essere sempre composto di almeno un Membro effettivo affiancato da due Membri supplenti.

AGOSTINO card. CASAROLI

 


*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 10, p. 998

 

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