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SECRETARIA STATUS*
Articulo XI Statuti Officii Laboris
apud Sedem Apostolicam (ULSA) haec quae sequuntur de membris ad supplendum
addenda sunt.
UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
Il Santo Padre ha approvato la seguente norma da inserire in appendice dello
Statuto dell'Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica (AAS LXXXI (1989)
148 s., Art. 11, Collegio di Conciliazione e Arbitrato) :
ART. 11 PUNTO 3 BIS
Il Cardinale Segretario di Stato può altresì nominare tre Membri supplenti
che rimarranno in carica per la stessa durata del mandato dei Membri effettivi e
possono essere rinnovati.
Il Presidente del Collegio o il Membro effettivo che ne fa le veci può, a
fronte di motivato impedimento di uno dei Membri effettivi, sostituire il Membro
effettivo assente con uno dei tre Membri supplenti.
Il Collegio per essere validamente costituito deve essere sempre composto di
almeno un Membro effettivo affiancato da due Membri supplenti.
AGOSTINO card. CASAROLI
*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 10, p. 998
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