Secunda Sectio Consilii « di Conciliazione e Arbitrato » in
Officio Laboris
apud Sedem Apostolicam ad tempus constituitur.
UFFICIO DEL LAVORO DELLA SEDE APOSTOLICA
ULSA
Al fine di assicurare un adeguato funzionamento del Collegio di Conciliazione
e Arbitrato in rapporto al numero delle controversie di cui č investito, in
conformitą di quanto č previsto all'Art. 11, comma 3 dello Statuto dell'ULSA, si
istituisce una Seconda Sezione del Collegio di Conciliazione e Arbitrato, con
durata fino al 31 dicembre 1991.
La Sezione č costituita dal Presidente del Collegio designato ai sensi
dell'Art. 11, comma 1 dello Statuto e da due dei tre Membri supplenti dello
stesso Collegio.
In caso di impedimento del Presidente le funzioni di presidenza sono assunte
da uno degli altri Membri designati ex Art. 11, 1° comma.
Per la composizione delle due Sezioni il Presidente del Collegio, con proprie
ordinanze, potrą avvalersi sia dei due Membri effettivi sia dei tre Membri
supplenti tenendo presente che, per la validitą della costituzione del Collegio,
ogni Sezione deve sempre essere composta da almeno un Membro effettivo.
Dal Vaticano, 18 Novembre 1990.
AGOSTINO card. CASAROLI
Segretario di Stato
*A.A.S., vol. LXXXII (1990), n. 14, p. 1635