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CONCORDATO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della
indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire
la leale e proficua collaborazione nelle materie di comune interesse e
specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana,
per il bene dell’uomo e della società di San Marino;
hanno convenuto sull’opportunità di addivenire al presente Accordo:
ARTICOLO 1
1. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata
dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima comunica all’autorità civile le nomine
di rilevanza per l’ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli effetti del
presente Accordo.
Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni di legge o di carattere
consuetudinario che prevedono, a qualunque titolo e in qualunque forma, un
intervento dello Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di
nomina di titolari di uffici ecclesiastici.
2. a) Ricevuta comunicazione della nomina del titolare di un ufficio
ecclesiastico che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica, comporta la residenza
in San Marino, l’autorità civile concede, per la durata del mandato, la
residenza anagrafica allo stesso titolare qualora non sia cittadino sammarinese.
b) A richiesta del titolare di un ufficio ecclesiastico,
presentata tramite la Curia diocesana e con l’assenso del Vescovo diocesano,
l’autorità civile concede, secondo le norme in vigore per i lavoratori
stranieri, la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno, per la durata
dell’incarico, ai collaboratori pastorali e ai familiari conviventi con lo
stesso titolare dell’ufficio ecclesiastico qualora essi non siano cittadini
sammarinesi.
c) A richiesta del Superiore provinciale di un Istituto
Religioso, presentata tramite la Curia diocesana, l’autorità civile concede, per
la durata del mandato, la residenza anagrafica ai Religiosi, che non siano
cittadini sammarinesi, destinati ad una comunità dello stesso Istituto sita in
San Marino.
d) La residenza anagrafica o il permesso di soggiorno concessi
ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo, sono revocati automaticamente al termine del mandato o incarico di cui
alle stesse disposizioni o a richiesta dell’autorità ecclesiastica, nonostante i
diritti che, in base alla legge, siano eventualmente maturati a favore dei
soggetti interessati.
ARTICOLO 2
1. È istituito l’Ufficio di Cappellano
dell’Ospedale e della Casa di Riposo, al quale è affidata la cura pastorale dei
degenti dell’Ospedale e dei familiari che li assistono, degli ospiti della Casa
di Riposo e del personale dei due Servizi.
2. a) È garantito il pieno ed autonomo
esercizio dell’attività pastorale del Cappellano, in armonia con le esigenze di
collegamento funzionale con gli altri operatori dei due Servizi.
b) Lo Stato fornisce le opportune strutture logistiche per
l’appropriato svolgimento dell’attività pastorale del Cappellano.
3. La nomina del Cappellano e la sua sostituzione competono al Vescovo
diocesano.
ARTICOLO 3
È assicurata l’assistenza spirituale ai
cattolici ristretti in carcere. Essa sarà affidata ad un sacerdote designato
dall’autorità ecclesiastica e nominato da quella civile, e sarà regolata secondo
modalità stabilite d’intesa fra le stesse autorità.
ARTICOLO 4
1. La divisione territoriale della cura pastorale dei fedeli è liberamente
determinata dall’autorità ecclesiastica, che ne dà comunicazione all’autorità
civile.
2. Le «curazie» ora esistenti sono equiparate, a tutti gli effetti canonici e
civili, alle parrocchie ed assumono la denominazione canonica di «parrocchie».
ARTICOLO 5
1. a) La Repubblica di San Marino riconosce la personalità giuridica civile
alle parrocchie canonicamente erette e agli altri enti o associazioni costituiti
o approvati in San Marino dall’autorità ecclesiastica.
Su istanza dell’autorità ecclesiastica, corredata del decreto canonico di
istituzione o approvazione dell’ente o dell’associazione, il Tribunale
Commissariale, a norma delle leggi vigenti e fatto salvo quanto disposto nel
presente Accordo, emana il decreto di riconoscimento civile, ne ordina la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e
l’iscrizione in apposito registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale.
Tale riconoscimento giuridico perdura fino alla sua revoca da parte del
Tribunale in base alle leggi ordinarie di applicazione generale e salvo quanto
disposto nel presente Accordo, o su istanza dell’autorità ecclesiastica che lo
aveva richiesto.
b) La Repubblica di San Marino conferma il riconoscimento
giuridico delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici esistenti alla firma
del presente Accordo.
Tali parrocchie ed enti, per decreto del Tribunale Commissariale, saranno
iscritti nel registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale, di cui sopra
alla lettera a), entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
Accordo.
Attese le finalità perseguite dagli enti ed associazioni costituiti o
approvati dall’autorità ecclesiastica e l’esclusione di scopi di lucro, tali
enti ed associazioni sono equiparati agli enti civili di analoga finalità e
pertanto soggetti alle medesime norme di legge, salvo quanto disposto nel
presente Accordo.
ARTICOLO 6
Particolare carattere e funzione sono riconosciuti alla Pieve e Perinsigne
Basilica di San Marino, in quanto essa custodisce le reliquie del Santo
Fondatore e Patrono della Repubblica, ed è stata, nei secoli, spazio di
aggregazione civile. Essa, pertanto, ha uno speciale status giuridico ed una
speciale regolamentazione, che sono di seguito descritti:
a) In quanto chiesa-madre di tutte le chiese del territorio
della Repubblica, la Basilica di San Marino è resa esente dalla giurisdizione
della parrocchia di San Marino Città.
La Basilica di San Marino è affidata alla cura di un sacerdote, il quale
avrà il titolo di Rettore della Basilica o Cappellano del Santo.
Il Rettore della Basilica o Cappellano del Santo è nominato e rimosso, a
norma del diritto canonico, dal Vescovo diocesano, il quale ne dà previa
comunicazione all’autorità civile.
b) Nella Basilica di San Marino hanno luogo le seguenti
celebrazioni liturgiche:
I) in occasione dell’elezione e dell’insediamento
dei Capitani Reggenti; II) nell’anniversario
dell’Arengo e festa delle Milizie (25 marzo); III)
nelle festività religiose e nazionali di San Marino, Fondatore e Patrono della
Repubblica (3 settembre), e di Sant’Agata, Compatrona della Repubblica (5
febbraio); IV) nella festività religiosa del «SS.mo
Corpo e Sangue di Cristo», attesa anche la partecipazione delle alte cariche
istituzionali della Repubblica; V) in altre
circostanze religiose-civili, d’intesa fra l’autorità ecclesiastica e quella
civile; VI) in altre circostanze religiose, a
giudizio dell’autorità ecclesiastica.
c) Quando prevista da leggi o consuetudini, la partecipazione
dei Corpi Armati a celebrazioni liturgiche che non li riguardino direttamente, è
assicurata, all’interno della Basilica, da una sola rappresentanza di essi.
d) I Massari sono nominati dal Governo, che ne dà comunicazione
al Vescovo diocesano.
e) L’amministrazione ordinaria e straordinaria della Basilica, i
compiti del Rettore, dei Massari e dei Custodi saranno determinati da un
apposito regolamento che sarà stabilito, di comune intesa, dal Governo e dal
Vescovo diocesano prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.
f) L’autorità ecclesiastica, se necessario, predisporrà,
d’intesa con quella civile, l’adeguamento strutturale della Basilica alle norme
canoniche e liturgiche, tenendo ogni possibile conto delle esigenze derivanti
dalla particolare destinazione dello stesso edificio di culto alle celebrazioni
di rilevanza istituzionale per la Repubblica.
g) Le celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica saranno
regolate dall’autorità ecclesiastica, la quale, tuttavia, per le occasioni di
cui alla lettera b), numeri I)-V), procederà tenendo ogni possibile conto delle
relative esigenze di protocollo.
h) In segno di considerazione per le tradizioni religiose e
civili più elevate della Repubblica ed anche in applicazione di quanto stabilito
all’articolo 3 dell’Accordo dell’11 luglio 1989 tra la Santa Sede e la
Repubblica di San Marino sul riconoscimento civile delle feste religiose, per
il tempo dello svolgimento delle celebrazioni di cui alla lettera b), numeri
III) e IV) del presente articolo, saranno sospese le celebrazioni liturgiche
nelle altre chiese della Repubblica, mentre, da parte della competente autorità
civile, sarà disposto perchè siano evitate altre manifestazioni di carattere
pubblico.
ARTICOLO 7
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 è abrogata l’erogazione dell’assegno
speciale di cui alla Legge 29 settembre 1965 n. 31.
2. A decorrere dal periodo d’imposta 1992 è istituito un fondo per interventi
a sostegno di attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale.
Tale fondo sarà costituito sulla base della scelta che le persone fisiche
potranno esprimere in sede di dichiarazione dei redditi, destinando ad esso una
quota pari al tre per mille dei loro redditi dichiarati.
Lo stesso fondo sarà gestito direttamente dallo Stato o devoluto alla Chiesa
cattolica in San Marino o ad altri enti o associazioni da determinare, sulla
base delle scelte espresse dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei
redditi.
3. Qualora nei primi cinque anni di applicazione di quanto disposto al numero
precedente, la parte del fondo destinata alla Chiesa cattolica non raggiunga,
annualmente, l’importo di lire duecentottanta milioni, lo Stato corrisponderà
alla Chiesa una somma integrativa fino allo stesso importo.
Al termine di tale periodo di tempo, una Commissione paritetica, nominata dal
Governo e dall’autorità ecclesiastica, procederà alla valutazione del gettito
destinato alla Chiesa cattolica al fine di predisporre eventuali modifiche.
4. Tra le passività deducibili dal reddito complessivo, di cui all’articolo
3, lettera m) della Legge 30 dicembre 1986 n. 155 che sostituisce l’articolo 6
della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, sono da inserire le donazioni o liberalità a
favore della Chiesa cattolica in San Marino, in misura non superiore all’importo
di lire tre milioni.
5. Gli introiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4, saranno utilizzati
dalla Chiesa cattolica in San Marino per i propri fini istituzionali e per il
sostentamento del clero operante nella Repubblica per incarico del Vescovo
diocesano.
6. Ai membri degli istituti religiosi ed agli operatori pastorali residenti
nella Repubblica di San Marino e ivi operanti per incarico dell’autorità
ecclesiastica, è consentito di iscriversi al fondo pensioni di cui all’articolo
1, lettera e), della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.
L’Istituto per la Sicurezza Sociale, al quale perverranno le domande ai sensi
del comma precedente corredate della debita documentazione, è autorizzato
all’iscrizione d’ufficio.
ARTICOLO 8
1. La proprietà, l’acquisizione, il possesso, l’amministrazione,
l’alienazione dei beni temporali da parte di enti ecclesiastici, come pure la
successione a tali beni a favore degli stessi enti, sono regolati dalle leggi
ordinarie di applicazione generale.
2. In caso di vacanza di un beneficio ecclesiastico, la legale rappresentanza
di esso è stabilita in base alle disposizioni del diritto canonico.
3. La costituzione o accettazione delle pie fondazioni, legati pii, come
pure, anche per quelle già esistenti, l’amministrazione dei beni e il
soddisfacimento dei relativi oneri, sono di esclusiva competenza dell’autorità
ecclesiastica.
ARTICOLO 9
1. Tenendo conto delle esigenze religiose della popolazione, riconoscendo la
funzione morale e di servizio sociale svolta dalla Chiesa mediante l’attività
pastorale, considerando che parte degli edifici di culto appartengono al
patrimonio storico, culturale ed artistico della società sammarinese, lo Stato
corrisponderà un congruo contributo per le spese di manutenzione straordinaria
degli edifici di culto e delle pertinenti strutture pastorali che abbiano un
riconosciuto valore artistico, storico, culturale e architettonico.
2. Lo Stato prenderà altresì in esame le richiese dell’autorità ecclesiastica
dirette ad ottenere il reperimento delle aree ed un contributo per la
costruzione di nuovi edifici di culto e delle pertinenti strutture pastorali, al
fine di corrispondere alle esigenze della popolazione.
ARTICOLO 10
In considerazione della funzione svolta dallo Stato in ordine al bene comune
dei cittadini, la Chiesa, in caso di alienazione di beni immobili a persone o
enti non ecclesiastici, riserva al Governo il diritto di prelazione sugli stessi
beni.
ARTICOLO 11
Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del
presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino affideranno la
ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica che sarà
nominata dalle Parti.
ARTICOLO 12
Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca
notificazione dell’avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi
ordinamenti istituzionali.
Sottoscritto a San Marino il due aprile millenovecentonovantadue e
milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.
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Per la Santa Sede |
Per la Repubblica di San Marino |
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Pier Luigi Celata |
Gabriele Gatti |
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Arcivescovo tit. di Doclea |
Segretario di Stato |
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Nunzio Apostolico |
per gli Affari Esteri |
ALLEGATO
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
Al momento della firma dell’Accordo su alcune materie di comune interesse per
la Chiesa e lo Stato, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, al fine di
assicurare la migliore applicazione dello stesso Accordo e ad integrazione di
esso, dichiarano di comune intesa:
1. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 2
Al fine di meglio provvedere ad assicurare l’attività pastorale del
Cappellano dell’Ospedale e della Casa di Riposo, e così meglio corrispondere
alle attese delle persone interessate, il rapporto tra l’Istituto per la
Sicurezza Sociale ed il Cappellano sarà regolato mediante una convenzione da
stipulare tra lo stesso Istituto e il Vescovo diocesano.
2. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 5, B)
Risultano esistenti, al presente, le seguenti parrocchie ed enti
ecclesiastici:
A) PARROCCHIE
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Acquaviva.
Parrocchia dei Santi Antimo e Marino in Borgo Maggiore.
Parrocchia di San Giovanni Battista in Chiesanuova. Parrocchia
di Maria Ausiliatrice in Dogana. Parrocchia di San Michele
Arcangelo in Domagnano. Parrocchia di San Paolo Apostolo in
Faetano. Parrocchia di San Pietro Apostolo in Falciano.
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Fiorentino. Parrocchia
di San Lorenzo in Montegiardino. Parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo in Serravalle. Parrocchia di San Giovanni Sotto Le
Penne. Parrocchia dei Santi Pietro, Marino e Leone in San Marino
Città.
B) ENTI ECCLESIASTICI
Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Acquaviva.
Legato Sabbatoni nella Parrocchia di Acquaviva. Compagnia
Madonna della Consolazione nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Compagnia della Croce di Borgo Maggiore nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Beneficio San Rocco in Cailungo nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Chiesanuova.
Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Domagnano.
Cappella Paolini nella Parrocchia di Domagnano. Beneficio
Babboni D. Cristoforo nella Parrocchia di Domagnano. Compagnia
SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Faetano. Legato Ugolini
Savioli nella Parrocchia di Faetano. Compagnia SS.mo Sacramento
nella Parrocchia di Fiorentino. Compagnia del S. Rosario nella
Parrocchia di Fiorentino. Compagnia del SS.mo Sacramento nella
Parrocchia di Montegiardino. Cappella Micheloni nella
Parrocchia di Montegiardino. Cappella Piccioni nella Parrocchia
di Montegiardino. Compagnia del SS.mo Sacramento nella
Parrocchia di Serravalle. Compagnia del Crocefisso di
Serravalle nella Parrocchia di Serravalle. Compagnia del S.
Rosario nella Parrocchia di Serravalle. Cappella Lazzarini nella
Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne. Compagnia Madonna
del Carmine in San Marino Città. Compagnia Madonna di Ca’
Centino in San Marino Città. Compagnia del SS.mo Sacramento in
San Marino. Cappella Bonetti in San Marino Città.
San Rocco Piagge in San Marino Città. Opera Cattolica
Sammarinese Assistenza. Convento San Francesco dei Frati Minori
Conventuali in San Marino Città. Convento dei Frati Minori
Cappuccini in San Marino Città. Cenobio Santa Maria dei Servi in
Valdragone. Casa San Giuseppe dei Frati Minori in Valdragone.
Monastero di Santa Chiara in Valdragone. Istituto Maestre Pie
dell’Addolorata. Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria.
Salesiani di Don Bosco.
3. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 7
a) Gli importi destinati alla Chiesa cattolica ai sensi dei numeri 2 e 3,
saranno corrisposti ad essa dallo Stato entro il 31 ottobre di ogni anno, con
esenzione da ogni tipo di imposta.
b) L’importo di lire duecentottanta milioni di cui al 1° comma del numero 3,
sarà rivalutato annualmente in base all’evoluzione dell’indice ISTAT del costo
della vita.
c) Si procederà alla valutazione di cui al 2° comma del numero 3, assumendo
come importo minimo da garantire alla Chiesa – al pari di quanto è stato fatto
nell’ambito della Commissione paritetica – la somma di lire trecento milioni,
rivalutata in base all’evoluzione dell’indice ISTAT del costo della vita nel
periodo di cinque anni.
4. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 9, 1)
È riconosciuto valore artistico, storico,
culturale e architettonico ai seguenti edifici di culto e pertinenti strutture
pastorali:
Chiesa parrocchiale e casa canonica di Sant’Andrea Apostolo -
Acquaviva. Chiesa parrocchiale e casa canonica dei Santi Antimo
e Marino (detta del Suffragio) - Borgo Maggiore. Chiesa
parrocchiale e casa canonica Santuario Beata Vergine della Consolazione - Borgo
Maggiore. Cappella di San Rocco - Cailungo.
Chiesa parrocchiale e casa canonica - Chiesanuova. Chiesa
parrocchiale e casa canonica - Domagnano. Cappella della
Torraccia. Chiesa parrocchiale e casa canonica - Falciano.
Chiesa parrocchiale e casa canonica - Faetano. Chiesa
parrocchiale e casa canonica - Fiorentino. Chiesa parrocchiale e
casa canonica - Montegiardino. Chiesa parrocchiale e Casa
canonica - San Giovanni Sotto Le Penne. Casa canonica della
Pieve - San Marino Città. Chiesa parrocchiale e casa canonica -
Murata. Chiesa del Crocefisso - San Marino Città.
Chiesa di Casole - San Marino Città. Chiesa parrocchiale e casa
canonica di Sant’Andrea Apostolo - Serravalle. Cappella di San
Michele - Cailungo di Sotto. Chiesa e Convento di San Francesco
- San Marino Città. Chiesa e Convento dei Padri Cappuccini - San
Marino Città. Chiesa e Convento di Santa Maria dei Servi -
Valdragone. Chiesa e Monastero delle Monache Clarisse
Valdragone. Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - Valdragone.
5. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 10
a) In caso di vendita di beni immobili da parte di enti ecclesiastici, l’Ecc.ma
Camera di San Marino può esercitare il diritto di prelazione a parità di
condizioni con terzi.
b) Il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico che intende vendere un
immobile, ne darà comunicazione all’Ecc.ma Camera di San Marino mediante lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione conterrà l’indicazione:
del bene immobile con i relativi dati catastali; del prezzo; delle modalità di
pagamento; di ogni altra condizione o patto inerente al contratto; di eventuali
diritti di terzi; di eventuali servitù attive o passive trascritte, nonché di
ipoteche; di altri elementi utili al rapporto contrattuale.
c) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera precedente,
l’Ecc.ma Camera di San Marino, a mezzo lettera raccomandata, manifesterà la
volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione.
d) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di voler esercitare il diritto
di prelazione, l’Ecc.ma Camera di San Marino provvederà a soddisfare per intero
il pagamento del prezzo.
e) Se i beni immobili che si intende vendere sono in tutto od in parte
gravati da diritto di prelazione a favore di terzi, l’Ecc.ma Camera di San
Marino può esercitare il diritto di prelazione solo a condizione che i terzi vi
facciano esplicita rinuncia.
f) Qualora siano trascorsi i termini di cui alle lettere c) e d) senza che
l’Ecc.ma Camera di San Marino abbia proceduto ai sensi delle stesse lettere c) e
d), l’ente ecclesiastico sarò libero di procedere alla vendita dell’immobile.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo firmato
contestualmente fra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.
San Marino, due aprile millenovecentonovantadue e milleseicentonovantuno
dalla Fondazione della Repubblica.
| Per la Santa Sede |
Per la Repubblica di San Marino |
| Pier Luigi Celata |
Gabriele Gatti |
| Arcivescovo tit. di Doclea |
Segretario di Stato |
| Nunzio Apostolico |
per gli Affari Esteri |
Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini rata
habita, die XI m. Decembris anno MCMXCII in Civitate Sancti Marini
Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio
eodem die vigere coepit ad normam articuli 12 eiusdem Pactionis.
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