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CONCORDATO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

 

desiderando la Chiesa cattolica e lo Stato, nel reciproco rispetto della indipendenza e sovranità che ciascuno di essi ha nel proprio ordine, proseguire la leale e proficua collaborazione nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana, per il  bene dell’uomo e della società di San Marino;

hanno convenuto sull’opportunità di addivenire al presente Accordo:

ARTICOLO 1

1. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima comunica all’autorità civile le nomine di rilevanza per l’ordinamento della Repubblica e, comunque, per gli effetti del presente Accordo.

Sono pertanto abrogate tutte le disposizioni di legge o di carattere consuetudinario che prevedono, a qualunque titolo e in qualunque forma, un intervento dello Stato in materia di provvista di benefici e, in genere, di nomina di titolari di uffici ecclesiastici.

2. a) Ricevuta comunicazione della nomina del titolare di un ufficio ecclesiastico che, a giudizio dell’autorità ecclesiastica, comporta la residenza in San Marino, l’autorità civile concede, per la durata del mandato, la residenza anagrafica allo stesso titolare qualora non sia cittadino sammarinese.

   b) A richiesta del titolare di un ufficio ecclesiastico, presentata tramite la Curia diocesana e con l’assenso del Vescovo diocesano, l’autorità civile concede, secondo le norme in vigore per i lavoratori stranieri, la residenza anagrafica o il permesso di soggiorno, per la durata dell’incarico, ai collaboratori pastorali e ai familiari conviventi con lo stesso titolare dell’ufficio ecclesiastico qualora essi non siano cittadini sammarinesi.

   c) A richiesta del Superiore provinciale di un Istituto Religioso, presentata tramite la Curia diocesana, l’autorità civile concede, per la durata del mandato, la residenza anagrafica ai Religiosi, che non siano cittadini sammarinesi, destinati ad una comunità dello stesso Istituto sita in San Marino.

   d) La residenza anagrafica o il permesso di soggiorno concessi ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono revocati automaticamente al termine del mandato o incarico di cui alle stesse disposizioni o a richiesta dell’autorità ecclesiastica, nonostante i diritti che, in base alla legge, siano eventualmente maturati a favore dei soggetti interessati.

ARTICOLO 2

1. È istituito l’Ufficio di Cappellano dell’Ospedale e della Casa di Riposo, al quale è affidata la cura pastorale dei degenti dell’Ospedale e dei familiari che li assistono, degli ospiti della Casa di Riposo e del personale dei due Servizi.

2. a) È garantito il  pieno ed autonomo esercizio dell’attività pastorale del Cappellano, in armonia con le esigenze di collegamento funzionale con gli altri operatori dei due Servizi.

   b) Lo Stato fornisce le opportune strutture logistiche per l’appropriato svolgimento dell’attività pastorale del Cappellano.

3. La nomina del Cappellano e la sua sostituzione competono al Vescovo diocesano.

ARTICOLO 3

È assicurata l’assistenza spirituale ai cattolici ristretti in carcere. Essa sarà affidata ad un sacerdote designato dall’autorità ecclesiastica e nominato da quella civile, e sarà regolata secondo modalità stabilite d’intesa fra le stesse autorità.

ARTICOLO 4

1. La divisione territoriale della cura pastorale dei fedeli è liberamente determinata dall’autorità ecclesiastica, che ne dà comunicazione all’autorità civile.

2. Le «curazie» ora esistenti sono equiparate, a tutti gli effetti canonici e civili, alle parrocchie ed assumono la denominazione canonica di «parrocchie».

ARTICOLO 5

1. a) La Repubblica di San Marino riconosce la personalità giuridica civile alle parrocchie canonicamente erette e agli altri enti o associazioni costituiti o approvati in San Marino dall’autorità ecclesiastica.

Su istanza dell’autorità ecclesiastica, corredata del decreto canonico di istituzione o approvazione dell’ente o dell’associazione, il  Tribunale Commissariale, a norma delle leggi vigenti e fatto salvo quanto disposto nel presente Accordo, emana il  decreto di riconoscimento civile, ne ordina la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino e l’iscrizione in apposito registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale.

Tale riconoscimento giuridico perdura fino alla sua revoca da parte del Tribunale in base alle leggi ordinarie di applicazione generale e salvo quanto disposto nel presente Accordo, o su istanza dell’autorità ecclesiastica che lo aveva richiesto.

   b) La Repubblica di San Marino conferma il  riconoscimento giuridico delle parrocchie e degli altri enti ecclesiastici esistenti alla firma del presente Accordo.

Tali parrocchie ed enti, per decreto del Tribunale Commissariale, saranno iscritti nel registro presso la Cancelleria dello stesso Tribunale, di cui sopra alla lettera a), entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

Attese le finalità perseguite dagli enti ed associazioni costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica e l’esclusione di scopi di lucro, tali enti ed associazioni sono equiparati agli enti civili di analoga finalità e pertanto soggetti alle medesime norme di legge, salvo quanto disposto nel presente Accordo. 

ARTICOLO 6

Particolare carattere e funzione sono riconosciuti alla Pieve e Perinsigne Basilica di San Marino, in quanto essa custodisce le reliquie del Santo Fondatore e Patrono della Repubblica, ed è stata, nei secoli, spazio di aggregazione civile. Essa, pertanto, ha uno speciale status giuridico ed una speciale regolamentazione, che sono di seguito descritti:

   a) In quanto chiesa-madre di tutte le chiese del territorio della Repubblica, la Basilica di San Marino è resa esente dalla giurisdizione della parrocchia di San Marino Città.

La Basilica di San Marino è affidata alla cura di un sacerdote, il  quale avrà il  titolo di Rettore della Basilica o Cappellano del Santo.

Il Rettore della Basilica o Cappellano del Santo è nominato e rimosso, a norma del diritto canonico, dal Vescovo diocesano, il  quale ne dà previa comunicazione all’autorità civile.

   b) Nella Basilica di San Marino hanno luogo le seguenti celebrazioni liturgiche:

     I) in occasione dell’elezione e dell’insediamento dei Capitani Reggenti;
     II) nell’anniversario dell’Arengo e festa delle Milizie (25 marzo);
     III) nelle festività religiose e nazionali di San Marino, Fondatore e Patrono della Repubblica (3 settembre), e di Sant’Agata, Compatrona della Repubblica (5 febbraio);
     IV) nella festività religiosa del «SS.mo Corpo e Sangue di Cristo», attesa anche la partecipazione delle alte cariche istituzionali della Repubblica;
     V) in altre circostanze religiose-civili, d’intesa fra l’autorità ecclesiastica e quella civile;
     VI) in altre circostanze religiose, a giudizio dell’autorità ecclesiastica.

   c) Quando prevista da leggi o consuetudini, la partecipazione dei Corpi Armati a celebrazioni liturgiche che non li riguardino direttamente, è assicurata, all’interno della Basilica, da una sola rappresentanza di essi.

   d) I Massari sono nominati dal Governo, che ne dà comunicazione al Vescovo diocesano.

   e) L’amministrazione ordinaria e straordinaria della Basilica, i compiti del Rettore, dei Massari e dei Custodi saranno determinati da un apposito regolamento che sarà stabilito, di comune intesa, dal Governo e dal Vescovo diocesano prima dell’entrata in vigore del presente Accordo.

   f) L’autorità ecclesiastica, se necessario, predisporrà, d’intesa con quella civile, l’adeguamento strutturale della Basilica alle norme canoniche e liturgiche, tenendo ogni possibile conto delle esigenze derivanti dalla particolare destinazione dello stesso edificio di culto alle celebrazioni di rilevanza istituzionale per la Repubblica.

   g) Le celebrazioni liturgiche all’interno della Basilica saranno regolate dall’autorità ecclesiastica, la quale, tuttavia, per le occasioni di cui alla lettera b), numeri I)-V), procederà tenendo ogni possibile conto delle relative esigenze di protocollo.

   h) In segno di considerazione per le tradizioni religiose e civili più elevate della Repubblica ed anche in applicazione di quanto stabilito all’articolo 3 dell’Accordo dell’11 luglio 1989 tra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino sul riconoscimento civile delle feste religiose, per il  tempo dello svolgimento delle celebrazioni di cui alla lettera b), numeri III) e IV) del presente articolo, saranno sospese le celebrazioni liturgiche nelle altre chiese della Repubblica, mentre, da parte della competente autorità civile, sarà disposto perchè siano evitate altre manifestazioni di carattere pubblico.

ARTICOLO 7

1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 è abrogata l’erogazione dell’assegno speciale di cui alla Legge 29 settembre 1965 n. 31.

2. A decorrere dal periodo d’imposta 1992 è istituito un fondo per interventi a sostegno di attività di carattere umanitario, solidaristico e sociale.

Tale fondo sarà costituito sulla base della scelta che le persone fisiche potranno esprimere in sede di dichiarazione dei redditi, destinando ad esso una quota pari al tre per mille dei loro redditi dichiarati.

Lo stesso fondo sarà gestito direttamente dallo Stato o devoluto alla Chiesa cattolica in San Marino o ad altri enti o associazioni da determinare, sulla base delle scelte espresse dalle persone fisiche in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Qualora nei primi cinque anni di applicazione di quanto disposto al numero precedente, la parte del fondo destinata alla Chiesa cattolica non raggiunga, annualmente, l’importo di lire duecentottanta milioni, lo Stato corrisponderà alla Chiesa una somma integrativa fino allo stesso importo.

Al termine di tale periodo di tempo, una Commissione paritetica, nominata dal Governo e dall’autorità ecclesiastica, procederà alla valutazione del gettito destinato alla Chiesa cattolica al fine di predisporre eventuali modifiche.

4. Tra le passività deducibili dal reddito complessivo, di cui all’articolo 3, lettera m) della Legge 30 dicembre 1986 n. 155 che sostituisce l’articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91, sono da inserire le donazioni o liberalità a favore della Chiesa cattolica in San Marino, in misura non superiore all’importo di lire tre milioni.

5. Gli introiti di cui ai precedenti numeri 2, 3 e 4, saranno utilizzati dalla Chiesa cattolica in San Marino per i propri fini istituzionali e per il  sostentamento del clero operante nella Repubblica per incarico del Vescovo diocesano.

6. Ai membri degli istituti religiosi ed agli operatori pastorali residenti nella Repubblica di San Marino e ivi operanti per incarico dell’autorità ecclesiastica, è consentito di iscriversi al fondo pensioni di cui all’articolo 1, lettera e), della Legge 11 febbraio 1983 n. 15.

L’Istituto per la Sicurezza Sociale, al quale perverranno le domande ai sensi del comma precedente corredate della debita documentazione, è autorizzato all’iscrizione d’ufficio. 

ARTICOLO 8

1. La proprietà, l’acquisizione, il  possesso, l’amministrazione, l’alienazione dei beni temporali da parte di enti ecclesiastici, come pure la successione a tali beni a favore degli stessi enti, sono regolati dalle leggi ordinarie di applicazione generale.

2. In caso di vacanza di un beneficio ecclesiastico, la legale rappresentanza di esso è stabilita in base alle disposizioni del diritto canonico.

3. La costituzione o accettazione delle pie fondazioni, legati pii, come pure, anche per quelle già esistenti, l’amministrazione dei beni e il  soddisfacimento dei relativi oneri, sono di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica. 

ARTICOLO 9

1. Tenendo conto delle esigenze religiose della popolazione, riconoscendo la funzione morale e di servizio sociale svolta dalla Chiesa mediante l’attività pastorale, considerando che parte degli edifici di culto appartengono al patrimonio storico, culturale ed artistico della società sammarinese, lo Stato corrisponderà un congruo contributo per le spese di manutenzione straordinaria degli edifici di culto e delle pertinenti strutture pastorali che abbiano un riconosciuto valore artistico, storico, culturale e architettonico.

2. Lo Stato prenderà altresì in esame le richiese dell’autorità ecclesiastica dirette ad ottenere il  reperimento delle aree ed un contributo per la costruzione di nuovi edifici di culto e delle pertinenti strutture pastorali, al fine di corrispondere alle esigenze della popolazione. 

ARTICOLO 10

In considerazione della funzione svolta dallo Stato in ordine al bene comune dei cittadini, la Chiesa, in caso di alienazione di beni immobili a persone o enti non ecclesiastici, riserva al Governo il diritto di prelazione sugli stessi beni.

ARTICOLO 11

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica che sarà nominata dalle Parti. 

ARTICOLO 12

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della reciproca notificazione dell’avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali.

Sottoscritto a San Marino il  due aprile millenovecentonovantadue e milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica.

Per la Santa Sede

Per la Repubblica di San Marino

Pier Luigi Celata

Gabriele Gatti

Arcivescovo tit. di Doclea

Segretario di Stato

Nunzio Apostolico

per gli Affari Esteri

 

ALLEGATO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE

Al momento della firma dell’Accordo su alcune materie di comune interesse per la Chiesa e lo Stato, la Santa Sede e la Repubblica di San Marino, al fine di assicurare la migliore applicazione dello stesso Accordo e ad integrazione di esso, dichiarano di comune intesa: 

1. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 2

Al fine di meglio provvedere ad assicurare l’attività pastorale del Cappellano dell’Ospedale e della Casa di Riposo, e così meglio corrispondere alle attese delle persone interessate, il  rapporto tra l’Istituto per la Sicurezza Sociale ed il  Cappellano sarà regolato mediante una convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il  Vescovo diocesano. 

2. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 5, B)

Risultano esistenti, al presente, le seguenti parrocchie ed enti ecclesiastici: 

   A) PARROCCHIE

   Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Acquaviva.
   Parrocchia dei Santi Antimo e Marino in Borgo Maggiore.
   Parrocchia di San Giovanni Battista in Chiesanuova.
   Parrocchia di Maria Ausiliatrice in Dogana.
   Parrocchia di San Michele Arcangelo in Domagnano.
   Parrocchia di San Paolo Apostolo in Faetano.
   Parrocchia di San Pietro Apostolo in Falciano.
   Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Fiorentino.
   Parrocchia di San Lorenzo in Montegiardino.
   Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo in Serravalle.
   Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne.
   Parrocchia dei Santi Pietro, Marino e Leone in San Marino Città. 

   B) ENTI ECCLESIASTICI

   Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Acquaviva.
   Legato Sabbatoni nella Parrocchia di Acquaviva.
   Compagnia Madonna della Consolazione nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
   Compagnia della Croce di Borgo Maggiore nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
   Beneficio San Rocco in Cailungo nella Parrocchia di Borgo Maggiore.
   Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Chiesanuova.
   Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Domagnano.
   Cappella Paolini nella Parrocchia di Domagnano.
   Beneficio Babboni D. Cristoforo nella Parrocchia di Domagnano.
   Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Faetano.
   Legato Ugolini Savioli nella Parrocchia di Faetano.
   Compagnia SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Fiorentino.
   Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Fiorentino.
   Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Montegiardino.
   Cappella Micheloni nella Parrocchia di Montegiardino.
   Cappella Piccioni nella Parrocchia di Montegiardino.
   Compagnia del SS.mo Sacramento nella Parrocchia di Serravalle.
   Compagnia del Crocefisso di Serravalle nella Parrocchia di Serravalle.
   Compagnia del S. Rosario nella Parrocchia di Serravalle.
   Cappella Lazzarini nella Parrocchia di San Giovanni Sotto Le Penne.
   Compagnia Madonna del Carmine in San Marino Città.
   Compagnia Madonna di Ca’ Centino in San Marino Città.
   Compagnia del SS.mo Sacramento in San Marino.
   Cappella Bonetti in San Marino Città.
   San Rocco Piagge in San Marino Città.
   Opera Cattolica Sammarinese Assistenza.
   Convento San Francesco dei Frati Minori Conventuali in San Marino Città.
   Convento dei Frati Minori Cappuccini in San Marino Città.
   Cenobio Santa Maria dei Servi in Valdragone.
   Casa San Giuseppe dei Frati Minori in Valdragone.
   Monastero di Santa Chiara in Valdragone.
   Istituto Maestre Pie dell’Addolorata.
   Guardia d’Onore del Cuore Immacolato di Maria.
   Salesiani di Don Bosco.

3. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 7

a) Gli importi destinati alla Chiesa cattolica ai sensi dei numeri 2 e 3, saranno corrisposti ad essa dallo Stato entro il  31 ottobre di ogni anno, con esenzione da ogni tipo di imposta.

b) L’importo di lire duecentottanta milioni di cui al 1° comma del numero 3, sarà rivalutato annualmente in base all’evoluzione dell’indice ISTAT del costo della vita.

c) Si procederà alla valutazione di cui al 2° comma del numero 3, assumendo come importo minimo da garantire alla Chiesa – al pari di quanto è stato fatto nell’ambito della Commissione paritetica – la somma di lire trecento milioni, rivalutata in base all’evoluzione dell’indice ISTAT del costo della vita nel periodo di cinque anni.

4. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 9, 1)

È riconosciuto valore artistico, storico, culturale e architettonico ai seguenti edifici di culto e pertinenti strutture pastorali:

   Chiesa parrocchiale e casa canonica di Sant’Andrea Apostolo - Acquaviva.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica dei Santi Antimo e Marino (detta del Suffragio) - Borgo Maggiore.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica Santuario Beata Vergine della Consolazione - Borgo Maggiore.
   Cappella di San Rocco - Cailungo.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Chiesanuova.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Domagnano.
   Cappella della Torraccia.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Falciano.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Faetano.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Fiorentino.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Montegiardino.
   Chiesa parrocchiale e Casa canonica - San Giovanni Sotto Le Penne.
   Casa canonica della Pieve - San Marino Città.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica - Murata.
   Chiesa del Crocefisso - San Marino Città.
   Chiesa di Casole - San Marino Città.
   Chiesa parrocchiale e casa canonica di Sant’Andrea Apostolo - Serravalle.
   Cappella di San Michele - Cailungo di Sotto.
   Chiesa e Convento di San Francesco - San Marino Città.
   Chiesa e Convento dei Padri Cappuccini - San Marino Città.
   Chiesa e Convento di Santa Maria dei Servi - Valdragone.
   Chiesa e Monastero delle Monache Clarisse Valdragone.
   Chiesa del Cuore Immacolato di Maria - Valdragone.

5. IN RELAZIONE ALL’ARTICOLO 10 

a) In caso di vendita di beni immobili da parte di enti ecclesiastici, l’Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il  diritto di prelazione a parità di condizioni con terzi.

b) Il legale rappresentante dell’ente ecclesiastico che intende vendere un immobile, ne darà comunicazione all’Ecc.ma Camera di San Marino mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale comunicazione conterrà l’indicazione: del bene immobile con i relativi dati catastali; del prezzo; delle modalità di pagamento; di ogni altra condizione o patto inerente al contratto; di eventuali diritti di terzi; di eventuali servitù attive o passive trascritte, nonché di ipoteche; di altri elementi utili al rapporto contrattuale.

c) Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui alla lettera precedente, l’Ecc.ma Camera di San Marino, a mezzo lettera raccomandata, manifesterà la volontà di esercitare o meno il  diritto di prelazione.

d) Entro sessanta giorni dalla comunicazione di voler esercitare il  diritto di prelazione, l’Ecc.ma Camera di San Marino provvederà a soddisfare per intero il  pagamento del prezzo.

e) Se i beni immobili che si intende vendere sono in tutto od in parte gravati da diritto di prelazione a favore di terzi, l’Ecc.ma Camera di San Marino può esercitare il  diritto di prelazione solo a condizione che i terzi vi facciano esplicita rinuncia.

f) Qualora siano trascorsi i termini di cui alle lettere c) e d) senza che l’Ecc.ma Camera di San Marino abbia proceduto ai sensi delle stesse lettere c) e d), l’ente ecclesiastico sarò libero di procedere alla vendita dell’immobile.

Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo firmato contestualmente fra la Santa Sede e la Repubblica di San Marino.

San Marino, due aprile millenovecentonovantadue e milleseicentonovantuno dalla Fondazione della Repubblica. 

Per la Santa Sede Per la Repubblica di San Marino
Pier Luigi Celata Gabriele Gatti
Arcivescovo tit. di Doclea Segretario di Stato
Nunzio Apostolico per gli Affari Esteri

 

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Sancti Marini rata habita, die XI m. Decembris anno MCMXCII in Civitate Sancti Marini Ratihabitionis Instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere coepit ad normam articuli 12 eiusdem Pactionis.

 

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