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SECRETARIA STATUS*
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
quo a die I mensis Octobris a. MCMXCII certis condicionibus positis scidula
nummaria pro nucleis familiarum istituitur.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II,
nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 26
maggio 1992, ha approvato le unite Norme per la disciplina della concessione
dell'assegno per il nucleo familiare a favore del personale in servizio alle
dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio
Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede
nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo
diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti
compresi nel campo di applicazione delle Norme per la concessione degli assegni
familiari in data 1° giugno 1970 disposte dall'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica e per i titolari delle pensioni dirette o indirette
erogate dalle Amministrazioni competenti.
Il Santo Padre ha altresì disposto la
promulgazione delle suddette Norme a mezzo della pubblicazione negli Acta
Apostolicae Sedis e la loro entrata in vigore con il 1° ottobre 1992.
Dal
Vaticano, 26 maggio 1992.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
NORME PER LA
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
CAPO I
I percettori dell'assegno e misura dello stesso
Art. 1
1. Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello
Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti
esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano,
gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque
alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle Norme
per la concessione degli assegni familiari in data 1° giugno 1970 disposte
dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e per i titolari delle
pensioni dirette o indirette erogate dalle Amministrazioni competenti, a
decorrere dal 10 ottobre 1992 gli assegni familiari, ed ogni altro trattamento
di famiglia, comunque denominato, cessano di essere corrisposti e sono
sostituiti dall'assegno per il nucleo familiare ove ricorrano le condizioni
previste dalle presenti disposizioni (Affinché, tuttavia, nessuno abbia a
soffrire una diminuzione dell'importo in busta paga per assegni familiari, è
stato deciso che quanti non avranno vantaggio dalla nuova normativa possano
continuare ad usufruire di quella finora in vigore circa i suddetti assegni. Cf.
Lettera della Segreteria di Stato prot. 301.982/A, del 22 giugno 1992, n. 5).
2. La Segreteria di Stato, ai fini delle presenti disposizioni, con propri
provvedimenti dichiara gli Organismi e gli Enti gestiti amministrativamente in
modo diretto dalla Sede Apostolica.
Art. 2
L'assegno compete in misura differenziata in relazione al numero dei
componenti ed al reddito del nucleo familiare secondo la tabella per la
determinazione dell'importo mensile del medesimo, allegata alle presenti
disposizioni.
Art. 3
L'assegno per il nucleo familiare non concorre a formare la base imponibile
delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 4
L'assegno per il nuclo familiare spetta ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, nella misura da determinarsi correlando la
durata del lavoro a tempo parziale con la durata del lavoro a tempo normale.
CAPO II
Il nucleo familiare
Art. 5
1. Il nucleo familiare è composto da:
a)
il richiedente l'assegno;
b) il coniuge quando consti della celebrazione di
matrimonio valido secondo il diritto canonico con esclusione del coniuge
separato a meno che il richiedente non sia tenuto, per effetto di pronuncia
giudiziale o per patti intervenuti tra le parti, al mantenimento del coniuge;
c)
i figli legittimi o legittimati di età inferiore ad anni 18 compiuti. Sono
equiparati ai figli legittimi o legittimati: i figli adottivi e gli affiliati,
quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati
da precedente matrimonio dell'altro coniuge, quelli affidati dagli organi
competenti a norma di legge, di età inferiore ad anni 18 compiuti;
d) i figli
legittimi o legittimati od equiparati, maggiori ad anni 18 compiuti:
d.l. se
studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari superiori e
del periodo di studi universitari di un corso di primo livello — diploma
universitario — o di un corso di secondo livello — diploma di laurea —, o di
studi equivalenti riconosciuti dalla Sede Apostolica, alla condizione che detti
studi siano compiuti in successione e senza soluzione di continuità;
d.2. ovvero
senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico
nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge,
essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti
permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo.
2.
Del nucleo familiare del richiedente possono far parte:
a) alle stesse
condizioni previste per i figli od equiparati anche i fratelli, le sorelle ed i
nipoti di età inferiore ad anni 18 compiuti ovvero senza limiti di età quando,
a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione dei
Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge, essi, a causa di infermità o
difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente inabili a
qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo, purché essi siano orfani di
entrambi i genitori e non abbiano conseguito diritto a pensione;
b) il padre che
ha superato i 65 anni di età e la madre che ha superato i 60 anni di età, ovvero
senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico
nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge,
essi, a causa di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti
permanentemente inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo,
purché ciascuno di essi non disponga di redditi da qualsiasi attività lavorativa
o da altro cespite economico o da pensione, superiori al limite del 50% della
retribuzione iniziale (stipendio + ASI) del 1° livello funzionale retributivo,
quale previsto dalle apposite tabelle.
3. Del nucleo familiare del dipendente
ecclesiastico, o del dipendente laico che non abbia contratto matrimonio o in
condizione di vedovanza senza figli, oltre i familiari previsti al precedente
comma 2, può anche far parte un solo familiare, entro il primo grado se in linea
ascendente ed entro il secondo grado se in linea collaterale, secondo il computo
del sistema canonico, celibe o nubile o in condizione di vedovanza, sempreché
non svolga una attività retribuita che superi il limite del 50% della
retribuzione iniziale (stipendio + ASI) del 1° livello funzionale retributivo,
quale previsto dalle apposite tabelle.
Art. 6
Il nucleo familiare può essere
composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione
indiretta e di età inferiore ad anni 18 compiuti, ovvero:
a) se studente, per la
durata statutaria del periodo di studi secondari superiori e del periodo di
studi universitari di un corso di primo livello — diploma universitario — o di
un corso di secondo livello — diploma di laurea —, o di studi equivalenti
riconosciuti dilla Sede Apostolica, alla condizione che detti studi siano
compiuti in successione e senza soluzione di continuità;
b) senza limiti di età,
quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico nominato dalla Direzione
dei Servizi Sanitari dello S.C.V. a norma di legge essi, a causa
di infermità o difetto fisico o psichico, siano riconosciuti permanentemente
inabili a qualsiasi lavoro proficuo, regolare e continuativo.
Art. 7
Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente i figli od
equiparati, i fratelli, le sorelle ed i nipoti, qualora siano coniugati.
CAPO
III
Il reddito del nucleo familiare
Art. 8
Il reddito del nucleo familiare è
costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti
nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la
corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 9
1. Alla formazione del reddito complessivo di ciascun componente il
nucleo familiare concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o
ad imposta sostitutiva, conseguiti nell'anno solare di riferimento, redditi da
determinarsi come segue:
a) reddito di lavoro dipendente al servizio di Enti ed
Organismi della Sede Apostolica: il reddito è costituito da tutti i compensi ed
emolumenti comunque denominati, percepiti nell'anno solare di riferimento, in
dipendenza del lavoro prestato, al netto delle ritenute previdenziali ed
assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare;
b) reddito di pensione
vaticana: il reddito è costituito da tutti gli importi di pensione vaticana
comunque denominati percepiti nell'anno solare di riferimento, al netto delle
ritenute previdenziali ed assistenziali e dell'assegno per il nucleo familiare;
c) altri redditi: in conformità alla normativa tributaria del territorio nel
quale sono stati prodotti ed, in assenza di detta normativa, secondo i principi
dell'ordinamento tributario italiano.
2. Alla formazione del reddito complessivo
del coniuge del richiedente l'assegno, l'eventuale reddito da lavoro dipendente
concorre nella misura dell'80% del suo ammontare determinato in conformità al
precedente 1° comma.
3. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine
rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi nonché
l'assegno previsto dalle presenti disposizioni ed ogni altro trattamento di
famiglia percepito ai sensi del successivo articolo 11.
4. Va considerato eguale
a zero l'eventuale reddito complessivo negativo di uno dei componenti il nucleo
familiare.
CAPO IV
Il diritto all'assegno e alle sue variazioni
Art. 10
1. Il
diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal primo giorno in cui si
verificano le condizioni prescritte e cessa alla data in cui le condizioni
stesse vengono a mancare.
2. Il percettore dell'assegno deve dichiarare alla
competente Amministrazione le variazioni del nucleo familiare allegando la
relativa documentazione entro trenta giorni dal loro verificarsi. Gli effetti
della variazione decorrono dalla data di accadimento della variazione medesima.
3. Gli importi dell'assegno per il nucleo familiare per i casi dei precedenti
commi 1 e 2 nel mese del loro accadimento, si determinano moltiplicando gli
importi della tabella allegata alle presenti disposizioni per il rapporto tra il
numero dei giorni naturali consecutivi durante i quali si sono verificate le
condizioni prescritte e il divisore fisso di trenta.
Art. 11
Per lo stesso
nucleo familiare non può esseré concesso più di un assegno. I componenti il
nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, non possono concorrere ad altro
assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante e da qualsiasi
Autorità od Ente disposto, fatta salva la possibilità, per gli stessi, di
percepire il trattamento di famiglia, disposto da qualsiasi Autorità od Ente,
diverso dall'assegno previsto dalle presenti disposizioni, per i loro familiari
che non concorrano alla formazione del medesimo nucleo.
CAPO V
Modalità per
l'erogazione dell'assegno
Art. 12
1. Contestualmente alla domanda per l'assegno
è resa dal richiedente, con dichiarazione sottoscritta presso l'Ufficio indicato
dall'Amministrazione competente, l'attestazione del reddito del suo nucleo
familiare.
2. L'attestazione resa ai sensi del precedente comma è considerata
come dichiarazione fatta a pubblico ufficiale.
3. Il percettore dell'assegno
dovrà presentare la suddetta documentazione annualmente entro il mese di maggio.
Art. 13
Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri
provvedimenti, approvano i modelli uniformi per le dichiarazioni di cui agli
Articoli 10 e 12 e stabiliscono le certificazioni da presentare a corredo delle
medesime.
Art. 14
Qualora dagli accertamenti risultassero non rispondenti a
verità le notizie fornite dal percettore dell'assegno ai sensi dell'Art. 10 e
dell'Art. 12, l'Amministrazione competente, dopo aver contestato gli addebiti
all'interessato che può entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
far pervenire le proprie ragioni, può, con provvedimento motivato, rivalersi
delle somme indebitamente percepite ed applicare le sanzioni disciplinari del
proprio Regolamento, senza pregiudizio delle eventuali azioni penali.
CAPO VI
Variazione dell'assegno nel tempo
Art. 15
1. I livelli di reddito familiare e
gli importi dell'assegno mensile per il nucleo familiare previsti nella tabella
allegata alle presenti disposizioni sono rivalutati annualmente a decorrere
dall'anno 1993, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno in misura pari alla
variazione percentuale, dell'indice generale della città di Roma dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT,
intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione
dell'assegno e l'anno immediatamente precedente: tale meccanismo, per i soli
importi dell'assegno mensile per il nucleo familiare, è pienamente operativo
fino ad un tetto massimo di variazione annuale del 7% del predetto indice ISTAT;
al di sopra di tale tetto il meccanismo continuerà ad operare nel limite
prestabilito del 7% annuo per il tempo necessario alla sua ristrutturazione.
2.
Le Amministrazioni, di concerto tra loro, accertano e rendono noto entro il 31
maggio di ogni anno solare, per il corrispondente anno, 1° luglio-30 giugno
successivo, la tabella dei livelli di reddito familiare e degli importi
dell'assegno mensile per il nucleo familiare, da assumersi, inoltre, per il
calcolo della variazione percentuale dell'anno seguente.
Art. 16
Per la
corresponsione dell'assegno fino a tutto il 30 giugno 1993 è assunto a
riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1991 e la relativa domanda ed
attestazione del reddito di cui all'art. 12, 1° comma dovranno essere rese alla
competente Amministrazione entro il 15 settembre 1992.
CAPO VII
Disposizioni
finali
Art. 17
Con decorrenza dal 1° ottobre 1992 sono abrogate tutte le
disposizioni relative agli assegni familiari, ed ogni altra disposizione non
compatibile con le presenti norme, e cessano gli effetti delle medesime (Tenuto, per altro, conto della Lettera della Segreteria di Stato prot.
301.982/A, del 22 giugno 1992, n. 5).
ADNEXUM
TABELLA PREVISTA DALL'ART. 2
DETERMINAZIONE MENSILE DELL'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE
Livelli di reddito familiare
_______________________________________________________ (migliaia di lire)
1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 ogni componente in più oltre il 10°
Importo mensile
dell'assegno in lire
| 0<17.900
|
84000 |
105000
|
190000 |
274000
|
379000 |
485000 |
569000
|
654000 |
738000 |
822000 |
84000 |
|
17.900<20.500 |
74000 |
95000 |
179000 |
264000 |
369000 |
474000 |
559000 |
643000 |
727000 |
812000 |
84000 |
| 20.500<23.200 |
63000 |
84000 |
169000 |
253000 |
358000 |
464000 |
548000 |
632000 |
717000 |
801000 |
84000 |
|
23.200<25.800 |
0 |
63000 |
138000
|
211000 |
306000 |
400000 |
474000 |
548000 |
622000 |
696000 |
74000 |
|
25.800<29.500 |
0 |
42000
|
116000
|
190000
|
285000
|
379000 |
453000 |
527000 |
601000 |
675000 |
74000 |
|
29.500<33.200 |
0 |
37000 |
74000 |
126000 |
221000 |
316000 |
379000
|
443000
|
506000 |
569000 |
63000 |
|
33.200<36.900 |
0 |
37000 |
74000
|
111000 |
158000 |
253000 |
316000 |
379000
|
443000 |
506000 |
63000 |
|
36.900<41.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95000 |
190000 |
253000
|
316000
|
379000 |
443000 |
63000 |
| 41.600<46.400
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126000 |
190000 |
253000 |
316000 |
379000 |
63000 |
| 46.400 e
oltre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nota: (*) L'ipotesi di unico componente il nucleo riguarda il minore od
inabile, titolare di pensione indiretta.
*A.A.S., vol. LXXXIV (1992), n. 7, pp.
638-646
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