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SECRETARIA STATUS*
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
quo nova « Peregrinationi ad Petri Sedem » ordinatio datur.
Con incessante sollecitudine, la Sede Apostolica ha favorito ed alimentato in
tutti i tempi la visita alla Tomba dell'Apostolo Pietro dei pellegrini
provenienti dai diversi Paesi del mondo.
Al termine del Giubileo straordinario del 1933-34 il Papa Pio XI, al fine di
intensificare l'assistenza dei pellegrini che affluivano a Roma, cattedra della
Verità e sede del Vicario di Cristo, fondò la « Peregrinatio ad Petri Sedem ».
Detto Ente, eretto sotto forma canonica nel 1972, fu riorganizzato in diverse
occasioni per meglio adattarlo alle mutevoli necessità pastorali dei pellegrini.
Dopo dieci anni dalla formulazione dell'ultimo Statuto della « Peregrinatio
ad Petri Sedem », essendosi manifestata l'opportunità di rafforzare la
collaborazione pastorale con il Vicariato di Roma, per meglio provvedere al
numero sempre maggiore di pellegrini che vengono alla Sede del Vescovo di Roma
nell'udienza concessa al Cardinale Segretario di Stato il giorno 15 febbraio
1993, il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II si è degnato di approvare il nuovo
Statuto della « Peregrinatio ad Petri Sedem », qui allegato, che sostituisce a
tutti gli effetti il precedente Statuto del 23 novembre 1982, e ne ha disposto
la pubblicazione.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
ADNEXUM
Ordinatio « Peregrinationis ad Petri Sedem »
STATUTO DELLA « PEREGRINATIO AD PETRI SEDEM »
1. La « Peregrinatio ad Petri Sedem » è persona giuridica, ai sensi dei cann.
115 § 3, 116 § 1 c.i.c. e dell'art. 1 lett. a) L. 7 giugno 1929 n. II, eretta
dal Santo Padre Paolo VI il 6 settembre 1972 con sede nella Città del Vaticano.
Essa provvede, per mandato della Santa Sede, all'accoglienza dei pellegrini che
vengono alla Sede di Pietro, affinché essi possano vivere la testimonianza di
fede data dalla Chiesa di Roma, attraverso la visita delle memorie degli
Apostoli e dei Martiri e mediante l'incontro con il Santo Padre, successore di
Pietro.
2. La Peregrinatio ha in particolare il compito di:
a) coordinare ed assistere il movimento dei pellegrini e dei turisti,
provenienti isolati o in gruppo dalle diocesi di ogni parte del mondo e diretti
alla Sede di Pietro;
b) assistere i gruppi di ecclesiastici e di fedeli che partecipano a Roma a
manifestazioni a carattere ecclesiale;
c) favorire per quanto possibile i pellegrinaggi di fedeli meno abbienti;
d) coordinare ed assistere i pellegrini diretti a Roma in occasione di
avvenimenti straordinari e curare la fase di attuazione delle disposizioni dei
Comitati degli Anni Giubilari e di altre celebrazioni;
e) collaborare con le Conferenze episcopali, con gli Ecc.mi Ordinari ed i
Comitati che promuovono pellegrinaggi a Roma;
f) coordinare e assistere il movimento di pellegrini che, isolati o in
gruppo, si recano nei vari Santuari del mondo per partecipare a manifestazioni
religiose presiedute dal Santo Padre.
3. La « Peregrinatio » nell'attuazione della sua attività istituzionale:
a) si potrà avvalere di agenzie e organizzazioni specializzate, previa
stipula delle necessarie convenzioni, pur mantenendo la libertà di svolgere
direttamente l'attività organizzativa;
b) potrà promuovere iniziative inerenti alla gestione dell'ospitalità dei
pellegrini con particolare riguardo ai meno abbienti;
c) è competente a trattare con gli Enti di trasporti nazionali e
internazionali per la stipula delle opportune convenzioni;
d) svolge nella Città del Vaticano, in accordo con la Segreteria di Stato, il
servizio di biglietteria ferroviaria, marittima, aerea per i Dicasteri e gli
Uffici della Santa Sede, per i Sacerdoti, i Religiosi e per tutti i dipendenti;
potrà anche svolgere un servizio di assistenza e di biglietteria in favore dei
membri delle Rappresentanze della Santa Sede presso le varie Nazioni o
Organismi, delle Conferenze episcopali e dei Missionari nel mondo;
e) d'intesa con gli uffici del Vicariato di Roma vigilerà affinché gli
Istituti Religiosi e le altre Organizzazioni ecclesiali svolgano attività di
ospitalità e ricettive nel rispetto delle disposizioni ecclesiastiche e civili
in materia.
4. La gestione della « Peregrinatio » è curata dal Consiglio di
Amministrazione, composto da cinque membri che restano in carica per un
triennio.
Il Presidente è nominato dal Sommo Pontefice. Gli altri quattro membri sono
nominati dal Presidente, con l'assenso della Segreteria di Stato.
Spetta al Consiglio di Amministrazione approvare i programmi della «
Peregrinatio » ed i bilanci annuali preventivo e consuntivo, da sottoporre alla
Segreteria di Stato, nonché esprimere il proprio parere sulle questioni di
maggior rilievo.
5. Il Presidente sceglie e nomina fra i membri del Consiglio di
Amministrazione l'Amministratore Delegato.
L'Amministratore Delegato è il rappresentante legale della « Peregrinatio »
ed a lui competono i poteri di ordinaria amministrazione, per tutto quanto
attiene all'attuazione dei programmi approvati dal Consiglio ed alla gestione
economica della « Peregrinatio ».
Gli atti di straordinaria amministrazione devono essere espressamente
autorizzati dal Presidente. Per eventuali compravendite di immobili si richiede
inoltre l'autorizzazione della Segreteria di Stato.
6. Il Segretario è nominato per la durata di cinque anni dal Presidente
sentito il Consiglio di Amministrazione.
Sono compiti del Segretario, che dipende nelle proprie attività
dall'Amministratore Delegato, coordinare il lavoro dei dipendenti della «
Peregrinatio », curare la conservazione dei documenti, provvedere agli
adempimenti per la convocazione del Consiglio di Amministrazione e della
Consulta Pastorale, redigere i verbali delle relative riunioni.
7. La Consulta Pastorale è composta da operatori pastorali scelti e nominati
per un triennio dal Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, fra
sacerdoti rappresentanti di varie Nazioni, in numero non superiore a dodici.
La Consulta ha il compito di trattare le questioni relative all'animazione
spirituale dei pellegrini, allo scopo di realizzare pienamente le finalità
religiose della « Peregrinatio ». Essa si riunisce su richiesta
dell'Amministratore Delegato.
8. La « Peregrinatio » esplica la sua attività istituzionale sotto il
controllo tutorio della Segreteria di Stato, che ne approva i bilanci preventivi
e consuntivi, dopo la revisione di questi fatta dalla Prefettura degli Affari
Economici della Santa Sede.
9. La « Peregrinatio » ha un proprio regolamento del personale, corredato da
una tabella organica. Il personale viene assunto con contratto sottoscritto
dall'Amministratore Delegato, previa autorizzazione del Presidente.
10. Al fine di una più efficace collaborazione con i Comitati, con le
Conferenze episcopali e con gli Ecc.mi Ordinari, di cui agli artt. 2 e 3, la «
Peregrinatio » potrà nominare propri Delegati d'intesa con le Autorità
Ecclesiastiche del luogo e previo parere dei Rappresentanti della Santa Sede
presso le Nazioni interessate. Le nomine sono di competenza dell'Amministratore
Delegato, previa autorizzazione del Presidente.
Città del Vaticano, 15 febbraio 1993.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
*A.A.S., vol. LXXXV (1993), n. 4, pp. 376-379
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