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ACCORDO
FRA LA
SANTA SEDE
E LA
REPUBBLICA DI MALTA
SULLE SCUOLE DELLA CHIESA

 

avendo presenti, da parte della Repubblica di Malta, i principi sanciti dalla Sua Costituzione e dagli Organismi Internazionali cui essa aderisce e, da parte della Santa Sede, i documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II come pure le disposizioni del Codice di Diritto Canonico;

riconoscendo il diritto primario dei genitori di scegliere le scuole da essi ritenute più idonee per l'educazione dei propri figli;

riconoscendo altresì il diritto alla libertà d'insegnamento e il conseguente obbligo dello Stato di rendere possibile l'esercizio pratico di tale diritto, senza discriminazione;

considerando il carattere pubblico del servizio offerto dalle Scuole della Chiesa alla società maltese;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un nuovo e definitivo Accordo sulle Scuole della Chiesa.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea, Nunzio Apostolico a Malta, e la Repubblica di Malta, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Dr. Ugo Mifsud Bonnici, Ministro dell'Educazione e degli Interni, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

Articolo 1

Lo Stato riconosce come «Scuole della Chiesa», oggetto del presente Accordo, le scuole che, pur appartenendo o essendo dirette da varie persone giuridiche canoniche, sono riconosciute come tali, per iscritto, dal competente Vescovo diocesano e sono a lui soggette a norma del Diritto Canonico.

Articolo 2

1. Lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di istituire e dirigere le proprie Scuole secondo la loro specifica natura e in autonomia di organizzazione e funzionamento, nel rispetto delle norme generali previste dall'ordinamento scolastico dello Stato circa il «National Minimum Curriculum» e le «National Minimum Conditions» attuati nelle Scuole dello Stato.

2. Qualora in una Scuola della Chiesa fossero riscontrate delle inadempienze di tali norme generali di fatto applicate nelle Scuole dello Stato, il Ministro dell'Educazione, prima di adottare qualunque eventuale provvedimento, dovrà concedere una moratoria di dodici mesi entro i quali la Scuola, salvo ogni altro Diritto garantito dalla legge, si impegnerà ad adeguarsi alle stesse norme.

Articolo 3

I criteri di ammissione alle Scuole della Chiesa sono liberamente fissati dalle competenti Autorità ecclesiastiche in modo che, senza discriminazione, sia assicurato il carattere pubblico del servizio offerto dalle stesse Scuole a quanti aderiscono ai principi educativi di esse. Ciò non esclude la possibilità, secondo la missione propria della Chiesa ed a giudizio delle medesime Autorità ecclesiastiche, di riservare dei posti a categorie meno favorite o in considerazione di particolari esigenze socio-familiari.

Articolo 4

La Chiesa completerà il processo di riorganizzazione delle proprie Scuole in modo che tutte le Primarie e le Secondarie abbiano cicli completi di classi a partire dall'anno scolastico 1992-1993.

Articolo 5

Le Scuole della Chiesa sono gratuite. La gratuità dell'insegnamento, già attuata nelle classi Secondarie, sarà estesa alle Primarie ed ai Kindergarten a partire, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992 e dal 1° gennaio 1993.

Articolo 6

Le Scuole della Chiesa sono finanziate dalla Chiesa e dallo Stato secondo i seguenti criteri:

1. a) La Chiesa mette a disposizione delle proprie Scuole gli edifici di sua proprietà in cui esse hanno sede.

b) Sono altresì ad esclusivo carico della Chiesa: la manutenzione e l'eventuale ampliamento degli edifici scolastici; l'eventuale affitto da terzi di immobili per uso scolastico; il compenso ai Consiglieri Spirituali; eventuali prestazioni di professionisti non appartenenti al personale docente o non docente stabilmente impiegato nelle Scuole; il convitto per studenti maltesi e non maltesi; l'insegnamento ad eventuali studenti non maltesi.

La Chiesa provvederà a finanziare tali spese con: raccolte di fondi; libere donazioni dei genitori od altri; una colletta annuale in ciascuna diocesi; rette dei convittori; rette di eventuali studenti non maltesi; eventuali altre rendite.

2. a) Sono a carico della Chiesa e dello Stato: le retribuzioni del personale docente e non docente, comprensive anche dei contributi sociali e dei «bonus» stabiliti dalla legge; le spese generali valutate nella misura del dieci per cento dell'importo totale delle retribuzioni del personale docente e non docente, considerate al lordo della detrazione corrispondente al contributo del personale religioso, di cui all'articolo 6, 2. b), ii).

b) La Chiesa contribuirà a finanziare le spese di cui all'articolo 6, 2. a) nella misura risultante dalla somma:

i) della rendita annuale della parte di capitale, ricavato dal migliore sviluppo della sua proprietà immobiliare, che essa destinerà a tale scopo e che affiderà alla Fondazione per le Scuole della Chiesa;

ii) e del contributo offerto dai Religiosi che prestano servizio nelle Scuole della Chiesa, corrispondente alla differenza tra la retribuzione ad essi di per sé spettante secondo quanto stabilito agli articoli 6, 2. a), e 6, 2. d), iii) e quella di fatto da essi percepita secondo le disposizioni delle competenti Autorità ecclesiastiche.

c) Lo Stato contribuirà a finanziare le stesse spese di cui all'articolo 6, 2. a), nella misura corrispondente alla differenza tra l'importo totale di esse e il contributo della Chiesa, di cui all'articolo 6, 2. b).

d) Al fine della determinazione delle retribuzioni del personale docente e non docente è stabilito che:

i) il personale docente comprende le stesse categorie previste nelle singole Scuole Statali;

ii) il numero del personale docente e non docente è stabilito in relazione alle necessità funzionali ed in proporzione del numero degli alunni di ciascuna scuola, secondo i criteri usati anche nelle Scuole Statali;

iii) le retribuzioni del personale docente e non docente, comprensive anche di contributi sociali e dei «bonus» stabiliti dalla legge, sono determinate, a parità di prestazioni e di titoli, in misura uguale a quella corrisposta nelle Scuole Statali.

Articolo 7

Allo scopo di consentire la tempestiva determinazione del contributo finanziario dello Stato, la Commissione per l'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese presenterà al Ministero dell'Educazione, entro il 31 agosto di ogni anno, l'elenco del personale docente e non docente, religioso e laico, delle Scuole della Chiesa, previsto come necessario per il successivo anno scolastico, con l'indicazione delle rispettive retribuzioni.

Articolo 8

1. Il Governo verserà il proprio contributo, esente da ogni imposta, al Fondo per le Scuole della Chiesa, presso la Commissione dell'Educazione della Conferenza Episcopale Maltese, in sei rate bimestrali, anticipate, entro il giorno 15 dei mesi di ottobre, dicembre, febbraio, aprile, giugno, agosto.

2. In considerazione della diversa data di inizio dell'anno finanziario del Governo e di quello delle Scuole della Chiesa, nei mesi di ottobre e dicembre il Governo potrà continuare a versare rate della stessa entità del precedente anno scolastico, salvo l'eventuale conguaglio da fare nei primi giorni del successivo anno finanziario del Governo.

Articolo 9

Lo Stato assicurerà agli insegnanti delle Scuole della Chiesa le stesse facilitazioni previste per quelli delle proprie Scuole: corsi di aggiornamento «in-service training», borse di studio. etc.

Articolo 10

Lo Stato assicurerà agli studenti delle Scuole della Chiesa le stesse «allowances» e stipendi previsti per gli studenti delle proprie Scuole, e garantirà altresì ad essi le altre facilitazioni di cui godono gli studenti delle Scuole Statali, secondo modalità da concordare tra la Conferenza Episcopale Maltese ed il Ministero dell'Educazione e, in difetto di un'intesa, nei modi stabiliti dall'articolo 15.

Lo Stato, inoltre, riconosce l'equipollenza fra i titoli conseguiti nelle Scuole della Chiesa e quelli rilasciati dalle proprie Scuole, a tutti i fini per i quali tali titoli possano essere richiesti, senza alcuna discriminazione.

Articolo 11

La Chiesa mette a disposizione delle proprie Scuole gli edifici ed i relativi annessi nello stato di fatto in cui essi si trovano. Le ristrutturazioni o migliorie che il Governo, ora o in futuro, riterrà necessario apportare agli stessi immobili saranno a carico dello stesso Governo, salvo il diritto di quest'ultimo ad essere risarcito, tenuto conto del tempo trascorso, qualora gli stessi immobili non venissero più adibiti ad uso scolastico.

Articolo 12

Qualora ne sia richiesto, con l'approvazione della Conferenza Episcopale Maltese, dalle persone giuridiche canoniche interessate, il Governo si impegna a far concedere da Banche da designare anticipi a tasso agevolato di interesse per effettuare opere di ristrutturazione, migliorie o ampliamenti che, a giudizio delle competenti Autorità ecclesiastiche, risulteranno utili per incrementare la funzionalità degli edifici o degli impianti delle Scuole della Chiesa o per assicurare ad un maggior numero di genitori l'esercizio del diritto di scelta educativa per i loro figli.

Articolo 13

Le Scuole della Chiesa, attesa la loro funzione sociale e l'esclusione del fine di lucro, sono esenti da tasse di importazione sui beni destinati ad essere utilizzati per la loro attività e sono soggette ai canoni di utenza in vigore per l'uso domestico o non commerciale.

Articolo 14

Il presente Accordo entrerà in vigore, salvo quanto disposto negli articoli 4 e 5, al momento in cui le Parti si scambieranno ufficiale comunicazione della avvenuta piena applicazione di tutte le disposizioni dello stesso Accordo mediante gli istrumenti giuridici propri dei rispettivi ordinamenti.

Il presente Accordo sostituisce ogni altra precedente intesa sulle Scuole della Chiesa.

Articolo 15

Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo, la Santa Sede e la Repubblica di Malta affideranno la ricerca di un'amichevole soluzione ad una Commissione Paritetica che sarà composta, per parte della Santa Sede, dal Nunzio Apostolico a Malta e dal Presidente della Conferenza Episcopale Maltese o da loro delegati e, per parte della Repubblica di Malta, dal Ministro per gli Affari Esteri e dal Ministro responsabile per l'Educazione o da loro delegati.

In caso di mancato adempimento di quanto previsto al numero precedente, o di mancata soluzione amichevole di eventuali difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo mediante quanto previsto al numero precedente, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in virtù del presente Accordo, salvi sempre i diritti spettanti alle Parti secondo il diritto internazionale, un ente ecclesiastico o il Governo che si ritengano creditori di qualsivoglia obbligazione derivante da questo stesso Accordo, avranno il diritto di adire, contro la parte inadempiente, gli organi giudiziari che abbiano giurisdizione e competenza.

Fatto alla Valletta, Malta, il ventotto novembre 1991, in doppio originale in lingua italiana e inglese, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per la Santa Sede
PIER LUIGI CELATA
Arcivescovo tit. di Doclea, Nunzio Apostolico

Per la Repubblica di Malta
UGO MIFSUD BONNICI
Ministro dell'Educazione e degli Interni

Conventione inter Apostolicam Sedem et Rem Publicam Melitensem rata habita, die XVIII m. Februarii anno MCMXCIII in Civitate Melitensi Ratihabitationis Intrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt. Exinde Conventio eodem die vigere coepit ad normam articuli 14 eiusdem Pactionis.

 

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