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SOLLEMNIS CONVENTIO
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET POLONIAE REM PUBLICAM*
CONCORDATO
FRA LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA DI
POLONIA
La Santa Sede e la Repubblica di Polonia
– nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;
– tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei
cittadini della Nazione Polacca;
– rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha
svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del
pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea della
Polonia;
– considerando l'importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza e
della sovranità per lo Stato Polacco, e avendo sollecitudine del suo sviluppo;
– costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona
umana e al consolidamento della moralità;
– guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto
internazionale, nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, e l'eliminazione di tutte le forme
d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione;
– ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondato sul
rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;
– prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia,
sancita con la Bolla Pontificia « Totus Tuus
Poloniae populus » avendo la
Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi costituzionali e
leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II riguardanti la
libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica, nonché le
norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il presente Concordato. A
tal fine, la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef
Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e la
Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor Krzysztof
Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune intesa, quanto
segue:
Articolo 1
La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa
Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si
impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla
collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.
Articolo 2
Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e per
compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come finora
nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e plenipotenziario
della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone
giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la Santa
Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché tra di
esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia nel Paese
sia all'estero.
Articolo 4
1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa
Cattolica.
2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte
le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale
personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità
ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato.
3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono
ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca.
Articolo 5
Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla
Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio
della sua missione, insieme con l'esercizio della giurisdizione, gestione e
amministrazione dei propri affari, in conformità al diritto canonico.
Articolo 6
1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie
della Chiesa; ciò riguarda in particolare, erigere, mutare e sopprimere province
ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare, amministrazioni
apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali,
parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché
altre persone giuridiche ecclesiastiche.
2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia
ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.
3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa
fuori delle frontiere dello Stato Polacco.
4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non
apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.
5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza
Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di Polonia,
fatta eccezione per i Legati o altri Inviati del Papa.
Articolo 7
1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della
Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico.
2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa
Sede.
3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi fra gli ecclesiastici che
siano cittadini polacchi.
4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa
Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica
di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comunicazione venga
fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile.
Articolo 8
1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di
esercitare il culto, in conformità all'articolo 5.
2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica,
secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del
diritto polacco.
3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità
ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e
solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente
autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale
disposizione non costituisce un limite per l'applicazione della legge polacca
per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale.
4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati al
comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le
rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie per
motivi di sicurezza e di ordine pubblico.
5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi
menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se
ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei beni.
Articolo 9
1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:
1) 1° gennaio - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno),
2) Lunedì di Pasqua,
3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo,
4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria,
5) 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi,
6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore,
7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.
2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le
Parti Contraenti.
Articolo 10
1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli
effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se
(1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione
polacca,
(2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde
manifestazione della volontà di produrre tali effetti e
(3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su
notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla
celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse
stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di
essa.
2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende
l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e
sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.
3. È di esclusiva competenza dell' autorità ecclesiastica sentenziare circa
la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali
previste dal diritto canonico.
4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti
dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.
5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà
essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.
6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti
i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.
Articolo 11
Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e
rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della
società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua,
riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del
matrimonio.
Articolo 12
1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e
il principio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche
elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi
dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla
volontà degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del
relativo programma di scuola o prescolastico.
2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di testo
vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere
all'autorità civile competente.
3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio
canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la
perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della
preparazione pedagogica, nonché la forma e il modo di completare questa
preparazione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la
Conferenza Episcopale Polacca.
4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione
religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le
disposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.
5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli
adulti, compresa la pastorale accademica.
Articolo 13
Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle
colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva,
viene garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la
partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.
Articolo 14
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire
centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni
ordine, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi
stabiliti dalle rispettive leggi civili.
2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e
nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme
della legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di
altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto
polacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri.
3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così
come gli alunni e gli allievi delle scuole e dei centri di cui al comma 1 - se
queste scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri
pubblici godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle
analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici.
4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati
dallo Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e
i criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili.
Articolo 15
1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica il
diritto di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università,
facoltà autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici
di ricerca.
2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come
le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei
titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle facoltà di
teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese tra il
Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca,
previamente autorizzata dalla Santa Sede.
3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di
Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la
questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al comma 1.
Articolo 16
1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano
servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal
Vescovo Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al
diritto canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le
competenti autorità della Repubblica di Polonia.
2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera
partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è
in contrasto con importanti doveri d'ufficio.
3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata
e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono
destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti
temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano
portare a compimento i loro studi.
4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad
esercitazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione
di cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico.
5. In caso di mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica
assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cappellani
militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesiastici e di
membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, per il
servizio sanitario o per il servizio della difesa civile.
Articolo 17
1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di
reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così
come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia
garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il
beneficio dell'assistenza religiosa.
2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la
possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi
ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa
individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone
nei centri indicati al comma 1.
3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il
Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione
civile stipulerà un apposito contratto.
Articolo 18
In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle minoranze
etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione del
servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoranze.
Articolo 19
La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in
conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali
associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla
legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.
Articolo 20
1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare
liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.
2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso di mezzi
propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla radio e
dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione
polacca.
Articolo 21
1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare,
ciascuna secondo la propria natura, attività di carattere missionario,
caritativo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed
effettuare collette pubbliche.
2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si
applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività
ecclesiastiche, caritativo-assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative,
nonché a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano
nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle
circostanze definite dalla consuetudine in una data regione e secondo le
modalità tradizionalmente stabilite.
Articolo 22
1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi
umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto
l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle
istituzioni civili.
2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici
nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le
norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale
commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova
normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la
sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.
3. Alle autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le
istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 2.
4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale
per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore
monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono
patrimonio culturale.
Articolo 23
Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire
ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed alienare diritti
patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.
Articolo 24
La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed
ecclesiastici, nonché cimiteri - in conformità con la legislazione polacca.
Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il
Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche
competenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e
all'erezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità
competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi amministrativi.
Articolo 25
1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo
diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di
proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio
o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici.
2. Le autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca daranno
norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o sono
gestiti dalla Chiesa.
Articolo 26
Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni. Queste
fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.
Articolo 27
I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati
mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della
Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente
autorizzata dalla Santa Sede.
Articolo 28
Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche eventuali
divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle
disposizioni del presente Concordato.
Articolo 29
Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore
dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica. Il presente
Concordato è stato steso a Varsavia il 28 Luglio 1993, in doppio originale,
ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono ugualmente
autentici.
In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sottoscritto
il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.
| Józef Kowalczyk Krzystof Skubiszewski |
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Conventione inter Apostolicam Sedem et Poloniae Rem Publicam rata habita,
die XXV mensis Martii anno MCMXCVIII ratihabitionis instrumenta accepta et
reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana. Conventio vigere coepit a die XXV
mensis Aprilis, ad normam articuli XXIX eiusdem Pactionis.
*A.A.S., vol. XC (1998), n. 2, pp. 310-329
© Copyright 1993 - Libreria Editrice Vaticana
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