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SOLLEMNIS CONVENTIO
INTER APOSTOLICAM SEDEM ET POLONIAE REM PUBLICAM*

CONCORDATO

FRA LA SANTA SEDE
E LA REPUBBLICA DI POLONIA

 

La Santa Sede
e la Repubblica di Polonia

– nell'intento di regolare in maniera stabile ed armonica le mutue relazioni;

– tenendo conto che la religione cattolica è professata dalla maggioranza dei cittadini della Nazione Polacca;

– rilevando la missione della Chiesa Cattolica, il ruolo che la Chiesa ha svolto nella storia millenaria dello Stato Polacco, nonché il significato del pontificato di Sua Santità Giovanni Paolo II per la storia contemporanea della Polonia;

– considerando l'importanza decisiva della riconquista dell'indipendenza e della sovranità per lo Stato Polacco, e avendo sollecitudine del suo sviluppo;

– costatando il contributo rilevante della Chiesa allo sviluppo della persona umana e al consolidamento della moralità;

– guidati dai suddetti valori e dai principi comuni del diritto internazionale, nonché dai principi riguardanti il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e l'eliminazione di tutte le forme d'intolleranza e di discriminazione per motivo di religione;

– ritenendo che lo sviluppo di una società libera e democratica è fondato sul rispetto della dignità della persona umana e dei suoi diritti;

– prendendo atto della nuova struttura organizzativa della Chiesa in Polonia, sancita con la Bolla Pontificia « Totus Tuus Poloniae populus »  avendo la Repubblica di Polonia preso in considerazione i suoi principi costituzionali e leggi, e la Santa Sede i documenti del Concilio Vaticano II riguardanti la libertà religiosa ed i rapporti tra la Chiesa e la comunità politica, nonché le norme del diritto canonico, hanno deciso di stipulare il presente Concordato. A tal fine, la Santa Sede, rappresentata da Sua Eccellenza Monsignor Józef Kowalczyk, Arcivescovo titolare di Eraclea e Nunzio Apostolico a Varsavia, e la Repubblica di Polonia, rappresentata da Sua Eccellenza il Signor Krzysztof Skubiszewski, Ministro degli Esteri, hanno stabilito di comune intesa, quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica di Polonia e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e autonomi, e si impegnano al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti reciproci e alla collaborazione per la promozione dell'uomo e del bene comune.

Articolo 2

Al fine di mantenere e rafforzare i rapporti tra le Parti Contraenti e per compiere la missione loro affidata, un Nunzio Apostolico risiederà come finora nella capitale della Polonia, e un Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Polonia presso la Santa Sede risiederà a Roma.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica e alle sue persone giuridiche e fisiche la libertà di contatti e di comunicazione con la Santa Sede, con le Conferenze Episcopali, con le Chiese particolari, nonché tra di esse e con altre comunità, istituzioni, organizzazioni e persone, sia nel Paese sia all'estero.

Articolo 4

1. La Repubblica di Polonia riconosce la personalità giuridica della Chiesa Cattolica.

2. La Repubblica di Polonia riconosce anche la personalità giuridica di tutte le istituzioni ecclesiastiche, territoriali e personali, che hanno tale personalità in conformità alle norme del diritto canonico. L'autorità ecclesiastica ne fa debita notifica ai competenti organi dello Stato.

3. Su richiesta dell'autorità ecclesiastica, altri enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica in base alla legge polacca.

Articolo 5

Nel rispetto del diritto alla libertà religiosa, lo Stato garantisce alla Chiesa Cattolica, senza distinzione di riti, il libero e pubblico esercizio della sua missione, insieme con l'esercizio della giurisdizione, gestione e amministrazione dei propri affari, in conformità al diritto canonico.

Articolo 6

1. Spetta all'autorità ecclesiastica competente creare le strutture proprie della Chiesa; ciò riguarda in particolare, erigere, mutare e sopprimere province ecclesiastiche, arcidiocesi, diocesi, l'ordinariato militare, amministrazioni apostoliche, prelature personali e territoriali, abbazie territoriali, parrocchie, istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, nonché altre persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Nessuna parte del territorio polacco sarà inserita in diocesi o provincia ecclesiastica con sede fuori delle frontiere della Repubblica di Polonia.

3. Nessuna diocesi che ha la sede nella Repubblica di Polonia sarà estesa fuori delle frontiere dello Stato Polacco.

4. Un Vescovo che appartiene alla Conferenza Episcopale Polacca non apparterrà alla Conferenza Episcopale nazionale di un altro Stato.

5. Un Vescovo che non è cittadino polacco non apparterrà alla Conferenza Episcopale Polacca. Né eserciterà giurisdizione nella Repubblica di Polonia, fatta eccezione per i Legati o altri Inviati del Papa.

Articolo 7

1. Gli uffici ecclesiastici vengono provvisti dalla competente autorità della Chiesa, in conformità alle norme del diritto canonico.

2. La nomina e la rimozione dei Vescovi competono esclusivamente alla Santa Sede.

3. In Polonia, la Santa Sede sceglierà i Vescovi fra gli ecclesiastici che siano cittadini polacchi.

4. Prima della pubblicazione della nomina di un Vescovo diocesano, la Santa Sede farà conoscere il suo nome in tempo opportuno al Governo della Repubblica di Polonia, in via riservata. Si farà di tutto affinché tale comunicazione venga fatta con sollecitudine, nei limiti del possibile.

Articolo 8

1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di esercitare il culto, in conformità all'articolo 5.

2. L'organizzazione del culto pubblico compete all'autorità ecclesiastica, secondo le norme del diritto canonico e nel rispetto delle relative norme del diritto polacco.

3. Lo Stato garantisce l'inviolabilità dei luoghi destinati dall'autorità ecclesiastica competente all'esercizio del culto e alla sepoltura dei defunti, e solo per questo scopo. Per motivi importanti, e d'accordo con la competente autorità ecclesiastica, si può destinare tali luoghi ad altri usi. Tale disposizione non costituisce un limite per l'applicazione della legge polacca per casi di esproprio in conformità con le norme del diritto internazionale.

4. L'esercizio del culto pubblico in luoghi diversi da quelli menzionati al comma 3, non richiede l'autorizzazione delle autorità civili, a meno che le rispettive norme del diritto polacco non dispongano diversamente, specie per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

5. L'autorità civile può prendere provvedimenti necessari nei luoghi menzionati al comma 3, anche senza previo avviso dell'autorità ecclesiastica, se ciò fosse indispensabile per la difesa della vita, della salute e dei beni.

Articolo 9

1. Le domeniche e i seguenti giorni festivi sono liberi dal lavoro:

1) 1° gennaio - Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (Capodanno),

2) Lunedì di Pasqua,

3) Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo,

4) 15 agosto - Solennità dell'Assunzione della B.V. Maria,

5) 1° novembre - Solennità di Tutti i Santi,

6) 25 dicembre - Solennità del Natale del Signore,

7) 26 dicembre - Secondo Giorno dell'Ottava di Natale.

2. L'estensione del suddetto elenco può avvenire in seguito ad accordo tra le Parti Contraenti.

Articolo 10

1. Dal momento della celebrazione, il matrimonio canonico comporta gli effetti del matrimonio contratto secondo la legge polacca, se

(1) fra gli sposi non esistono impedimenti previsti dalla legislazione polacca,

(2) in occasione della celebrazione del matrimonio essi fanno una concorde manifestazione della volontà di produrre tali effetti e

(3) la celebrazione del matrimonio è stata trascritta nei registri civili su notifica trasmessa all'Ufficio dello Stato Civile entro cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio; questo termine verrà prolungato, qualora non fosse stato osservato a causa di forza maggiore, fino al momento della cessazione di essa.

2. La preparazione alla celebrazione del matrimonio canonico comprende l'istruzione dei futuri sposi sull'indissolubilità del matrimonio canonico e sulle norme del diritto polacco concernenti gli effetti del matrimonio.

3. È di esclusiva competenza dell' autorità ecclesiastica sentenziare circa la validità del matrimonio canonico, nonché circa le altre cause matrimoniali previste dal diritto canonico.

4. Sentenziare circa cause matrimoniali nell'ambito degli effetti definiti dalla legislazione polacca, è di esclusiva competenza dei tribunali statali.

5. La questione della notifica delle sentenze di cui ai commi 3 e 4, potrà essere oggetto di procedimento secondo l'articolo 27.

6. Allo scopo di tradurre nella pratica il presente articolo, verranno fatti i necessari cambiamenti nella legislazione polacca.

Articolo 11

Le Parti Contraenti dichiarano la volontà di collaborare per difendere e rispettare l'istituzione del matrimonio e della famiglia, fondamento della società. Esse rilevano il valore della famiglia, e la Santa Sede, per parte sua, riafferma la dottrina cattolica sulla dignità e l'indissolubilità del matrimonio.

Articolo 12

1. Riconoscendo il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli e il principio della tolleranza, lo Stato garantisce che le scuole pubbliche elementari e medie, nonché i centri prescolastici, gestiti dagli organismi dell'amministrazione civile o autogestiti, organizzino, in conformità alla volontà degli interessati, l'insegnamento della religione nel quadro del relativo programma di scuola o prescolastico.

2. Il programma di insegnamento della religione cattolica e i libri di testo vengono redatti a cura dell'autorità ecclesiastica, che li fa conoscere all'autorità civile competente.

3. Gli insegnanti di religione devono avere l'autorizzazione (missio canonica) del Vescovo diocesano. La revoca di tale autorizzazione comporta la perdita del diritto all'insegnamento della religione. I criteri della preparazione pedagogica, nonché la forma e il modo di completare questa preparazione, saranno oggetto di intese tra le competenti autorità civili e la Conferenza Episcopale Polacca.

4. Per quanto concerne il contenuto dell'insegnamento e dell'educazione religiosi, gli insegnanti di religione devono osservare le leggi e le disposizioni ecclesiastiche; per il resto devono osservare le norme civili.

5. La Chiesa Cattolica ha la libertà di organizzare la catechesi per gli adulti, compresa la pastorale accademica.

Articolo 13

Ai bambini ed ai giovani cattolici che prendono parte alle colonie, ai campi della gioventù o ad altre forme di villeggiatura collettiva, viene garantito l'esercizio delle pratiche religiose e, in particolare, la partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nei giorni festivi.

Articolo 14

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di istituire e gestire centri di istruzione e di educazione, tra cui scuole materne e scuole di ogni ordine, in conformità alle norme del diritto canonico e secondo i principi stabiliti dalle rispettive leggi civili.

2. Nell'attuare un programma minimo di materie obbligatorie e nel rilasciare documenti ufficiali, tali scuole si regolano secondo le norme della legislazione polacca. Nell'attuare invece un programma di insegnamento di altre materie, queste scuole osservano le norme ecclesiastiche. Il diritto polacco decide circa il carattere pubblico di tali scuole e centri.

3. Gli insegnanti, gli educatori e gli altri impiegati, così come gli alunni e gli allievi delle scuole e dei centri di cui al comma 1 - se queste scuole o centri sono pubblici o parificati con le scuole o i centri pubblici godono degli stessi diritti e degli stessi doveri spettanti alle analoghe persone delle scuole e dei centri pubblici.

4. Le scuole ed i centri di cui al comma 1 saranno sovvenzionati dallo Stato o dagli organi delle autonomie territoriali, secondo le situazioni e i criteri stabiliti dalle rispettive leggi civili.

Articolo 15

1. La Repubblica di Polonia garantisce alla Chiesa Cattolica il diritto di istituire e gestire liberamente scuole superiori, tra cui università, facoltà autonome e seminari maggiori ecclesiastici, nonché istituti scientifici di ricerca.

2. Lo statuto giuridico delle scuole superiori, di cui al comma 1, così come le modalità ed i termini del riconoscimento da parte dello Stato dei gradi e dei titoli accademici ecclesiastici, nonché lo statuto giuridico delle facoltà di teologia cattolica nelle università statali, sono regolati da intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

3. La Pontificia Accademia Teologica di Cracovia e l'Università Cattolica di Lublino sono sovvenzionate dallo Stato. Lo Stato prenderà in considerazione la questione del sussidio finanziario per le facoltà autonome di cui al comma 1.

Articolo 16

1. La cura pastorale dei militari di religione cattolica che prestano servizio militare effettivo, tra cui quelli di carriera, viene svolta dal Vescovo Castrense nell'ambito dell'ordinariato militare, in conformità al diritto canonico ed allo statuto approvato dalla Santa Sede d'accordo con le competenti autorità della Repubblica di Polonia.

2. Ai militari di cui al comma 1 viene garantita la possibilità della libera partecipazione alla santa Messa nelle domeniche e nelle feste, se questo non è in contrasto con importanti doveri d'ufficio.

3. I sacerdoti e i diaconi, nonché i membri degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica dopo la professione perpetua, vengono destinati alla riserva. Per gli alunni dei seminari, per i professi con voti temporanei e per i novizi viene rimandato il servizio militare affinché possano portare a compimento i loro studi.

4. I sacerdoti destinati alla riserva possono essere chiamati ad esercitazioni militari, solo a scopo di addestramento per svolgere la funzione di cappellano militare su richiesta del competente superiore ecclesiastico.

5. In caso di mobilitazione generale o di guerra, l'autorità ecclesiastica assegnerà un numero supplementare di sacerdoti per il servizio di cappellani militari; nonché di diaconi, di alunni di seminari maggiori ecclesiastici e di membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, per il servizio sanitario o per il servizio della difesa civile.

Articolo 17

1. Alle persone che soggiornano negli istituti penitenziari, rieducativi e di reinserimento sociale, nonché nelle case di cura e di assistenza sociale, così come in altri istituti e centri di questo genere, la Repubblica di Polonia garantisce le condizioni per l'esercizio delle pratiche religiose e per il beneficio dell'assistenza religiosa.

2. Alle persone di cui al comma 1 vengono assicurati in particolare la possibilità di partecipare alla santa Messa domenicale e festiva, alla catechesi ed ai ritiri spirituali, nonché il beneficio dell'assistenza religiosa individuale, tenendo presenti tuttavia gli scopi del soggiorno di tali persone nei centri indicati al comma 1.

3. Al fine di rendere operativi i diritti delle persone di cui al comma 1, il Vescovo diocesano designerà i cappellani, con i quali la rispettiva istituzione civile stipulerà un apposito contratto.

Articolo 18

In relazione alla necessità di garantire la cura pastorale delle minoranze etniche, spetta ai Vescovi diocesani decidere circa l'organizzazione del servizio pastorale e della catechesi nella lingua propria di tali minoranze.

Articolo 19

La Repubblica di Polonia riconosce il diritto dei fedeli di riunirsi, in conformità al diritto canonico e agli scopi da esso definiti. Se tali associazioni attraverso la loro attività ricadono nell'ambito regolato dalla legislazione polacca, esse si regolano anche secondo tale legislazione.

Articolo 20

1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di stampare, pubblicare e divulgare liberamente qualsiasi pubblicazione attinente alla sua missione.

2. La Chiesa Cattolica ha il diritto di possedere e di fare uso di mezzi propri di comunicazione sociale, e anche di trasmettere programmi dalla radio e dalla televisione pubbliche, secondo le norme stabilite dalla legislazione polacca.

Articolo 21

1. Apposite istituzioni ecclesiastiche hanno il diritto di esercitare, ciascuna secondo la propria natura, attività di carattere missionario, caritativo ed assistenziale. Allo scopo possono darsi strutture organizzative ed effettuare collette pubbliche.

2. Le norme della legislazione polacca sulle collette pubbliche non si applicano alle raccolte di offerte per scopi religiosi, per attività ecclesiastiche, caritativo-assistenziali, scientifiche, istruttive ed educative, nonché a quelle per il mantenimento del clero e dei religiosi, se si effettuano nell'ambito territoriale ecclesiastico, nelle cappelle e nei luoghi e nelle circostanze definite dalla consuetudine in una data regione e secondo le modalità tradizionalmente stabilite.

Articolo 22

1. L'attività intrapresa dalle persone giuridiche ecclesiastiche per scopi umanitari, caritativo-assistenziali, scientifici ed istruttivo-educativi sotto l'aspetto giuridico è pari all'attività svolta per scopi analoghi dalle istituzioni civili.

2. Nelle questioni finanziarie delle istituzioni e dei beni ecclesiastici nonché del clero, avendo come punto di partenza la legislazione polacca e le norme ecclesiastiche vigenti, le Parti Contraenti istituiranno una speciale commissione, che si occuperà dei necessari cambiamenti in materia. La nuova normativa prenderà in considerazione i bisogni della Chiesa, tenendo presenti la sua missione e l'attuale prassi della vita ecclesiastica in Polonia.

3. Alle autorità civili verranno indicate l'istituzione ecclesiastica o le istituzioni ecclesiastiche competenti per le questioni menzionate al comma 2.

4. La Repubblica di Polonia, per quanto è possibile, dà appoggio materiale per la conservazione e i lavori di restauro dei complessi sacri di valore monumentale e degli edifici adiacenti, nonché delle opere d'arte che sono patrimonio culturale.

Articolo 23

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono acquistare, possedere, usufruire ed alienare beni immobili e mobili, così come acquisire ed alienare diritti patrimoniali, secondo le norme della legislazione polacca.

Articolo 24

La Chiesa ha il diritto di costruire, ampliare e conservare edifici sacri ed ecclesiastici, nonché cimiteri - in conformità con la legislazione polacca. Della necessità di edificare una chiesa o di erigere un cimitero, decide il Vescovo diocesano o l'Ordinario competente. Le autorità ecclesiastiche competenti procedono alla costruzione degli edifici sacri ed ecclesiastici e all'erezione di un cimitero, dopo averne concordato l'ubicazione con le autorità competenti e dopo aver ottenuto i necessari permessi amministrativi.

Articolo 25

1. In ciascuna diocesi, un'apposita commissione istituita dal Vescovo diocesano collaborerà con le autorità civili competenti, allo scopo di proteggere i beni culturali di valore nazionale, nonché i documenti di archivio o di valore storico-artistico, conservati negli edifici sacri ed ecclesiastici.

2. Le autorità civili competenti e la Conferenza Episcopale Polacca daranno norme per rendere accessibili i beni culturali che sono di proprietà o sono gestiti dalla Chiesa.

Articolo 26

Le persone giuridiche ecclesiastiche possono istituire fondazioni. Queste fondazioni si regolano secondo la legislazione polacca.

Articolo 27

I problemi che richiedono soluzioni nuove o supplementari saranno regolati mediante nuovi accordi tra le Parti Contraenti, o intese tra il Governo della Repubblica di Polonia e la Conferenza Episcopale Polacca, previamente autorizzata dalla Santa Sede.

Articolo 28

Le Parti Contraenti cercheranno di risolvere per vie diplomatiche eventuali divergenze tra di loro circa l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni del presente Concordato.

Articolo 29

Il presente Concordato sarà sottoposto a ratifica. Esso entrerà in vigore dopo un mese dal giorno dello scambio dei documenti di ratifica. Il presente Concordato è stato steso a Varsavia il 28 Luglio 1993, in doppio originale, ciascuno in lingua polacca e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

In fede di che, i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno sottoscritto il presente Concordato e hanno apposto i propri sigilli.                                                                                  

Józef Kowalczyk                                                       Krzystof Skubiszewski  
   

Conventione inter Apostolicam Sedem et Poloniae Rem Publicam rata habita, die XXV mensis Martii anno MCMXCVIII ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana. Conventio vigere coepit a die XXV mensis Aprilis, ad normam articuli XXIX eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. XC (1998), n. 2, pp. 310-329

 

© Copyright 1993 - Libreria Editrice Vaticana

 

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