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SECRETARIA STATUS*
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
quo regulae ad recuperandos annos operae navatae extra
fixorum ordinem instituuntur.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Segretario di Stato il giorno 28 Ottobre 1993, ha approvato le unite «
Norme per il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo
», emanate in favore dei dipendenti di ruolo
e dei dipendenti fuori ruolo all'atto della immissione in ruolo, della Curia
Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli
Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della
Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede
Apostolica.
Il Santo Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme con
la pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis e la loro entrata in vigore il 1°
gennaio 1994.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
Regulae ad recuperandos annos operae navatae extra fixorum
ordinem.
NORME PER IL RISCATTO DEGLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI
FUORI RUOLO
Il riscatto degli anni di servizio prestati fuori ruolo dai dipendenti della
Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana e degli
Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della
città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede
Apostolica, è regolato dalle seguenti Norme:
A) DIPENDENTI DI RUOLO
1. I dipendenti assunti in ruolo prima della entrata in vigore delle presenti
norme possono, a loro richiesta, riscattare fin dall'inizio l'eventuale servizio
precedente prestato fuori ruolo, ma non anteriormente al compimento del loro 21°
anno di età e ricongiungerlo al momento della loro assunzione in ruolo, a
condizione che si sia trattato di regolare servizio, svolto a tempo pieno, in
modo continuativo e nel periodo immediatamente precedente all'assunzione in
ruolo.
2. Il riconoscimento è operato solo al momento del collocamento a riposo del
dipendente, sempreché lo stesso non abbia riportato nell'ultimo triennio alcuna
sanzione disciplinare, previo versamento delle relative trattenute calcolate
sulla retribuzione in atto al momento del collocamento a riposo, e non incide in
ordine alla maturazione degli scatti biennali, ma solo sul trattamento di fine
rapporto e di pensionamento.
3. Il servizio prestato saltuariamente o a « part time
» non può essere
riconosciuto a tali effetti.
4. La facoltà di cui ai precedenti commi deve essere esercitata con
dichiarazione scritta da presentare entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle presenti Norme.
B) DIPENDENTI FUORI RUOLO ALL'ATTO DELLA IMMISSIONE IN RUOLO
1. Il dipendente, che ha prestato servizio fuori ruolo, al momento della
eventuale assunzione in ruolo, è tenuto a decidere se intende ricevere, per il
servizio prestato, il trattamento di fine rapporto oppure se intende riscattare
il periodo di servizio prestato fuori ruolo che verifichi le condizioni di cui
al successivo punto 2.
2. Il periodo di servizio prestato fuori ruolo può essere riscattato a tutti
gli effetti, in ordine sia alla maturazione degli scatti biennali, esclusa ogni
retroattività, sia al trattamento di fine rapporto e di pensionamento a
condizione che:
a) si sia trattato di regolare servizio, svolto a tempo pieno, in modo
continuativo e nel periodo immediatamente precedente all'assunzione in ruolo, ma
non anteriormente il compimento del 21° anno di età;
b) siano versate le relative trattenute, calcolate sulla retribuzione in atto
al momento della immissione in ruolo eventualmente con rateizzazione mensile in
conformità alle disposizioni che verranno emanate dalle Amministrazioni
competenti di concerto tra loro.
3. Il servizio prestato saltuariamente o a « part time » non può essere
riconosciuto a tali effetti, e dovrà quindi essere liquidato a chiusura di ogni
pendenza amministrativa.
C) DISPOSIZIONI FINALI
Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 sono abrogate tutte le disposizioni non
compatibili con le presenti norme.
*A.A.S., vol. LXXXV (1993), n. 12, pp. 1265-1267
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