The Holy See
back up
Search
riga

SECRETARIA STATUS*

RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

quo a die I mensis Ianuarii a. MCMXCIV provisiones pro familia comprobantur.

 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato il giorno 20 Gennaio 1994, ha approvato le unite « Provvidenze a favore della famiglia », emanate in favore del personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle Norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.

Il Santo Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme per mezzo della loro pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che esse entrino in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 1994, Anno della Famiglia.

ANGELO card. SODANO
Segretario di Stato

 

Provisiones pro familia

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA FAMIGLIA

 

Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, sono disposte le seguenti provvidenze.

TITOLO I

Assegno per la nascita di figli

Art. 1

Al dipendente, a motivo della nascita di un figlio, viene corrisposto un assegno di importo pari a due terzi della retribuzione (stipendio base + ASI + bienni) o della pensione del mese di nascita del bambino.

Art. 2

Nel caso di parto gemellare viene corrisposto un assegno di importo pari all'assegno di cui all'Art. 1 moltiplicato per il numero dei figli nati dal parto gemellare.

Art. 3

Nel caso entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, le provvidenze di cui agli Articoli 1 e 2 sono commisurate alla retribuzione o pensione di importo più favorevole per i coniugi.

Art. 4

Le stesse provvidenze di cui ai precedenti articoli sono corrisposte anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad anni cinque.

L'assegno di cui agli Articoli 1 e 2 dovrà essere correlato al mese del provvedimento di adozione del Tribunale.

Art. 5

Alla domanda per l'assegno dovrà essere allegato il certificato di nascita e di battesimo o, in caso di adozione, copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato rilasciatotdall'anagrafe del Comune di appartenenza.

TITOLO II

Agevolazioni a tutela della maternità

Le norme che seguono sono integrative delle vigenti disposizioni di tutela della maternità.

Art. 6

Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano, che ne dispone la durata.

Art. 7

È disposto, su richiesta dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché, in ogni caso, il bambino non abbia superato al momento della adozione o dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa della durata di tre mesi ha inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Art. 8

Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli Articoli 6 e 7 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati con l'anzianità di servizio.

Art. 9

La dipendente madre, durante le malattie di figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. e) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto, dietro presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, ad assentarsi dal lavoro. Durante i periodi di assenza la retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%. Tali periodi sono computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate sull'intera retribuzione precedentemente goduta.

Art. 10

Beneficia delle provvidenze di cui agli Articoli 7, 8 e 9 il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano in virtù della normativa vigente.

TITOLO III

Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili Art. 11 La dipendente madre nel caso di figli o equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c) delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, disabili in situazione di gravità, ha diritto, fino al compimento del terzo anno di età del bambino, al collocamento in aspettativa successivamente a periodi di aspettativa fissati da altre norme regolamentari, con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 70%. Tale periodo di aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate sull'intera retribuzione mensile.

Art. 12

Beneficia della provvidenza di cui all'Articolo precedente il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di completa impossibilità fisica di assistere il minore, per decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero, ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati, con giudizio insindacabile, dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. in virtù della normativa vigente.

Art. 13

I soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 hanno diritto, in alternativa all'aspettativa, di fruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Art. 14

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino disabile, in situazione di gravità accertata, i soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 nonché il dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, ogni mese, a tre giorni di permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che la persona disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pie-no presso istituti specializzati.

Art. 15

I soggetti di cui all'Art. 14 dovranno essere agevolati, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'orario giornaliero di lavoro.

Art. 16

Agli effetti delle presenti disposizioni:

a) È persona disabile colui che è portatore di una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale.

b) Quando la minorazione singola o plurima riduce l'autonomia fisica o psichica della persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione (lo status) viene definito di gravità.

c) L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione di gravità è effettuato da un Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. e composto da esperti qualificati il cui giudizio è insindacabile.

TITOLO IV

Spese scolastiche

Art. 17

Le provvidenze del presente Titolo sono disposte anche a favore dei titolari delle pensioni dirette o indirette-erogate dalle Amministrazioni competenti.

CAPO I

Spese di iscrizione e frequenza di corsi di studio

Art. 18

Sono deducibili dal calcolo del reddito del nucleo familiare, ai fini della determinazione dell'assegno mensile del medesimo, le spese sostenute nell'anno per i componenti del nucleo familiare, a motivo di iscrizione e frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, o di qualificazione professionale statali, pareggiate, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

CAPO II

Assegni scolastici

Art. 19

All'inizio di ogni anno scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare, un assegno scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali.

Art. 20

Gli assegni scolastici competono nelle seguenti misure annuali, differenziate in relazione allo scaglione di reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al dipendente nel mese di agosto di ogni anno in base alla tabella di cui all'Art. 15, § 2 delle relative norme:

a) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei primi tre scaglioni di reddito . . . L. 300.000

b) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei secondi tre scaglioni di reddito . . . L. 180.000

c) per i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei restanti scaglioni di reddito . . . L. 90.000

Art. 21

Gli importi degli assegni scolastici sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1995 con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15, § 1 delle relative norme.

Art. 22

Gli assegni scolastici sono corrisposti agli aventi diritto negli importi vigenti nel mese di ottobre di ogni anno con la retribuzione dello stesso mese.

Art. 23

Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti, approvano il modello uniforme di domanda per la concessione degli assegni scolastici e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il 15 settembre di ogni anno.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 24

Le provvidenze a tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.


*A.A.S., vol. LXXXVI (1994), n. 2, pp. 163-169

 

 

top