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SECRETARIA STATUS*
RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI
quo a
die I mensis Ianuarii a. MCMXCIV provisiones pro familia comprobantur.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Segretario di Stato il giorno 20 Gennaio 1994, ha approvato le unite «
Provvidenze a favore della famiglia », emanate in favore del personale in
servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del
Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti esistenti e futuri
anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano, gestiti
amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque alle
dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle Norme per
la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare.
Il Santo
Padre ha altresì disposto la promulgazione delle suddette Norme per mezzo della
loro pubblicazione in Acta Apostolicae Sedis, stabilendo che esse entrino in
vigore a decorrere dal 1° Gennaio 1994, Anno della Famiglia.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
Provisiones pro familia
PROVVIDENZE A
FAVORE DELLA FAMIGLIA
Per il personale in servizio alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato
della Città del Vaticano, della Radio Vaticana, e degli Organismi o Enti
esistenti e futuri anche non aventi sede nello Stato della Città del Vaticano,
gestiti amministrativamente in modo diretto dalla Sede Apostolica e comunque
alle dipendenze di tutti gli Enti compresi nel campo di applicazione delle norme
per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, sono
disposte le seguenti provvidenze.
TITOLO I
Assegno per la nascita di figli
Art.
1
Al dipendente, a motivo della nascita di un figlio, viene corrisposto un
assegno di importo pari a due terzi della retribuzione (stipendio base + ASI +
bienni) o della pensione del mese di nascita del bambino.
Art. 2
Nel caso di
parto gemellare viene corrisposto un assegno di importo pari all'assegno di cui
all'Art. 1 moltiplicato per il numero dei figli nati dal parto gemellare.
Art. 3
Nel caso entrambi i coniugi siano dipendenti vaticani, le provvidenze di cui
agli Articoli 1 e 2 sono commisurate alla retribuzione o pensione di importo più
favorevole per i coniugi.
Art. 4
Le stesse provvidenze di cui ai precedenti
articoli sono corrisposte anche in caso di adozione di figli di età inferiore ad
anni cinque.
L'assegno di cui agli Articoli 1 e 2 dovrà essere correlato al mese
del provvedimento di adozione del Tribunale.
Art. 5
Alla domanda per l'assegno
dovrà essere allegato il certificato di nascita e di battesimo o, in caso di
adozione, copia integrale dell'atto di nascita dell'adottato
rilasciatotdall'anagrafe del Comune di appartenenza.
TITOLO II
Agevolazioni a
tutela della maternità
Le norme che seguono sono integrative delle vigenti disposizioni di tutela
della maternità.
Art. 6
Fino a tre mesi prima del parto, nel caso di gravi
complicazioni della gestazione o di preesistenti forme morbose che si presume
possano essere aggravate dalla gravidanza, sono disposti uno o più periodi di
collocamento in aspettativa per maternità in base ad apposita certificazione
medica, confermata dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città
del Vaticano, che ne dispone la durata.
Art. 7
È disposto, su richiesta
dell'interessata, il collocamento in aspettativa per maternità della dipendente
che abbia adottato un bambino o lo abbia ottenuto in affidamento, sempreché, in
ogni caso, il bambino non abbia superato al momento della adozione o
dell'affidamento i sei anni di età. Tale aspettativa della durata di tre mesi ha
inizio dalla data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o
affidataria.
Art. 8
Durante i periodi di aspettativa per maternità di cui agli
Articoli 6 e 7 è corrisposta l'intera retribuzione, con esclusione dei compensi
connessi con la presenza in servizio e con l'espletamento di specifiche funzioni
ed il tempo trascorso in tali periodi è computato a tutti gli effetti correlati
con l'anzianità di servizio.
Art. 9
La dipendente madre, durante le malattie di
figli od equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. e) delle norme per la disciplina
della concessione dell'assegno per il nucleo familiare, ha diritto, dietro
presentazione di certificato medico, fino al compimento del terzo anno di età
del bambino, ad assentarsi dal lavoro. Durante i periodi di assenza la
retribuzione viene ridotta complessivamente dell'85%. Tali periodi sono
computati a tutti gli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale
trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative trattenute calcolate
sull'intera retribuzione precedentemente goduta.
Art. 10
Beneficia delle
provvidenze di cui agli Articoli 7, 8 e 9 il padre, nel caso la madre si trovi
nella condizione di completa impossibilità fisica di assistenza al bambino, per
decesso, separazione o abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero
ovvero stato invalidante temporaneo o permanente accertati con giudizio
insindacabile dal Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari
dello Stato della città del Vaticano in virtù della normativa vigente.
TITOLO
III
Agevolazioni in favore di dipendenti con familiari disabili Art. 11 La
dipendente madre nel caso di figli o equiparati ai sensi dell'Art. 5 lett. c)
delle norme per la disciplina della concessione dell'assegno per il nucleo
familiare, disabili in situazione di gravità, ha diritto, fino al compimento
del terzo anno di età del bambino, al collocamento in aspettativa
successivamente a periodi di aspettativa fissati da altre norme regolamentari,
con retribuzione mensile ridotta complessivamente del 70%. Tale periodo di
aspettativa è computato agli effetti dell'anzianità di servizio e dell'eventuale
trattamento di quiescenza, previo versamento delle relative ritenute calcolate
sull'intera retribuzione mensile.
Art. 12
Beneficia della provvidenza di cui
all'Articolo precedente il padre, nel caso la madre si trovi nella condizione di
completa impossibilità fisica di assistere il minore, per decesso, separazione o
abbandono del tetto coniugale, ricovero ospedaliero, ovvero stato invalidante
temporaneo o permanente accertati, con giudizio insindacabile, dal Collegio
medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello S.C.V. in virtù della
normativa vigente.
Art. 13
I soggetti di cui agli Articoli 11 e 12 hanno
diritto, in alternativa all'aspettativa, di fruire di due ore di permesso
giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Art. 14
Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino
disabile, in situazione di gravità accertata, i soggetti di cui agli Articoli 11
e 12 nonché il dipendente che assiste una persona appartenente al suo nucleo
familiare, ai sensi dell'Art. 5 delle norme per la disciplina della concessione
dell'assegno per il nucleo familiare, hanno diritto, ogni mese, a tre giorni di
permesso retribuito, fruibili anche in modo continuativo, a condizione che la
persona disabile in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pie-no
presso istituti specializzati.
Art. 15
I soggetti di cui all'Art. 14 dovranno
essere agevolati, compatibilmente con le esigenze di servizio, nell'orario
giornaliero di lavoro.
Art. 16
Agli effetti delle presenti disposizioni:
a) È
persona disabile colui che è portatore di una minorazione fisica, psichica o
sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di grave limitazione di
funzioni psichiche o fisiche, con difficoltà di apprendimento o di relazione o
di integrazione lavorativa nel contesto ambientale e sociale.
b) Quando la
minorazione singola o plurima riduce l'autonomia fisica o psichica della
persona, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in
quella di relazione, la situazione (lo status) viene definito di gravità.
c)
L'accertamento clinico della disabilità e della connotazione di gravità è
effettuato da un Collegio medico nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari
dello S.C.V. e composto da esperti qualificati il cui giudizio è insindacabile.
TITOLO IV
Spese scolastiche
Art. 17
Le provvidenze del presente Titolo sono
disposte anche a favore dei titolari delle pensioni dirette o indirette-erogate
dalle Amministrazioni competenti.
CAPO I
Spese di iscrizione e frequenza di
corsi di studio
Art. 18
Sono deducibili dal calcolo del reddito del nucleo
familiare, ai fini della determinazione dell'assegno mensile del medesimo, le
spese sostenute nell'anno per i componenti del nucleo familiare, a motivo di
iscrizione e frequenza di corsi regolari di studio in scuole di istruzione
primaria, secondaria, o di qualificazione professionale statali, pareggiate,
parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali.
CAPO II
Assegni scolastici
Art. 19
All'inizio di ogni anno
scolastico, a titolo di contributo per l'acquisto di libri di testo, è concesso
ai dipendenti che fruiscono dell'assegno per il nucleo familiare, un assegno
scolastico per ciascun componente del nucleo iscritto e frequentante corsi
regolari di studio in scuole di istruzione secondaria o di qualificazione
professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali.
Art. 20
Gli assegni scolastici competono
nelle seguenti misure annuali, differenziate in relazione allo scaglione di
reddito corrispondente all'assegno per il nucleo familiare spettante al
dipendente nel mese di agosto di ogni anno in base alla tabella di cui all'Art.
15, § 2 delle relative norme:
a) per i dipendenti con livelli di reddito
familiare ricompresi nei primi tre scaglioni di reddito . . . L. 300.000
b) per
i dipendenti con livelli di reddito familiare ricompresi nei secondi tre
scaglioni di reddito . . . L. 180.000
c) per i dipendenti con livelli di reddito
familiare ricompresi nei restanti scaglioni di reddito . . . L. 90.000
Art. 21
Gli importi degli assegni scolastici sono rivalutati annualmente a decorrere
dall'anno 1995 con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari alla
variazione percentuale da applicarsi agli importi mensili dell'assegno per il
nucleo familiare ai sensi dell'Art. 15, § 1 delle relative norme.
Art. 22
Gli
assegni scolastici sono corrisposti agli aventi diritto negli importi vigenti
nel mese di ottobre di ogni anno con la retribuzione dello stesso mese.
Art. 23
Le Amministrazioni competenti, di concerto tra loro, con propri provvedimenti,
approvano il modello uniforme di domanda per la concessione degli assegni
scolastici e le certificazioni a corredo della medesima da presentarsi entro il
15 settembre di ogni anno.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 24
Le provvidenze a
tutela della famiglia di cui ai Titoli precedenti non concorrono a formare la
base imponibile delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali e non si
computano nel reddito ai fini della concessione dell'assegno per il nucleo
familiare.
*A.A.S., vol. LXXXVI (1994), n. 2, pp.
163-169
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