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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET REGNUM HISPANIAE QUIBUSADAM
DE COMMUNIS COMMODI QUAESTIONIBUS IN TERRA SANCTA

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E IL REGNO DI SPAGNA
SU QUESTIONI
DI COMUNE INTERESSE
IN TERRA SANTA

 

La Santa Sede e la Spagna, allo scopo di adattare alle circostanze attuali l'opera secolare svolta dalla Spagna in Terra Santa, convengono su quanto segue:

Articolo 1

La Spagna riconosce la totale e unica competenza della Sede Apostolica e della Custodia di Terra Santa, secondo gli Statuti della medesima, nel libero e indipendente esercizio della loro giurisdizione relativa alla conservazione e amministrazione dei Luoghi Santi e delle istituzioni del Medio Oriente dove la Custodia di Terra Santa svolge la sua attività.

Articolo 2

La Custodia di Terra Santa trasmetterà all'«Obra Pía de los Santos Lugares» i titoli di proprietà che siano in suo possesso, così come i documenti necessari per la trascrizione nei Registri delle Proprietà in favore della «Obra Pía de los Santos Lugares», oppure, se sarà il caso, per l'alienazione dei seguenti immobili, dei quali riconosce la «Obra Pía» come unica proprietaria, per titoli storici:

- il terreno dell'ex-Cimitero di Jaffa;
- l'Oliveto di Ramleh;
- il complesso del Frantoio di Ramleh;
- l'Ospizio di Pera (Istambul).

Articolo 3

Il Governo Spagnolo darà alla «Obra Pía de los Santos Lugares» istruzioni per l'alienazione dei menzionati immobili, da compiersi entro due anni, da computarsi a partire dalla data in cui abbia ottenuto l'iscrizione dei medesimi a proprio nome nei rispettivi Registri delle Proprietà o da quando possano essere messi in vendita.

Articolo 4

§ 1 – La «Obra Pía de los Santos Lugares» consegnerà alla Custodia di Terra Santa il 20% dell'importo netto ottenuto dalla vendita di ciascuno degli immobili. Si intenderà per importo netto quanto risulterà dal sottrarre dalla somma pagata dal compratore tanto le spese e le imposte che abbiano avuto o abbiano luogo e che siano state pagate per la loro iscrizione nel Registro delle Proprietà in favore della «Obra Pía de los Santos Lugares», come le spese che debbano essere da questa sostenute in conseguenza della vendita.

§ 2 – Per fissare l'importo netto si sottrarranno anche gli indennizzi che la «Obra Pía de los Santos Lugares» dovesse pagare agli occupanti degli immobili, così come le spese che potrebbero derivare da eventuali azioni giudiziarie necessarie per il loro allontanamento.

§ 3 – Analogamente, se l'alienazione dovesse aver luogo tramite permuta, la «Obra Pía de los Santos Lugares» consegnerà alla Custodia di Terra Santa il 20% del valore netto dell'immobile che la medesima «Obra Pía» trasferirà. Detto valore netto sarà costituito dal risultato ottenuto sottraendo dal valore di tassazione denunciato nel documento ufficiale di permuta le spese, le imposte ed eventualmente gli indennizzi menzionati nei precedenti paragrafi di questo stesso articolo.

§ 4 – La «Obra Pía de los Santos Lugares» si impegnerà a comunicare alla Custodia di Terra Santa, documentandolo, il prezzo totale concordato per l'alienazione di ciascun immobile.

Articolo 5

Se la «Obra Pía de los Santos Lugares» ritenesse di non poter procedere, per cause di forza maggiore, all'alienazione entro il periodo di due anni previsto nell'articolo 3, ne darà conto alla Custodia di Terra Santa, ritenendosi prorogato il periodo fino alla cessazione delle menzionate cause. A partire da quel momento, la «Obra Pía de los Santos Lugares» disporrà di un periodo massimo di un anno per procedere all'alienazione.

Articolo 6

Se la «Obra Pía de los Santos Lugares» considera economicamente insoddisfacenti le condizioni ottenibili per l'alienazione di qualsiasi degli immobili, ne darà conto alla Custodia di Terra Santa allo scopo di stabilire di comune accordo una proroga.

Articolo 7

La «Obra Pía de los Santos Lugares» e la Custodia di Terra Santa impiegheranno il ricavato netto delle alienazioni per i fini istituzionali ad esse propri, reinvestendo in Terra Santa il ricavato dall'alienazione dell'ex-Cimitero di Jaffa, dell'Oliveto di Ramleh e del complesso del Frantoio di Ramleh.

Articolo 8

§ 1 – Si riconosce alla «Obra Pía de los Santos Lugares» la nuda proprietà della «Casa di Spagna» di Damasco.

§ 2 – La Custodia di Terra Santa non farà obiezioni alla proprietà della «Obra Pía» sull'antica «Casa Nova» di Jaffa.

§ 3 – La Custodia di Terra Santa e la «Obra Pía de los Santos Lugares» sono d'accordo nel non promuovere controversie a proposito di nessuna delle proprietà da ciascuna di esse attualmente possedute e che, di conseguenza, risulteranno come proprietà definitivamente acquisite e iscritte a nome degli attuali possessori. La Custodia di Terra Santa e la «Obra Pía de los Santos Lugares» si assisteranno reciprocamente per realizzare tali iscrizioni.

§ 4 – Resta confermata, infine, la riserva posta dalla Spagna, e accettata dalla Custodia, in occa­sione della cessione a quest'ultima del terreno di 2.000 m² per il Convento francescano di Betlemme, nel 1874.

Articolo 9

Il «modus operandi» per l'esecuzione del presente Accordo è determinato nell'Annesso, che forma parte integrante e inseparabile del medesimo.

Articolo 10

I dubbi o le difficoltà che potrebbero sorgere nell'interpretazione o nell'applicazione di tutto quanto è stato convenuto saranno sottoposti alla Commissione prevista nell'Articolo 1 dell'Annesso. Se la Commissione non vi trovasse soluzione, i dubbi o le difficoltà saranno risolti di comune accordo tra la Santa Sede e la Spagna.

Articolo 11

Il presente Accordo consta di due esemplari, in italiano e in spagnolo, ambedue ugualmente autentici.

Articolo 12

Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dalla data in cui le Alte Parti Contraenti si comunicheranno di aver completato i rispettivi tramiti interni riguardanti i Trattati Internazionali.

Firmato in Madrid, il 21 di dicembre del 1994.

LUIS SOLANA MARIO TAGLIAFERRI
Ministro de Asuntos Exteriores Nunzio Apostolico
POR EL REINO DE ESPAÑA PER LA SANTA SEDE

ANNESSO ALL'ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE
E IL REGNO DI SPAGNA

Articolo 1

All'entrata in vigore dell'Accordo al quale si riferisce il presente Annesso, sarà costituita a Gerusalemme una Commissione formata dal Rappresentante Pontificio, dal Console Generale di Spagna, come Rappresentante della «Obra Pía de los Santos Lugares» e della Spagna, e da un Rappresentante autorizzato della Custodia di Terra Santa.

Il Governo spagnolo potrà designare, ritenendolo conveniente, un ulteriore Rappresentante, se lo considera utile per la migliore realizzazione di qualche punto dell'Accordo.

Articolo 2

§ 1 – Subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, Rappresentanti della Custodia e della «Obra Pía de los Santos Lugares» procederanno ad eseguire quanto convenuto tra la Santa Sede e la Spagna.

§ 2 – Saranno prese anche le misure necessarie per la revoca dell'azione giudiziaria promossa dalla Custodia di Terra Santa nei confronti della «Obra Pía de los Santos Lugares» per impugnare il titolo di proprietà di questa sull'ex-Cimitero di Jaffa, procedendo, se necessario, all'iscrizione del medesimo a nome della «Obra Pía».

§ 3 – La «Obra Pía de los Santos Lugares» e la Custodia di Terra Santa prenderanno le misure adeguate, affinché le persone installate nell'ex-Cimitero di Jaffa lo abbandonino e lo lascino libero.

§ 4 – Se nel Corso di lavori o in altre circostanze nell'ex-Cimitero di Jaffa fossero rinvenuti resti mortali, la «Obra Pía de los Santos Lugares» ne avviserà immediatamente la Custodia di Terra Santa affinché questa provveda a compiere il necessario per procedere all'esumazione.

Articolo 3

All'entrata in vigore dell'Accordo, del quale il presente Annesso fa parte, un Rappresentante della Custodia di Terra Santa e uno della «Obra Pía de los Santos Lugares» procederanno alla stesura di un inventario di tutti i quadri, oggetti di culto artistici, ornamenti sacri e altri oggetti di valore storico e significativi della presenza e dell'azione della Spagna in Terra Santa e che dovranno far parte del Museo di «San Juan de la Montaña».

Per questo lavoro, servirà da indicazione la pubblicazione «La Huella de España en Tierra Santa».

Articolo 4

Dove esistano, saranno conservati ed eventualmente rimessi in ordine le Insegne e i Simboli della Spagna e le lapidi a ricordo di contributi spagnoli, specialmente nei cinque Conventi dove si è svolta per secoli l'azione della Spagna (San Pietro di Jaffa, San Nicodemo di Ramleh, «San Juan de la Montaña», Damasco e Nicosia).

Articolo 5

Ogni anno, in occasione della Festa Nazionale Spagnola, la Custodia di Terra Santa celebrerà un solenne atto liturgico per la Spagna, nella Chiesa di San Salvatore in Gerusalemme.

Similmente, la Custodia di Terra Santa celebrerà annualmente una Santa Messa, nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme, in data da convenire, per le Loro Maestà Reali, i Governanti e il Popolo di Spagna.

Firmato in Madrid, il 21 di dicembre del 1994.

LUIS SOLANA MARIO TAGLIAFERRI
Ministro de Asuntos Axteriores  Nunzio Apostolico
POR EL REINO DE ESPAÑA PER LA SANTA SEDE

Inter Sanctam Sedem Regnumque Hispaniae Conventio quibusdam de communis commodi quaestionibus in Terra Sancta subsignata est Matriti die XXI mensis Decembris, anno MCMXCIV; quae quidem Conventio, per notationum commutationem inter Hispaniae Legationem et Secretariam Status, valere incepit die IV mensis Iulii, anno MCMXCV, ad normam eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 9, pp. 780-789

 

© Copyright 1994 - Libreria Editrice Vaticana

 

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