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CONVENTIO*

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET LIBERUM STATUM SAXONIAE

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LO STATO LIBERO DI SASSONIA

LA SANTA SEDE,
rappresentata dal

Nunzio Apostolico in
Germania,

Arcivescovo
Dott. Giovanni Lajolo, 

LO STATO LIBERO
DI SASSONIA,
rappresentato dal 

Ministro-Presidente
 

Prof. Dott. Kurt Biedenkopf,

considerando il vigente Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933, per quanto esso vincola lo Stato Libero di Sassonia, e tenendo presente la Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929;

tenuto conto del nuovo ordinamento sociale di libertà nello Stato Libero di Sassonia, che rende possibile regolamentare in mutua cooperazione le relazioni fra la Santa Sede e lo Stato Libero;

nell'intenzione di consolidare e promuovere in spirito di amicizia i rapporti fra lo Stato Libero di Sassonia e la Chiesa cattolica, prendendo come base i succitati Accordi e sviluppandone il contenuto,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Libertà religiosa

(1) Lo Stato Libero di Sassonia (in seguito: Lo Stato Libero) dà protezione legale alla libertà di professione e di pubblico esercizio della religione cattolica.

(2) Viene garantito il diritto della Chiesa cattolica, delle sue articolazioni, come anche dei suoi membri, di formare associazioni con finalità religiosa o caritativa o con altra finalità ecclesiastica.

(3) La Chiesa cattolica regola e amministra i propri affari autonomamente nell'ambito delle leggi generali vigenti.

Protocollo Finale

Articolo 2

Reciproca collaborazione

(1) Il Governo di Stato e i Vescovi diocesani si incontreranno regolarmente e in caso di bisogno per colloqui su quelle questioni che toccano il loro reciproco rapporto o sono di particolare importanza per ambedue le parti. 

(2) Per una rappresentanza stabile dei propri interessi di fronte allo Stato e per una migliore reciproca informazione, le diocesi di Dresda-Misnia, Gorlitz e Magdeburgo nominano un incaricato comune e istituiscono un Ufficio Cattolico come Commissariato dei Vescovi presso la sede del Governo di Stato.

(3) Nei progetti di legislazione e nei programmi che toccano interessi della Chiesa cattolica, si deve ad essa assicurare un'adeguata partecipazione.

Protocollo Finale

Articolo 3

Insegnamento della religione

(1) Lo Stato Libero garantisce nelle scuole pubbliche il regolare insegnamento della religione cattolica come materia ordinaria.

(2) Oggetto dell'insegnamento della religione cattolica è la trasmissione della dottrina della fede e morale cattolica. Esso deve motivare alla vita religiosa e ad un'azione responsabile nella Chiesa e nella società. Direttive, programmi e libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica necessitano dell'approvazione ecclesiastica. La partecipazione della Chiesa all'opera di formazione, aggiornamento e perfezionamento degli insegnanti di religione, svolta dallo Stato, nonché al controllo sull'insegnamento della religione, viene regolata da una speciale intesa.

(3) Gli insegnanti della materia Religione cattolica necessitano, anteriormente alla loro prima assunzione, di un'autorizzazione, da parte del competente Vescovo diocesano, ad impartire l'insegnamento della religione (missio canonica). Per i sacerdoti essa si considera concessa. Tale autorizzazione può essere accordata anche temporaneamente e, in casi motivati, revocata.

(4) La designazione degli insegnanti di religione, che esercitano tale professione come occupazione primaria o secondaria e vengono deputati dalla Chiesa stabilmente o temporaneamente, rimane riservata ad una regolamentazione particolare.

Protocollo Finale

Articolo 4

Scuole ecclesiastiche

La Chiesa cattolica, inclusi gli ordini e le congregazioni che le appartengono così come altre istituzioni ecclesiastiche, ha il diritto di istituire e di dirigere scuole in gestione propria su base confessionale.

Protocollo Finale

Articolo 5

Formazione teologica nelle
università statali

(1) Lo Stato Libero conserverà presso l'Università Tecnica di Dresda la disciplina Religione cattolica, ivi istituita, nei curricoli di studio per l'abilitazione all'insegnamento, e la disciplina Teologia cattolica nei curricoli di studio per il conseguimento del grado di «Magister». La formazione in queste discipline corrisponde alla dottrina e ai principi della Chiesa cattolica.

(2) Professori e docenti (Hochschullehrer) di Teologia cattolica e di Pedagogia della religione cattolica vengono chiamati o assunti soltanto se il competente Ministero di Stato si è assicurato presso il competente Vescovo diocesano che non esistono obiezioni riguardo alla dottrina e alla condotta. Qualora vengano sollevate eccezioni, queste devono essere indicate dal Vescovo diocesano in modo adeguato alle circostanze del singolo caso. 

(3) Qualora un insegnante accademico (Hochschullehrer) di Teologia cattolica o di Pedagogia della religione cattolica manchi contro la dottrina della Chiesa cattolica oppure la sua condotta non sia più conciliabile con i principi della Chiesa cattolica, e ciò sia stato accertato da parte della Chiesa, il Vescovo diocesano lo comunicherà al competente Ministero di Stato. In tal caso l'insegnante accademico contro il quale siano state sollevate eccezioni non può più svolgere la sua attività accademica nei suddetti campi della Teologia cattolica. Nello stesso tempo il competente Ministero di Stato entrerà, senza indugio, in trattative con il Vescovo diocesano riguardo al modo e all' ambito del rimedio da adottare. 

(4) Il competente Ministero di Stato autorizzerà o porrà in vigore gli ordinamenti degli studi e degli esami per le sezioni di studio di Teologia cattolica soltanto se in precedenza, con domanda al Vescovo diocesano, è stato accertato che non vengono sollevate eccezioni. 

Protocollo Finale

Articolo 6

Formazione universitaria
ecclesiastica

(1) La Chiesa cattolica ha il diritto di erigere propri centri di formazione, particolarmente per teologi, insegnanti di religione, cultori di musica sacra e assistenti pedagogici nei settori sociale e parrocchiale, come anche per altre professioni assimilabili. Questi centri sono equiparati agli istituti d'insegnamento statali, se corrispondono alle disposizioni di legge relative all'ordinamento universitario.

(2) I presupposti per il riconoscimento da parte dello Stato, come anche la misura della partecipazione dello Stato Libero ai costi di gestione e di personale dei medesimi centri, possono essere regolati da intese particolari.

Protocollo Finale

Articolo 7

Formazione dei giovani e degli adulti

(1) L'attività della Chiesa per i giovani viene tenuta in adeguata considerazione nel quadro generale delle sovvenzioni statali e all'interno degli organi di politica giovanile dello Stato Libero.

(2 La liberta della Chiesa di operare nella formazione degli adulti è garantita da parte dello Stato Libero.

Articolo 8

Protezione dei giorni festivi

La protezione della domenica e delle festività ecclesiastiche è garantita.

Protocollo Finale

Articolo 9

Istituzioni pastorali
e caritative

(1) Le diocesi, le associazioni ecclesiastiche e le organizzazioni caritative hanno il diritto di mantenere, nell'ambito pastorale come pure nel settore sociale e nella sanità, istituzioni proprie per la cura e la consulenza di particolari gruppi di destinatari. Nella misura in cui queste istituzioni espletano compiti a vantaggio del bene comune e si può ricorrere ad esse senza riguardo all'appartenenza confessionale, i loro gestori hanno diritto ad un'adeguata sovvenzione.

(2) Per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento dei suoi collaboratori negli ambiti menzionati nel comma 1, la Chiesa cattolica può gestire centri di formazione propri.

Protocollo Finale

Articolo 10

Cura degli interessi dei Sorabi

La Chiesa cattolica conserverà e tutelerà il patrimonio culturale di stampo cattolico dei Sorabi. In ciò lo Stato Libero appoggia la Chiesa cattolica nel quadro delle proprie possibilità.

Articolo 11

Radio e televisione

(1) Lo Stato Libero avrà cura che da parte degli enti radiotelevisivi di diritto pubblico venga concesso alla Chiesa cattolica un tempo sufficiente di trasmissione. La Chiesa cattolica dovrà essere adeguatamente rappresentata negli organi di controllo e di programmazione.

(2) Resta intatto il diritto della Chiesa cattolica e delle sue suddivisioni di organizzare enti radiotelevisivi, da sola o con terzi, a norma delle disposizioni di legge del Land.

Protocollo Finale

Articolo 12

Pastorale speciale

(1) Sono garantiti il culto divino e la cura d'anime negli ospedali statali, negli istituti giudiziari di pena, nei centri di formazione della polizia ed in istituzioni analoghe dello Stato Libero. Lo Stato Libero avrà cura che siano a disposizione i locali necessari.

(2) Qualora tali compiti vengano svolti come impiego primario o secondario da un sacerdote messo appositamente a disposizione (cappellano dell'istituto), la nomina viene fatta dal Vescovo diocesano, dopo aver preso contatto con il Ministero di Stato competente.

(3) I particolari vengono regolati da speciale intesa.

Protocollo Finale

Articolo 13

Provvista di uffici ecclesiastici

(1) La provvista di uffici ecclesiastici nelle diocesi di Gorlitz e di Magdeburgo avviene in conformità alle disposizioni dei rispettivi Accordi sull'erezione della diocesi.

(2) Per la provvista della sede episcopale e dei canonicati del capitolo cattedrale nella diocesi di Dresda-Misnia valgono corrispondentemente le prescrizioni dell'articolo 14 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.

(3) Nelle diocesi menzionate nei commi 1 e 2 cessa l'obbligo di comunicare la provvista delle parrocchie.

Protocollo Finale

Articolo 14

Ordini e congregazioni
religiose

Gli ordini e le congregazioni religiose sono sottoposti, riguardo alla loro fondazione, alle loro residenze e alla loro attività, esclusivamente ai limiti delle leggi generali vigenti.

Articolo 15

Diritti degli enti giuridici

(1) Le diocesi, le sedi episcopali, i capitoli cattedrali, le parrocchie e simili entità ecclesiastiche come pure le associazioni da esse formate, sono enti di diritto pubblico; il loro servizio è un servizio pubblico.

(2) Piccoli cambiamenti territoriali delle diocesi, che hanno luogo nell'interesse della cura d'anime locale, sono da notificare al Governo di Stato. Per il resto, i cambiamenti dell'organizzazione e circoscrizione diocesana avvengono d'intesa con il Governo di Stato.

(3) Le diocesi notificheranno per tempo al Ministero di Stato competente nonché agli enti territoriali, direttamente interessati sotto l'aspetto territoriale, le decisioni riguardanti la progettata erezione, soppressione e modifica degli enti ecclesiastici. L'erezione di fondazioni ecclesiastiche di diritto pubblico necessita dell'autorizzazione del competente Ministero di Stato.

(4) Le prescrizioni delle diocesi sulla rappresentanza giuridico-patrimoniale degli enti, degli istituti e delle fondazioni della Chiesa, dotati di personalità giuridica pubblica, vengono presentate al competente Ministero di Stato prima della loro emanazione. Il Ministero di Stato può sollevare eccezione entro un mese, quando non sia garantita una regolare rappresentanza giuridico­patrimoniale.

Protocollo Finale

Articolo 16

Diritto di proprietà ecclesiastica

(1) La proprietà e gli altri diritti patrimoniali della Chiesa cattolica e delle sue articolazioni sono garantiti.

(2) Nell'applicare norme di esproprio le Autorità del Land avranno riguardo agli interessi ecclesiastici. Nel procurare terreni sostitutivi di uguale valore, esse verranno incontro alla Chiesa nel quadro delle disposizioni di legge.

Protocollo Finale

Articolo 17

Edifici ecclesiastici
di proprietà non-ecclesiastica

(1) Per le chiese e gli altri edifici ecclesiastici, che Sono di proprietà dello Stato Libero e vengono usati per scopi ecclesiastici o caritativi, viene garantito illimitatamente il fine di destinazione. Nel quadro del proprio obbligo di contribuire al mantenimento dei fabbricati, lo Stato Libero si prenderà cura della manutenzione di tali edifici o parti di edifici.

(2) Per mezzo di un'intesa con la rispettiva diocesi, il proprietario obbligato al mantenimento dell'edificio si può impegnare a trasferire la proprietà del terreno destinato a scopi ecclesiastici o caritativi, svincolandosi dall'onere di contribuzione al mantenimento del fabbricato, eventualmente dietro indennizzo.

Protocollo Finale

Articolo 18

Cimiteri

(1) I cimiteri ecclesiastici sottostanno alla medesima protezione da parte dello Stato che i cimiteri comunali. La Chiesa ha diritto di istituire nuovi cimiteri e di ampliare quelli già esistenti, a norma delle leggi.

(2) I gestori dei cimiteri ecclesiastici possono emanare regolamenti per l'uso e le tariffe secondo i principi vigenti per i Comuni.

Protocollo Finale

Articolo 19

Monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale

(1) La Chiesa cattolica e lo Stato Libero riconoscono la propria comune responsabilità per la salvaguardia e conservazione dei monumenti ecclesiastici di rilevanza culturale.

(2) La Chiesa cattolica si impegna a conservare, curare e, per quanto possibile, rendere accessibili al pubblico i propri monumenti di rilevanza culturale, nei limiti del ragionevole.

(3) La Chiesa cattolica ha diritto, per la conservazione dei propri monumenti di rilevanza culturale, ad un adeguato rimborso delle spese da parte dello Stato Libero, a norma delle leggi e, nell'assegnazione dei fondi statali, viene presa corrispondentemente in considerazione. Lo Stato Libero si adopererà per far sì che la Chiesa cattolica riceva sovvenzioni anche da quelle istituzioni ed uffici, che a livello nazionale e internazionale operano nel campo della cura del patrimonio culturale e monumentale.

Protocollo Finale

Articolo 20

Prestazioni finanziarie dello Stato

Lo Stato Libero versa, a saldo dei diritti delle diocesi derivanti da prestazioni statali, una somma globale annua di 1.000.000 di marchi tedeschi. Questa somma cambia conformemente alle variazioni della retribuzione dei funzionari a servizio dello Stato effettive a partire dal 31 dicembre 1993.

Protocollo Finale

Articolo 21

Diritto di imposta ecclesiastica 

(1) Le diocesi hanno il diritto di percepire imposte ecclesiastiche a norma delle disposizioni previste dalla legislazione del Land, quali imposte ecclesiastiche diocesane o locali. Sono imposte ecclesiastiche l'imposta ecclesiastica sul reddito e sul patrimonio, il contributo alla Chiesa (Kirchgeld) con importi fissi o differenziati, come anche lo speciale contributo alla Chiesa in caso di matrimonio in cui un coniuge non appartiene ad una confessione avente il diritto di percepire imposte ecclesiastiche. I singoli tipi di imposta ecclesiastica possono venire riscossi sia separatamente sia insieme. 

(2) Per il calcolo dell'imposta ecclesiastica come addizionale dell'imposta sul reddito (imposta sul salario), le diocesi concordano una aliquota aggiuntiva unitaria.

(3) I regolamenti delle imposte ecclesiastiche, incluse le modifiche ed integrazioni dei medesimi, come anche le deliberazioni sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche, necessitano del riconoscimento da parte dello Stato.

Protocollo Finale

Articolo 22

Amministrazione ed esazione delle imposte ecclesiastiche

L'amministrazione delle imposte ecclesiastiche sul reddito e sul patrimonio, come anche del contributo alla Chiesa (Kirchgeld) in caso di matrimonio in cui un coniuge non appartiene ad una confessione avente il diritto di percepire imposte ecclesiastiche, può essere trasferita agli uffici fiscali, se ci sono i presupposti stabiliti a tal fine dalla legislazione del Land. Se l'imposta sul salario lavorativo viene riscossa nei luoghi di lavoro nello Stato Libero, si farà obbligo ai datori di lavoro di trattenere e di versare l'imposta ecclesiastica secondo l'aliquota autorizzata. Spetta agli uffici fiscali l'esazione delle imposte ecclesiastiche da essi amministrate.

Protocollo Finale

Articolo 23

Dati anagrafici

(1) Alle diocesi vengono trasmessi i dati del registro della popolazione, richiesti per l'espletamento dei loro compiti. L'ambito dei dati da trasmettere viene determinato in base alla legge della Sassonia sull'anagrafe. La trasmissione presuppone che nel campo ecclesiastico siano adottati provvedimenti sufficienti per assicurare la protezione dei dati.

(2) La trasmissione dei dati viene fatta con esenzione da tasse.

Protocollo Finale

Articolo 24

Collette ecclesiastiche

(1) Le diocesi e le loro parrocchie o simili comunità ecclesiastiche, come anche le organizzazioni e le associazioni cattoliche, sono autorizzate a chiedere offerte volontarie per fini ecclesiastici.

(2) A favore delle diocesi e delle loro istituzioni caritative sono date per autorizzate, inoltre, ogni anno due collette generali pubbliche a domicilio e sulle strade. La diocesi concorda le date di queste collette con il competente Ministero di Stato.

Articolo 25

Esenzione da tasse 

Per la Chiesa cattolica, come anche per i suoi istituti, fondazioni ed associazioni di diritto pubblico, restano conservate le esenzioni da tasse, basate sulla legislazione del Land.

Articolo 26

Clausola della composizione
amichevole 

Le Parti contraenti comporranno in via amichevole le divergenze d'opinione, che esistessero eventualmente fra di Esse circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo o circa l'osservanza dell'imperativo di parità in rapporto a regolamentazioni del presente Accordo.

Articolo 27

Disposizioni finali 

(1) Il presente Accordo, i cui testi italiano e tedesco fanno medesima fede, necessita di ratifica. Gli Strumenti di ratifica dovranno essere scambiati quanto prima.

(2) L'Accordo, incluso il Protocollo Finale che è parte costitutiva dell'Accordo medesimo, entra in vigore il giorno successivo allo scambio degli Strumenti di ratifica. 

Fatto in doppio originale.

Dresda, il 2 luglio 1996

Für den Heiligen Stuhl
Giovanni Lajolo

Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Apostolicher Nuntius in Deutschland

Für der Freistaat Sachsen
Kurt Biedenkopf
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

PROTOCOLLO FINALE

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo oggi concluso fra la Santa Sede e lo Stato Libero, sono state fatte le seguenti concordi dichiarazioni, che formano parte costitutiva integrante dell'Accordo medesimo.

In relazione all'Articolo 1,
comma 2

L'attività di queste associazioni non è sottoposta, nel quadro delle leggi generali vigenti, a nessuna restrizione.

In relazione all'Articolo 2,
comma 3

La partecipazione dovrà aver luogo in modo tempestivo, così che alla Chiesa cattolica venga data la possibilità di far conoscere la propria presa di posizione prima che si proceda a decisione. Nel caso di disegni di legge propri il Governo di Stato darà per tempo alla Chiesa cattolica l'opportunità di esprimersi, prima che si decida sulla presentazione del progetto di legge.

In relazione all'Articolo 3,
comma 1

Le Parti contraenti sono consapevoli che la ricostituzione dell'insegnamento della religione richiederà ancora un notevole spazio di tempo. Le diocesi assumono l'obbligo a mettere a disposizione collaboratori ecclesiastici per impartire l'insegnamento della religione. Lo Stato Libero, da parte sua, promuoverà sollecitamente la formazione di insegnanti di religione, che possano essere impiegati illimitatamente anche nell'ambito ginnasiale. Per il periodo di transizione lo Stato Libero, d'intesa con le diocesi, istituirà posti, che possono essere anche a tempo parziale, per ecclesiastici e per teologi diplomati, che sono addetti all'insegnamento.

L'insegnamento della religione dovrà essere attuato quanto prima in tutte le classi di ogni grado. Qualora, a motivo del piccolo numero degli alunni in questione, l'attuazione dell'insegnamento della religione in una scuola fosse legata a spese eccessive, l'insegnamento della religione può essere tenuto collegando più scuole. A questo tipo di insegnamento della religione lo Stato Libero è obbligato soltanto se può essere istituito con spese organizzative ragionevoli.

In relazione all'Articolo 3,
comma 2, terzo periodo

Competente per la concessione dell'approvazione ecclesiastica è il Vescovo diocesano, nella cui diocesi l'insegnamento della religione viene impartito. 

In relazione all'Articolo 3,
comma 3

Restano intatti i regolamenti interni della Chiesa sulla revoca di singoli diritti, specialmente per quanto riguarda le conseguenze sull' ammissione all'attività didattica come insegnante di religione.

In relazione all'Articolo 3,
comma 3, primo periodo

Competente è il Vescovo diocesano nella cui diocesi è sito il rispettivo istituto di formazione.

In relazione all'Articolo 4

Lo Stato Libero, che da parte sua non offre nessuna scuola su base confessionale, promuoverà le scuole cattoliche. Il finanziamento con fondi pubblici e la determinazione dei presupposti per il riconoscimento da parte dello Stato rimangono riservati alla legislazione del Land o ad un'intesa.

In relazione all'Articolo 5

Riguardo alla formazione teologica cattolica nelle università statali si è d'accordo che, per i rapporti di tutte le cattedre di Teologia cattolica e di Pedagogia della religione cattolica con il competente Vescovo diocesano, nello Stato Libero sono attualmente in vigore, in particolare, la Costituzione Apostolica «Sapientia Christiana» del 15 aprile 1979, cosi come le relative Norme applicative del 29 aprile 1979 e i due Decreti della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 1° gennaio 1983, i quali hanno preso il posto delle prescrizioni ecclesiastiche menzionate nel Protocollo Finale all'articolo 19 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.

In relazione all'Articolo 5,
comma 1

La determinazione del personale insegnante occorrente (piano dei posti di insegnante) e delle strutture didattiche necessarie (dotazione materiale) si effettua prendendo contatto con il Vescovo diocesano competente.

In relazione all'Articolo 5,
comma 2

Prima di partecipare una chiamata o di offrire un incarico di insegnamento ai sensi di questa norma, il Ministero di Stato richiederà il parere del Vescovo diocesano competente. Se il Vescovo diocesano dichiara di non sollevare alcuna eccezione, il competente Ministero di Stato può procedere alla chiamata o nomina. Le decisioni sulle persone ai sensi di questa norma possono essere pubblicate soltanto se il Vescovo diocesano non ha sollevato alcuna eccezione.

Qualora i candidati proposti non siano tenuti alla condotta sacerdotale, è richiesta una condotta conforme alle regole della Chiesa cattolica.

In relazione all'Articolo 5,
comma 4

Il Vescovo diocesano competente ha il diritto di inviare un rappresentante come osservatore agli esami orali finali nelle sezioni di studio di Teologia cattolica. Le rispettive date gli devono essere precedentemente comunicate per tempo, di volta in volta.

In relazione all'Articolo 6,
comma 2

Una corrispondente intesa può aver luogo tanto in generale quanto in riferimento ad un singolo istituto ecclesiastico d'insegnamento.

In relazione all'Articolo 8

La determinazione di giorni festivi civili ed ecclesiastici avviene mediante legge del Land. Nel caso in cui una festività ecclesiastica non sia in pari tempo festività civile, lo Stato Libero garantisce che

1. scolari e apprendisti, come anche

2. persone che stanno in rapporto di lavoro, nella misura in cui non vi si oppongano cogenti esigenze aziendali, possono frequentare la celebrazione liturgica principale e possono essere assenti dal loro luogo di formazione o di lavoro per il tempo necessario.

In relazione all'Articolo 9,
comma 1, secondo periodo

Le Parti contraenti partono dal presupposto che i gestori ecclesiastici possono esigere fondi di sovvenzione per il medesimo importo dei gestori comunali o di altri gestori privati, che forniscono prestazioni assimilabili.

In relazione all'Articolo 9,
comma 2

Gli esami finali presso gli istituti ecclesiastici di formazione sono riconosciuti dallo Stato, se ne è garantita l'equivalenza ai corrispondenti torsi di formazione statali. In merito decide il Ministero di Stato competente. Questi centri di formazione sono da promuovere secondo i principi generali.

In relazione all'Articolo 11,
comma 1

Lo Stato Libero garantisce enti radiotelevisivi di diritto pubblico sulla base di accordi statali esclusivamente insieme con altri Lander federali. Tra le Parti contraenti c'è unanimità sul fatto che le indicazioni dell'Articolo 11, comma 1, del presente Accordo sono già sufficientemente realizzate nei vigenti accordi statali sulla diffusione radiotelevisiva (Staatsvertrag über den Mitteldeutschen Rundfunk del 30 maggio 1991, SächsGVBl., pag. 169; Staatsvertrag über den Rundfunk im vereinten Deutschland del 31 agosto 1991, SächsGVBl., pag. 425). Nel caso di un'integrazione o di un cambiamento di detti accordi statali sulla diffusione radiotelevisiva, lo Stato Libero si adopererà affinché siano presi in considerazione i principi fissati nel comma 1. Nella misura in cui ciò non appare attuabile, viene a cessare il vincolo dello Stato Libero alla regolamentazione del presente Accordo.

Nell'ambito della diffusione radiotelevisiva privata, lo Stato Libero, nel quadro del suo obbligo di assicurare la pluralità a norma delle disposizioni di legge del Land, si prenderà cura anche del rispetto degli interessi della Chiesa cattolica.

In relazione all'Articolo 12,
comma 1

Lo Stato Libero sostiene gli oneri di costruzione e di manutenzione per quegli ambienti all'interno degli istituti giudiziari di pena e degli ospedali statali, che servono in prevalenza a scopi cultuali, per tutto il tempo in cui il rispettivo edificio sia in uso o sia stato in uso come istituto giudiziario di pena od ospedale. Nel caso di un cambiamento dell'utilizzazione vengono a cessare i diritti delle Chiese circa i locali messi a loro disposizione.

In relazione all'Articolo 12,
comma 3

Rimane intatta l'Intesa del 15 gennaio 1993, conclusa fra lo Stato Libero e la Chiesa cattolica per la regolamentazione dell'attività pastorale negli istituti giudiziari di pena.

In relazione all'Articolo 13

Lo Stato Libero rinuncia alla prestazione del giuramento di fedeltà da parte del Vescovo, di cui all'articolo 16 del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933.

In relazione all'Articolo 13,
comma 1

Riguardo agli uffici ecclesiastici menzionati negli Accordi sull'erezione delle diocesi rimane intatto l'articolo 9, capoversi 1 e 2, della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.

In relazione all'Articolo 13,
comma 2

Per quanto concerne la provvista della sede episcopale di Dresda-Misnia, vige l'articolo 14, capoverso 1, secondo periodo, del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933 in connessione con le disposizioni, alle quali si fa ivi riferimento. Riguardo alla provvista dei canonicati del capitolo cattedrale nella diocesi di Dresda-Misnia vige l'articolo 14, capoverso 1, primo periodo, del medesimo Concordato.

In relazione all'Articolo 13,
comma 3

Le Parti contraenti convengono che una parrocchia può essere affidata in modo stabile soltanto a chi abbia concluso con successo almeno uno studio triennale di filosofia e teologia. Per il resto, il competente Vescovo diocesano decide liberamente della provvista delle parrocchie in deroga all'articolo 14, capoverso 2, del Concordato fra la Santa Sede ed il Reich Germanico del 20 luglio 1933 e in deroga agli articoli 9 e 10 della Solenne Convenzione fra la Santa Sede e la Prussia del 14 giugno 1929.

In relazione all'Articolo 15,
comma 1

Dal carattere di servizio pubblico, proprio del servizio ecclesiastico, non consegue alcuna applicazione della regolamentazione del diritto del lavoro pubblico statale. La Chiesa cattolica tuttavia effettuerà, per quanto possibile, un adeguamento delle proprie disposizioni di diritto del lavoro ai principi del diritto del lavoro pubblico statale.

In relazione all'Articolo 15,
comma 4

Le diocesi non porranno in vigore le prescrizioni menzionate nel comma 4, prima che sia trascorso il termine per sollevare eccezioni. Qualora il competente Ministero di Stato presenti eccezione, le diocesi non sono in diritto di porre in vigore dette prescrizioni, prima che l'eccezione sia stata ritirata o sia stata legalmente invalidata da una decisione giudiziaria.

In relazione all'Articolo 16,
comma 1

L'ambito della garanzia si misura secondo l'articolo 138, comma 2, della Costituzione del Reich Germanico dell'11 agosto 1919.

In relazione all'Articolo 17,
comma 1

Lo Stato Libero riconosce il proprio obbligo di contribuzione al mantenimento degli edifici della cattedrale (Hofkirche) di Dresda, come pure delle cappelle nei seguenti castelli:

1. Hubertusburg

2. Pillnitz

3. Moritzburg.

Nel far valere i propri diritti in ordine all'adempimento degli obblighi statali di contribuzione al mantenimento degli edifici, la Chiesa cattolica avrà riguardo della situazione economica dello Stato Libero.

In relazione all'Articolo 18,
comma 2

Le tariffe cimiteriali vengono riscosse, su richiesta del gestore ecclesiastico, per via di esecuzione fiscale. Secondo il parere concorde delle Parti contraenti, nell'esecuzione fiscale statale sono comprese soltanto quelle tariffe, che secondo il regolamento delle tariffe vengono percepite per l'uso e la manutenzione delle costruzioni cimiteriali. Invece, tariffe per celebrazioni funerarie ecclesiastiche e per prestazioni accessorie di terzi, come anche eventuali tariffe per atti d'ufficio ecclesiastici, non si possono riscuotere per via di esecuzione amministrativa.

In relazione all'Articolo 19,
comma 2

Al riguardo, le esigenze cultuali e pastorali dovranno essere tenute in preminente considerazione.

In relazione all'Articolo 20

a) Le Parti contraenti concordano che dalla clausola di saldo, qui adottata, sono compresi tutti i diritti derivanti dalla garanzia di prestazione statale a norma dell'articolo 109, comma 4, della Costituzione della Sassonia in connessione con l'articolo 138, comma 1, della Costituzione del Reich Germanico dell' 11 agosto 1919 e a norma dell'articolo 112, comma 1, della Costituzione della Sassonia. Con ciò, detti diritti vengono a cessare indipendentemente dal fatto che i rispettivi fondamenti giuridici fossero già noti alle Parti all'atto di concludere l'Accordo. I diritti derivanti dagli obblighi dello Stato di contribuire al mantenimento di edifici, di cui all'Articolo 17 del presente Accordo, restano intatti.

b) I fondi sono a libera disposizione delle diocesi. Le diocesi regolano tra di loro la ripartizione della somma globale. Sull'impiego di questi fondi non si effettua alcun controllo da parte di uffici statali.

c) I pagamenti si effettuano in dodici rate mensili su un conto intestato alla diocesi di Dresda-Misnia, che viene notificato al competente Ministero di Stato. I versamenti su questo conto vengono effettuati dopo che le diocesi hanno comunicato per iscritto al competente Ministero di Stato il loro accordo in ordine alla suddivisione interna degli importi. Tale comunicazione è vincolante per lo Stato Libero fino a quando non venga revocata nei confronti del competente Ministero di Stato da una delle diocesi interessate. Qualora non sussista un accordo fra le diocesi, i fondi da versare di volta in volta vanno depositati ai sensi delle prescrizioni del regolamento dei depositi del 10 marzo 1937 (RGBl. I, pag. 285), modificato ultimamente con la legge del 20 agosto 1990 (BGBl. I, pag. 1765).

d) Per gli anni 1991 e 1992 si resta d'accordo sui pagamenti in acconto finora effettuati. Le Parti contraenti non sollevano richieste di integrazione o di restituzione. Per l'anno 1990 non si effettuano pagamenti.

e) Vale come norma l'ordinamento retributivo per funzionari del territorio di accessione alla Repubblica Federale di Germania. Viene presa come base la carica d'ingresso per il servizio amministrativo superiore non-tecnico, gruppo di retribuzione A 13 dell'ordinamento retributivo federale, 7° livello di anzianità di servizio, sposato, con 2 figli.

In relazione all'Articolo 21,
comma 1

Le diocesi sono autorizzate a fissare importi minimi e limiti superiori nei loro regolamenti delle imposte ecclesiastiche.

In relazione all'Articolo 21,
comma 2

Le Parti contraenti sono d'accordo che l'intesa su un'aliquota aggiuntiva unitaria costituisce un presupposto per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica da parte dello Stato. Se non viene raggiunto alcun accordo sull'aliquota aggiuntiva con altre comunità religiose aventi diritto a percepire l'imposta ecclesiastica, il Ministero di Stato delle Finanze deciderà, in conformità alle disposizioni della legislazione del Land, se, per quanto riguarda le diocesi, l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica si possa effettuare tramite gli uffici fiscali.

In relazione all'Articolo 21,
comma 3

Le diocesi presenteranno al Ministero di Stato delle Finanze le loro deliberazioni sulle aliquote delle imposte ecclesiastiche; le presenteranno anche nel caso in cui esse corrispondono a quelle del precedente anno di bilancio. Esse si considerano riconosciute se corrispondono alle deliberazioni riconosciute del precedente anno di bilancio e se non sono mutati i presupposti della legislazione del Land.

In relazione all'Articolo 22

a) Le diocesi indicheranno al Ministero di Stato delle Finanze un conto, da aprire da parte della diocesi di Dresda-Misnia, sul quale si dovranno trasferire globalmente i proventi delle imposte ecclesiastiche delle diocesi, dopo che le diocesi stesse abbiano concordato la ripartizione dei proventi delle imposte ecclesiastiche ed abbiano notificato ciò al Ministero di Stato delle Finanze.

b) Per l'amministrazione dell'imposta ecclesiastica lo Stato Libero riceve un indennizzo, il cui ammontare si regola secondo il gettito delle imposte ecclesiastiche che è stato incassato. I particolari vengono regolati mediante intesa. Gli uffici fiscali sono obbligati, a norma delle prescrizioni dell'ordinamento fiscale e delle disposizioni di legge sulla protezione dei dati, a dare informazione ai competenti uffici ecclesiastici in tutte le questioni relative al diritto delle imposte ecclesiastiche, nei limiti della documentazione disponibile. Le Parti contraenti sono d'accordo che gli uffici fiscali sono obbligati soltanto alla semplice trasmissione dei dati. L'elaborazione del materiale di dati secondo determinate prospettive di sistemazione non è contemplata da questa disposizione.

c) I provvedimenti delle Autorità fiscali, che concernono il condono, la determinazione derogante per ragioni d'equità, la proroga o la soppressione delle imposte sul reddito (salario) e sul patrimonio, si estendono a quelle imposte ecclesiastiche, che vengono riscosse come addizionali di dette imposte. Resta intatto il diritto degli uffici ecclesiastici, per ragioni di equità, di determinare in modo derogante, di prorogare, di condonare completamente o in parte o di sopprimere l'imposta ecclesiastica.

In relazione all'Articolo 23

L'Articolo 23 del presente Accordo non vale qualora la trasmissione di dati dovesse effettuarsi a favore di opere e di istituzioni, dotate di personalità giuridica privata od organizzate in regime di diritto privato.

In relazione all'Articolo 23,
comma 1

A determinati intervalli di tempo si effettuano regolari trasmissioni di dati all'ufficio ecclesiastico di volta in volta competente. Oltre alla confessione religiosa di appartenenza, vengono trasmessi i dati di cui al § 30, primo e secondo comma, della legge della Sassonia sull'anagrafe, secondo i presupposti ivi menzionati. Lo stesso vale nel caso di cambiamento di questi dati. I particolari vengono regolati da un'intesa fra il Ministero di Stato competente e le diocesi.

Vale come norma la legge della Sassonia sull'anagrafe, del 21 aprile 1993 (SächsGVBl., pag. 353), nel suo testo vigente al momento della conclusione del presente Accordo.

Fatto in doppio originale.

Dresda, il 2 luglio 1996

Für den Heiligen Stuhl
Giovanni Lajolo
Erzbischof Dr. Giovanni Lajolo
Apostolicher Nuntius in Deutschland

Für der Freistaat Sachsen
Kurt Biedenkopf
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf
Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Instrumenta ratihabitionis Conventionis inter Apostolicam Sedem et Liberum Statum Saxoniae constitutae, accepta et reddita mutuo fuerunt Bonnae in urbe die XXIX mensis Aprilis anno MCMXCVII. Quae quidem Conventio insequenti die ipsius mensis Aprilis vigere coepit ad normam eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 9, pp. 613-650

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

 

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