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CONVENTIO*

INTER SANCTAM SEDEM ET CROATIÆ REM PUBLICAM
DE SPIRITALI ADIUMENTO PRÆSTANDO
CHRISTIFIDELIBUS CATHOLICIS, COPIARUM MILITARIUM
AC CUSTODUM CROATIÆ PUBLICORUM CONSORTIBUS

ACCORDO
TRA LA SANTA SEDE E
LA REPUBBLICA DI CROAZIA
CIRCA
L'ASSISTENZA RELIGIOSA
AI FEDELI CATTOLICI,
MEMBRI
 DELLE FORZE ARMATE
E DELLA POLIZIA
DELLA REPUBBLICA
DI CROAZIA

 

La Santa Sede e la Repubblica di Croazia desiderando promuovere, in maniera stabile e conveniente, l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia,

hanno stabilito di comune accordo quanto segue:

Articolo 1

1. La Santa Sede erigerà nella Repubblica di Croazia un Ordinariato Militare per l'assistenza religiosa ai fedeli cattolici, membri delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia.

2. L'Ordinariato Militare, canonicamente assimilato ad una diocesi secondo la Costituzione Apostolica Spirituali militum curae, sarà retto da un Vescovo, Ordinario Militare. Egli avrà tutti i diritti e i doveri analoghi a quelli del Vescovo diocesano.

3. L'Ordinario Militare potrà contemporaneamente esercitare anche l'incarico di Vescovo diocesano.

4. La potestà di giurisdizione dell'Ordinario Militare e personale, ordinaria e propria, ma cumulativa con la giurisdizione dell'Ordinario del luogo.

5. L'Ordinario Militare è, di diritto, membro della Conferenza Episcopale Croata. 

Articolo 2

L'Ordinario Militare sarà nominato liberamente dal Sommo Pontefice, previa notificazione al Governo croato. 

Articolo 3

In conformità alle norme canoniche, l'Ordinario Militare sarà coadiuvato da un Vicario Generale scelto da lui stesso, nonché dai Cappellani Militari. 

Articolo 4

1. Il presbiterio dell'Ordinariato Militare sarà formato da presbiteri diocesani e religiosi, destinati alla cura pastorale dell'Esercito e della Polizia, previa licenza del proprio Vescovo diocesano o del Superiore religioso.

2. I membri del clero secolare potranno essere incardinati nell'Ordinariato Militare, secondo le norme del Diritto Canonico.

3. I sacerdoti designati, in maniera stabile e con incarico principale, alla cura pastorale dell'Esercito croato e della Polizia croata, saranno chiamati Cappellani dell'Ordinariato Militare; essi godranno dei diritti e doveri canonici analoghi a quelli dei parroci o dei vice-parroci.

4. Secondo le necessità, e d'intesa con il loro Vescovo o Superiore religioso, l'Ordinario Militare potrà richiedere sacerdoti e religiosi che avranno un incarico anche nell'Ordinariato Militare, per un servizio temporaneo o occasionale. 

Articolo 5

1. Secondo le norme del Diritto Canonico, appartengono alla giurisdizione dell'Ordinariato Militare:

a) i militari e i membri della Polizia, come anche altri impiegati stabili delle Forze Armate e della Polizia della Repubblica di Croazia;

b) quanti compongono le loro famiglie, cioé coniugi e figli, anche maggiorenni, se coabitano con i genitori nella stessa casa, come anche i loro parenti ed altre persone che condividano la stessa abitazione;

c) i cadetti delle scuole militari e della Polizia, e coloro che prestano servizio presso gli istituti militari o di Polizia;

d) tutti i fedeli, uomini e donne, membri o meno di un Istituto religioso, che ricoprono stabilmente un ufficio loro affidato dall'Ordinario Militare o con suo consenso.

Articolo 6

1. Tutti coloro che svolgono servizio nell'ambito dell'Ordinariato Militare, come cappellani stabili o come sacerdoti di complemento, nell'esercizio della loro attività pastorale, pur mantenendo la loro condizione propria, si inseriranno nell'ambiente militare e usufruiranno delle strutture esistenti in seno alle Forze Armate della Repubblica di Croazia.

2. I Cappellani e tutti coloro che svolgono attività pastorale nell'Ordinariato Militare eserciteranno il loro servizio nel rispetto delle regole delle Autorità militari e di Polizia, secondo le norme canoniche e secondo le prescrizioni dell'Ordinario Militare.

3. Se qualche membro del Clero dell'Ordinariato Militare dovesse essere soggetto a sanzioni disciplinari di carattere militare, il Superiore gerarchico vi provvederà previo accordo con l'Ordinario Militare; mentre l'Ordinario Militare comunicherà eventuali sanzioni canoniche all'Autorità militare per i provvedimenti del caso.

Articolo 7

L'Ordinario Militare comunicherà liberamente con i cappellani e coloro che svolgono attività pastorale nell'Ordinariato Militare, invierà loro le opportune istruzioni sul servizio religioso, e richiederà loro periodiche relazioni sullo svolgimento del loro ufficio.

Articolo 8

L'Ordinariato Militare avrà sede in Zagreb.

Articolo 9

1. Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni si prenderanno cura del sostentamento materiale del personale dell'Ordinariato Militare.

2. Il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni garantiranno le condizioni materiali necessarie per il funzionamento dell'Ordinariato Militare, in particolare una sede decorosa per l'Ordinario Militare e per la sua Curia, e adeguati luoghi di culto.

Articolo 10

Con successiva intesa tra il Governo della Repubblica di Croazia, rappresentato dai Ministeri competenti, e la Conferenza Episcopale Croata, sarà redatto un Regolamento relativo a questioni più particolareggiate, riguardanti il funzionamento dell'Ordinariato Militare.

Articolo 11

Se sorgesse qualche dubbio nell'interpretazione o nell'applicazione del presente Accordo, le Alte Parti contraenti cercheranno una giusta soluzione per mezzo di una mutua intesa.

Articolo 12

1. Il presente Accordo sarà ratificato secondo le norme legali proprie delle Alte Parti contraenti ed entrerà in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. Nel caso che una delle Alte Parti contraenti consideri che sono mutate radicalmente le circostanze nelle quali si è stipulato il presente Accordo, sarà dato inizio a trattative al fine di aggiornarlo.

Firmato a Zagabria, il 19 Dicembre 1996, in doppio originale, ciascuno in lingua croata e italiana; ambedue i testi sono ugualmente autentici.

Giulio Einaudi dr. Jure Radić
per la Santa Sede za Republiku Hrvatsku

Conventione inter Apostolicam Sedem et Croatiœ Rem Publicam rata habita, die IX mensis Aprilis anno MCMXCVII ratihabitationis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; a quo die Conventio vigere cœpit ad normam articuli XII eiusdem Pactionis.


*A.A.S., vol. LXXXIX (1997), n. 5, pp. 297-302

 

© Copyright 1996 - Libreria Editrice Vaticana

 

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