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SECONDA FASE PREPARATORIA DELLA CSCE (SOTTO-COMMISSIONE I)

INTERVENTO DI MONS. FRANCESCO CANALINI*

Ginevra - Venerdì, 19 luglio 1974





Signor Presidente,

Il 9 ottobre 1973, la delegazione della Santa Sede ha presentato una proposta sulla libertà religiosa, inserita nel contesto del settimo principio, che si sta attualmente redigendo.

Due settimane or sono, ebbi l’onore di richiamare la posizione della mia delegazione sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali. Da allora, i lavori di redazione del principio, seguiti con vivo interesse, sono progrediti e diversi elementi sono entrati nella formulazione provvisoria della parte generale del principio. Debbono ancora essere considerati gli aspetti specifici, alla cui redazione ci si dovrebbe accingere ora, secondo la proposta di struttura presentata all’inizio dal delegato di Iugoslavia e condivisa dalla maggioranza delle delegazioni.

La mia delegazione desidera perciò sottoporre all’esame della Sottocommissione un paio di elementi considerati essenziali. Essi sono: l’esercizio individuale e comunitario della menzionata libertà e la stretta connessione che questa libertà ha con la dignità della persona umana.

Una fede o una convinzione religiosa coinvolge l’uomo nella parte più profonda e più gelosa di se stesso, cioè la coscienza, intesa come capacità umana di giudizio e di libera scelta, e implica una interpretazione trascendente dell’esistenza e delle cose che ci circondano. Essa impegna le persone che vi aderiscono, in alcune opzioni di fondo, ispirando loro determinati comportamenti morali ed orientando le loro attività e i loro rapporti con gli altri. La libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di convinzione, perciò, tocca intimamente la vita di ogni uomo ed è legata strettamente alla dignità della sua persona.

C’è, poi, un aspetto collettivo, connesso con la natura stessa della fede. La fede religiosa, in quanto richiede un’adesione libera, è certamente un valore personale; ma ciò non significa che sia un fatto meramente privato, individuale. C’è un’esigenza insopprimibile di atti, da soli e in comune, che fa si che l’esercizio della libertà religiosa abbia un'estrinsecazione non solo individuale e privata, ma anche eminentemente comunitaria e sociale.

Sono i due concetti che compaiono nella breve frase, che ho istruzioni dalle mie autorità di sottomettere, come applicazione della speciale menzione che le Raccomandazioni Finali di Helsinki fanno a riguardo di questa libertà specifica, con l'auspicio che essa incontri una accoglienza favorevole da parte di tutte le delegazioni:

«Par conséquent ils garantissent le plein exercice, individuellement et en commun (in community with others), de la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction, qui relève étroitement de la dignité de la personne humaine dans ses options fondamentales de la vie».

Grazie, Signor Presidente.

 

 

 

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