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RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI*
quo a die I mensis Ianuarii a.D. MCMXCV nova statuta
comprobantur pro instituto curationis medicae.
Il Santo Padre Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto
Cardinale Segretario di Stato il giorno 7 Novembre 1994, ha approvato il nuovo
Statuto del Fondo Assistenza Sanitaria per il personale degli Organismi ed Enti
gestiti amministrativamente, in modo diretto, dalla Sede Apostolica, anche non
aventi sede nello Stato della città del Vaticano.
Il Santo Padre ha disposto la
promulgazione del suddetto Statuto per mezzo della sua pubblicazione in « Acta
Apostolicae Sedis », stabilendo che esso entri in vigore a decorrere dal 1°
Gennaio 1995.
ANGELO card. SODANO Segretario di Stato
ADNEXUM
Instituti medicae curationis ordinatio
FONDO ASSISTENZA SANITARIA
STATUTO
Art. 1
È costituito nella Città del Vaticano il Fondo Assistenza Sanitaria (F.A.S.)
per il personale degli Organismi ed Enti gestiti amministrativamente, in modo
diretto, dalla Sede Apostolica, anche non aventi sede nello Stato della città
del Vaticano.
Art. 2
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha personalità giuridica ed ha sede nella
città del Vaticano.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ha la rappresentanza
legale.
Art. 3
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria è amministrato dal Consiglio di
Amministrazione sotto la vigilanza della Commissione Cardinalizia
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, integrata dal
Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della città del
Vaticano, qualora non ne sia già membro.
2. Il Consiglio di Amministrazione, presieduto dal Segretario
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, è composto da:
— il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria;
— il Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato della città del Vaticano;
— il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della città del
Vaticano;
— un Membro designato dal Cardinale Segretario di Stato tra il personale in
servizio della Sede Apostolica;
— un Membro designato dal Cardinale Presidente dell'Amministrazione del
Patrimonio della Sede Apostolica;
— un Membro designato dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione
per lo Stato della città del Vaticano;
— un Membro designato dal Prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione
dei Popoli;
— un Membro designato dal Direttore Generale della Radio Vaticana.
3. I Membri del Consiglio di Amministrazione assumono la loro carica una
volta avutane comunicazione da parte del Cardinale Segretario di Stato e durano
in carica per un quinquennio.
4. Il Presidente nomina un Segretario.
5. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente almeno tre volte
l'anno e su richiesta di almeno cinque suoi componenti.
6. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza dei suoi
componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voto spetta al
Presidente la decisione finale.
Art. 4
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo:
a) determina gli indirizzi generali e vigila sull'andamento della gestione
del Fondo;
b) stabilisce i criteri generali in tema di convenzionamento, ratifica o
revoca le convenzioni;
c) determina le tariffe e le modalità relative alle spese di assistenza delle
diverse prestazioni erogabili, nella forma diretta o indiretta, a carico del
Fondo;
d) propone alla Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica eventuali concorsi alle spese di assistenza, a carico
degli assistiti;
e) predispone il bilancio annuale e la relativa relazione da presentare alla
Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica;
f) delibera in merito alla stipula di apposite convenzioni con Enti,
previdenziali e non, anche esterni all'ordinamento vaticano, per esigenze
assistenziali ed assicurative;
g) determina l'ambito delle deleghe da attribuire alla Giunta Esecutiva per
la gestione ordinaria del Fondo.
Art. 5
1. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione è costituita una Giunta
Esecutiva, composta da:
— il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, Presidente;
— un Officiale medico delegato del Direttore dei Servizi Sanitari dello Stato
della Città del Vaticano;
— il Capo dell'Ufficio Legale del Governatorato dello Stato della città del
Vaticano;
— il Membro del Consiglio designato dal Cardinale Presidente
dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
2. La Giunta Esecutiva provvede alla gestione ordinaria del Fondo,
nell'ambito delle deleghe ad essa attribuite dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 6
1. Il Direttore del Fondo Assistenza Sanitaria, scelto tra i laureati in
medicina e chirurgia, è nominato dal Sommo Pontefice.
2. Al Direttore spetta la gestione tecnico-amministrativa in conformità alle
direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e dalla Giunta
Esecutiva. In particolare, il Direttore:
a) è capo dei servizi dell'Ufficio, dei quali propone al Presidente del
Consiglio di Amministrazione la composizione;
b) collabora con il Presidente nella programmazione delle adunanze del
Consiglio di Amministrazione e nella preparazione dei provvedimenti, e ne cura
l'esecuzione;
c) segue lo studio delle proposte relative alla normativa riguardante il
Fondo.
Art. 7
1. Il Collegio dei Sindaci, composto di tre Membri, di cui uno con funzioni.
di Presidente, è nominato dal Cardinale Segretario di Stato su proposta della
Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede
Apostolica integrata dal Cardinale Presidente della Pontificia Commissione per
lo Stato della Città del Vaticano, qualora non ne sia già membro, e dura in
carica tre anni.
2. Il Collegio dei Sindaci è invitato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione.
3. Il Collegio dei Sindaci ha funzione di revisore dei conti ed elabora una
relazione al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
1. Sono iscritti al Fondo Assistenza Sanitaria:
a) i dipendenti di ruolo e a contratto degli Organismi ed Enti di cui
all'art. 1. Al momento della loro assunzione, l'Amministrazione provvede alla
loro iscrizione;
b) gli ex dipendenti titolari di pensione secondo il disposto del successivo
art. 9.
2. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere iscritto al
Fondo Assistenza Sanitaria anche il personale di Organismi ed Enti
indirettamente amministrati dalla Sede Apostolica, su richiesta delle rispettive
Amministrazioni.
3. Possono essere iscritte, su loro richiesta e secondo le modalità
contributive stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le persone autorizzate
a risiedere nello Stato della Città del Vaticano e che non abbiano diritto
all'iscrizione per altro titolo.
4. Sulla base di adeguate motivazioni il Consiglio di Amministrazione, previo
nulla osta della Commissione Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio
della Sede Apostolica, può autorizzare l'iscrizione di altre persone,
definendone le modalità contributive.
5. Le modalità contributive di cui ai commi 3 e 4 non possono essere
inferiori a quanto disposto all'art. 11 n.1, secondo capoverso.
Art. 9
1. L'iscrizione al Fondo è estesa:
a) agli ex dipendenti degli Organismi ed Enti di cui all'art. 8, ai quali
spetti la pensione a decorrere dal periodo immediatamente successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro con detti Organismi ed Enti;
b) agli assistiti aventi diritto a pensione indiretta o di riversibilità al
momento della morte del dipendente o pensionato, alle condizioni di cui al
successivo art. 10.
2. I titolari di pensione di cui alle lettere a) e b) possono rinunciare in
via definitiva all'iscrizione al Fondo.
Art. 10
L'assistenza del Fondo è estesa:
a) ai figli dell'iscritto che non abbiano compiuto i diciotto anni e agli
affidati a norma di legge, durante il periodo di affidamento;
b) ai figli dell'iscritto maggiori di anni diciotto compiuti:
— se studenti, per la durata statutaria del periodo di studi secondari
superiori o di un corso universitario di I o di II livello (diploma
universitario o laurea), o di studi riconosciuti come equivalenti dalla Sede
Apostolica;
— senza limiti di età quando, a giudizio insindacabile del Collegio Medico
nominato dalla Direzione dei Servizi Sanitari dello Stato della città del
Vaticano, siano riconosciuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro
proficuo, regolare e continuativo;
c) al coniuge, ai genitori ovvero ad un fratello o ad una sorella, celibe o
nubile o in condizione di vedovanza, conviventi con l'iscritto, se non
dispongono di redditi da qualsiasi attività lavorativa o da altro cespite
economico o da pensione superiore al 50% della retribuzione iniziale (stipendio
base + ASI) del I livello funzionale retributivo, quale previsto dalle apposite
tabelle per il personale della Sede Apostolica.
Art. 11
1. Per gli iscritti dipendenti in servizio, il Fondo è alimentato:
a) dal contributo dell'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende, nella
misura del 4,50% della retribuzione, attualmente composta da stipendio base,
scatti biennali ed aggiunta di indicizzazione per tredici mensilità, nonchè
dall'eventuale indennità fissa per responsabilità dirigenziale;
b) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della retribuzione
ordinaria, come specificato nella lettera a);
c) da eventuali elargizioni. I contributi di cui alle lettere a) e b) non
potranno essere in alcun caso inferiori a quelli derivanti dall'applicazione
della retribuzione ordinaria del I livello, comprensiva stibendio base ed
aggiunta speciale di indicizzazione.
L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende esegue la ritenuta del
contributo dovuto e ne effettua il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria
unitamente alla propria quota contributiva entro dieci giorni dall'avvenuto
pagamento della retribuzione.
2. Per gli iscritti che beneficiano di pensione vaticana o di altri Enti
diretta, indiretta o di riversibilità, il Fondo è alimentato:
a) Per il titolare di pensione vaticana:
1) dal contributo dell'Amministrazione dalla quale il dipendente o dante
causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza, nella misura del
4,5% della pensione diretta, indiretta o di riversibilità per tredici mensilità;
2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come
specificato al punto
1). Il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria della quota contributiva
dell'Amministrazione e della quota contributiva del pensionato ritenuta
dall'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Gestione Fondo
Pensioni, è effettuato entro dieci giorni dal pagamento della pensione.
b) Per il titolare di pensione di altri Enti:
1) dal contributo dell'Amministrazione dalla quale il dipendente o dante
causa apparteneva al momento del collocamento in quiescenza nella misura del
4,5% della pensione diretta, indiretta o di riversibilità per tredici mensilità;
2) dal contributo dell'iscritto nella misura del 2% della pensione, come
specificato al punto 1), da versarsi semestralmente da parte dell'iscritto alle
Amministrazioni di cui al precedente punto 1). L'Amministrazione effettua
semestralmente il versamento al Fondo Assistenza Sanitaria della propria quota
contributiva e della quota contributiva dell'iscritto.
3. Variazioni delle aliquote contributive di cui ai numeri 1 e 2 possono
essere disposte dal Segretario di Stato, su proposta della Commissione
Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica.
Art. 12
1. Il Fondo Assistenza Sanitaria ha bilancio proprio e propria contabilità.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. La relazione e il bilancio dell'esercizio, predisposti dal Consiglio di
Amministrazione entro il mese di marzo, sono presentati alla Commissione
Cardinalizia dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica,
corredati dalla relazione del Collegio dei Sindaci.
4. Il bilancio annuale viene presentato anche alla Prefettura per gli Affari
Economici della Santa Sede.
5. Il servizio di cassa è affidato all'Amministrazione del Patrimonio della
Sede Apostolica.
Art. 13
1. L'eventuale avanzo di bilancio è destinato al fondo di riserva.
2. Per la copertura dell'eventuale disavanzo è utilizzato il fondo di
riserva.
3. Qualora questo risulti insufficiente si provvede con contributi
straordinari da parte delle varie Amministrazioni in misura proporzionale ai
rispettivi contributi ordinari corrisposti durante l'anno.
Art. 14
1. Il Fondo, in conformità con il Regolamento, provvede:
a) ad erogare, in caso di malattia, l'assistenza medico-chirurgica;
b) ad erogare, in caso di gravidanza, l'assistenza ostetrica;
c) alle prestazioni odontoiatriche, limitatamente alla terapia conservativa;
d) alla somministrazione di farmaci, in conformità al proprio repertorio;
e) alla corresponsione di contributi, per le prestazioni integrative, in
rapporto alle risorse disponibili.
2. Non danno diritto all'assistenza:
a) le malattie dolosamente contratte o aggravate;
b) gli interventi e le applicazioni di carattere estetico.
Art. 15
1. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Fondò Assistenza Sanitaria in
forma diretta o indiretta:
— in forma diretta dagli Ambulatori del Governatorato dello Stato della città
del Vaticalgo ovvero da Centri o Medici convenzionati esterni;
— in forma indiretta, da Centri o Medici non convenzionati.
2. Negli Ambulatori del Governatorato dello Stato della città del Vaticano le
prestazioni sanitarie agli assistiti del Fondo vengono erogate sotto la
vigilanza della Direzione dei Servizi Sanitari.
Art. 16
1. Le prestazioni del Fondo iniziano all'atto dell'assunzione per le persone
di cui all'art. 8, n. 1 lettera a), e all'atto dell'iscrizione per le altre
persone.
2. Le prestazioni terminano alla cessazione del rapporto di lavoro qualora
non sia maturato il diritto alla pensione.
3. In caso di cessazione del rapporto di lavoro a motivo dell'infermità,
senza che sia maturato il diritto alla pensione, le prestazioni continuano per
sei mesi a far tempo dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 17
L'iscritto è tenuto a denunciare al Fondo lo stato di malattia, che richieda
un'assistenza medico-chirurgica, propria o dei suoi familiari, entro tre giorni
dall'inizio della malattia. Tale obbligo, inderogabile, per ogni forma di
ricovero, salvo cause di forza maggiore, non sussiste quando l'infermo si serve
degli ambulatori interni o di medici convenzionati esterni per l'assistenza
domiciliare.
Art. 18
Per i ricoveri ospedalieri o in casa di cura, per le prestazioni
specialistiche e gli accertamenti esterni, sia in caso di assistenza in forma
diretta che indiretta, occorre la preventiva autorizzazione dell'Ufficio del
Fondo.
Art. 19
1. Le prestazioni del Fondo a favore degli assistiti sono gratuite se
effettuate con i mezzi sanitari direttamente forniti dal Fondo, fatto salvo il
concorso di cui all'art. 4 lettera d).
2. Qualora l'assistito intenda servirsi dell'assistenza indiretta, il Fondo
concorre alla spesa nella misura prevista dall'art. 4 lettera c).
Art. 20
Per le malattie ad andamento cronico comportanti lungodegenze, il Consiglio
di Amministrazione può deliberare, su proposta del Direttore del Fondo, la
concessione di contributi per l'assistenza di ricovero o infermieristica in
relazione alle disponibilità finanziarie.
Art. 21
1. Le prestazioni integrative di cui all'art. 14 lettera e) comprendono:
a) protesi dentarie, interventi di paradontologia, terapia ortodontica;
b) protesi oculari;
c) protesi e presidi vari;
d) prestazioni infermieristiche.
2. Le prestazioni debbono essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio del
Fondo.
3. La misura del contributo è stabilita dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 22
Il Fondo provvede agli accertamenti di controllo a mezzo di medici propri o
della Direzione dei Servizi Sanitari.
Art. 23
1. Per il prelevamento dei medicinali o di altri mezzi terapeutici, in caso
di assistenza in forma diretta, l'iscritto deve servirsi della Farmacia Vaticana
o di altra farmacia convenzionata.
2. Per l'acquisto di medicinali, in caso di assistenza in forma indiretta, il
Fondo provvede al rimborso del 70% del costo.
Art. 24
2. Le spese sostenute dal Fondo Assistenza Sanitaria per infortunio o
malattia riconosciuti dipendenti da causa di servizio sono a carico delle
Amministrazioni di appartenenza dell'iscritto. .
Art. 25
1. Nel caso di malattia causata o aggravata da fatto doloso o colposo di
terzi, l'assistito fruisce delle prestazioni impegnandosi:
a) a preservare il diritto di surrogazione del Fondo Assistenza Sanitaria nei
confronti dei responsabili del fatto doloso o colposo nei termini di legge;
b) a rimettere al Fondo l'eventuale importo percepito a titolo di
risarcimento fino alla concorrenza delle spese di assistenza medico-chirurgica
sostenute o da sostenersi dal Fondo stesso in previsione della completa
guarigione.
2. Il Fondo Assistenza Sanitaria si riserva, qualora necessario, l'azione di
surroga nei confronti del responsabile per il recupero delle spese sostenute o
da sostenere.
Art. 26
1. Gli eventuali reclami da parte degli iscritti debbono essere presentati al
Consiglio di Amministrazione, il quale delibera in merito.
2. Contro la decisione del Consiglio è ammesso il ricorso alla Commissione
Cardinalizia.
3. La decisione pronunziata dalla Commissione Cardinalizia è definitiva.
Norme transitorie
Art. 27
Per coloro i quali non possono più essere assistiti dal Fondo in base alle
presenti norme, le prestazioni continuano per trenta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle medesime.
Città del Vaticano, 7 novembre 1994
*A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 1, pp. 92-102
© Copyright 1994- Libreria Editrice Vaticana
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