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SECRETARIA STATUS
DECRETUM
quo laicis Officii moderatoribus et iisdem aequiparatis
officialibus praemium quoddam omnibus mensibus persolvitur.
INDENNITÀ FISSA DI FUNZIONE PER I CAPI-UFFICIO / CAPO-SERVIZIO
LAICI
Art. 1
Per i dipendenti laici di X livello, nominati Capo-Ufficio o Capo-Servizio,
alle dipendenze della Curia Romana, dello Stato della Città del Vaticano, della
Radio Vaticana e degli Organismi o Enti esistenti e futuri anche non aventi sede
nello Stato della Città del Vaticano, gestiti amministrativamente in modo
diretto dalla Sede Apostolica, è istituita una indennità fissa di funzione, nei
periodi di effettivo espletamento delle loro specifiche funzioni, in relazione
alla loro particolare responsabilità e disponibilità anche temporale.
Detta indennità di funzione non compete ad altri dipendenti ancorché
equiparati a Capo-Ufficio o Capo-Servizio dai rispettivi Regolamenti per il
Personale.
Art. 2
La predetta indennità è stabilita nella misura di L. 600.000 (seicentomila).
L'erogazione della indennità di funzione avverrà in uno con la retribuzione
mensile per tredici mensilità.
Art. 3
Detta indennità cessa con il cessare della funzione e non spetta in caso di
sospensione e/o interruzione dell'espletamento delle funzioni di Capo-Ufficio o
Capo-Servizio per periodi superiori ad un mese.
Art. 4
L'indennità di funzione di cui all'Art. 2 è incrementata ogni anno di un
importo pari al prodotto del valore iniziale dell'indennità per la variazione
percentuale dell'indice generale della città di Roma dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, del mese di dicembre
dell'anno appena trascorso rispetto al mese di dicembre dell'anno che lo
precede; tale meccanismo è pienamente operativo fino ad un tetto massimo di
variazione annuale del 7% del predetto indice ISTAT; al di sopra di tale tetto
il meccanismo continuerà ad operare nel limite prestabilito del 7% annuo per il
tempo necessario alla sua ristrutturazione.
Art. 5
L'indennità di funzione, per i periodi in cui è stata effettivamente
corrisposta in relazione al precedente Art. 3 (cf. Artt. 8 e 11 del Regolamento
Pensioni), è utile ai fini dei trattamenti previdenziali ed assistenziali
vigenti in conformità alle rispettive normative per le quali è equiparata a
tutti gli effetti alla indennità fissa per responsabilità dirigenziale.
Art. 6
Nel caso in cui la suddetta indennità fissa non sia stata corrisposta nell'ultimo
quinquennio precedente il collocamento in quiescenza, la medesima indennità non
entra nel computo del trattamento pensionistico né in quello della liquidazione.
Qualora nell'ultimo quinquennio si sia verificata la attribuzione
dell'indennità, la stessa entra nel calcolo della pensione e della liquidazione,
in conformità all'Art. 11, lett. a) del Regolamento Pensioni.
Art. 7
In relazione alla sua natura, l'indennità fissa di funzione è sostitutiva di
qualunque compenso per prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro e
sostituisce ed assorbe ogni altro compenso eventualmente percepito, al di fuori
di retribuzione di base, ASI e bienni, dai Capo-Ufficio o Capo-Servizio alla
data di entrata in vigore della presente normativa.
Qualora la differenza tra la misura della indennità di cui all'Art. 2 e la
somma di ogni altro compenso percepito dai Capi-Ufficio o Capo-Servizio nel
periodo antecedente alla data di entrata in vigore della presente normativa,
risulti negativa, viene conservata agli interessati tale differenza da
riassorbirsi progressivamente mediante compensazione degli incrementi derivanti
da futuri miglioramenti retributivi, indicizzazioni incluse, in misura pari a
due terzi degli incrementi stessi.
La differenza di cui al capoverso precedente non ha effetto ai fini dei
trattamenti previdenziali e assistenziali.
Art. 8
Le presenti norme entreranno in vigore dal 1° Ottobre 1995.
ANGELO card. SODANO
*A.A.S., vol. LXXXVII (1995), n. 9, pp. 813-815
© Copyright 1994- Libreria Editrice Vaticana
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