Osservazioni sulla
"Dichiarazione Universale sul Genoma Umano e i Diritti dell'Uomo"
(Parigi, 11 novembre 1997)
La Santa Sede ritiene importante questo strumento internazionale sul
genoma umano e i diritti dell'uomo. Di fronte ai rapidi progressi della
scienza e della tecnica, con le loro promesse e i loro rischi, l'UNESCO ha
voluto affermare che questo ambito richiede regole, proclamando, per la
prima volta, con una Dichiarazione solenne, l'esigenza di proteggere il
genoma umano anche per il bene delle generazioni future, insieme con i
diritti e la dignità degli esseri umani, la libertà della
ricerca e le esigenze della solidarietà.
Molti elementi appaiono decisamente apprezzabili: così, tra gli
altri, il rifiuto di ogni riduzionismo genetico (art. 2b e 3),
l'affermazione della preminenza del rispetto della persona umana sulla
ricerca (art. 10), il rifiuto di discriminazioni (art. 6), la
confidenzialità dei dati (art. 7), la promozione di comitati etici
indipendenti (art. 16), l'impegno degli Stati a promuovere l'educazione
alla bioetica ed un dibattito aperto anche alle correnti religiose (art.
20 e 21). E' interessante, infine, che sia prevista una procedura per il
seguito dell'applicazione della Dichiarazione (art. 24).
Proprio per l'importanza di questo documento, la Santa Sede ritiene
doveroso far presenti alcune osservazioni, relative ad elementi
fondamentali di questa Dichiarazione, che chiede agli Stati di applicare i
principi che essa enuncia (art. 22).
Relazione fra dignità umana e genoma umano
Nell'art. 1, si afferma che "il genoma umano sottende l'unità
fondamentale di tutti i membri della famiglia umana, come pure il
riconoscimento della loro dignità e della loro diversità":
il testo, com'è formulato, sembrerebbe significare che l'essere
umano trova il fondamento della propria dignità nel genoma. In
realtà, è la dignità dell'uomo e l'unità della
famiglia umana che conferiscono al genoma umano il suo valore ed esigono
che esso sia protetto in modo particolare.
Applicazione della nozione di "patrimonio dell'umanità"
al genoma umano
La seconda parte dell'art. 1 afferma: "In un senso simbolico, esso è
il patrimonio dell'umanità". Secondo la "Nota esplicativa"
(N· 20) questa formula intende significare la responsabilità
dell'umanità intera, escludendo comunque un'inaccettabile
appropriazione collettiva. La frase resta tuttavia vaga e poco chiara;
sarebbe meglio, evitando nozioni come "patrimonio dell'umanità",
affermare che "L'umanità intera ha la responsabilità
particolare di proteggere il genoma umano".
Il genoma, inoltre, ha due dimensioni: una generale, in quanto è
una caratteristica di tutti coloro che appartengono alla specie umana, e
un'altra individuale, in quanto è differente per ogni essere umano,
che lo riceve dai suoi genitori al momento della concezione: è in
quest'ultimo senso che si parla comunemente di un "patrimonio
genetico" dell'essere umano. Sembra evidente che è a questo "patrimonio"
che si deve applicare una protezione giuridica fondamentale, poiché
questo "patrimonio" appartiene concretamente e singolarmente a
ciascun essere umano.
Consenso libero ed informato
L'art. 5a tratta dei diritti di chi è sottoposto ad "una
ricerca, un trattamento od una diagnosi" sul proprio genoma.
Nell'elaborazione di norme concrete, potrebbe essere conveniente
distinguere tra ricerca, trattamento o diagnosi, in quanto richiedono
interventi di natura differente.
L'art. 5e dà indicazioni per una ricerca sul genoma di una
persona che non sia in grado di esprimere il proprio consenso. Quanto al
caso in cui questa ricerca sia effettuata senza beneficio diretto per la
salute del soggetto, ma nell'interesse di terzi, si prevede che detta
ricerca non possa essere effettuata che "a titolo eccezionale, con il
più grande ritegno". Considerando che si tratta di una
ricerca, perciò un intervento molto limitato sul paziente, ciò
può essere consentito, a condizione che "ciò non sia
altrimenti possibile" e, se il soggetto non è capace di dare
il consenso, siano previste ulteriori condizioni: rischio minimo, consenso
degli aventi diritto, sicuro vantaggio per la salute di soggetti della
stessa categoria, mancanza di altre risorse e possibilità di
ricerca.
Conoscenza dei risultati di un esame genetico
L'art. 5c afferma il rispetto del diritto di ciascuno a decidere di
conoscere o no i risultati di un esame genetico. E' da tener presente che
il diritto del singolo interessato a questo riguardo non può essere
assoluto: occorre tener conto dei casi in cui questa conoscenza comporta
conseguenze per la salute di altre persone (ad es., familiari).
Inoltre, sarebbe opportuno affermare l'esigenza che l'informazione sui
risultati di test sia accompagnata da una "consulenza genetica"
professionale.
Obiezione di coscienza per ricercatori e operatori sanitari
L'art. 10 - "Nessuna ricerca concernente il genoma umano, né
le sue applicazioni [...] dovrebbe prevalere sul rispetto dei diritti
dell'uomo, delle libertà fondamentali e della dignità degli
individui o, se del caso, dei gruppi di individui" - è molto
opportuno. Sarebbe auspicabile aggiungere il rispetto dell'eventuale
obiezione di coscienza dei ricercatori e dei sanitari, così che
alle persone che operano in questi settori sia riconosciuto il diritto di
rifiutare, per motivi di coscienza, di effettuare interventi sul genoma
umano.
Rifiuto della clonazione umana
L'art. 11 afferma che la clonazione finalizzata alla riproduzione di
esseri umani è una pratica contraria alla dignità umana, e
non dev'essere permessa. Questa formulazione, purtroppo, non esclude la
clonazione umana, pure inaccettabile, per altri fini, ad es. di ricerca o
terapeutici.
Libertà di ricerca
L'art. 12b riconosce giustamente che "la libertà di ricerca
[...] procede dalla libertà di pensiero". E', questa, una
condizione necessaria, ma non sufficiente, in quanto per condurre una
ricerca in modo veramente libero, occorre garantire, allo stesso modo,
anche la libertà di coscienza e di religione. D'altra parte, la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (art. 18) e il Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici (art. 18) pongono
sullo stesso piano la libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Sarebbe dunque auspicabile aggiungere, laddove si parli della
libertà di pensiero a proposito della libertà della ricerca,
anche le parole "libertà di coscienza e di religione".
Ricerche per la prevenzione di malattie genetiche
L'art. 17 incoraggia gli Stati a sviluppare le ricerche tendenti, tra
l'altro, a "prevenire" le malattie genetiche. Occorre tener
presente che la "prevenzione" può essere intesa in vari
modi. La Santa Sede è contraria a strategie di depistaggio di
anomalie fetali orientate ad una selezione dei nascituri in base a criteri
genetici.
Assenza di riferimenti all'embrione ed al feto
La Dichiarazione si limita, intenzionalmente, al genoma umano. Così,
non definisce i titolari dei diritti che essa proclama; non afferma che
essi sono di ogni essere umano sin dal momento in cui è individuato
da un patrimonio genetico proprio. Sono assenti, inoltre, riferimenti
all'embrione ed al feto. La questione è delicata, specie a
proposito dell'embrione nei primi 6-7 giorni di vita. Il fatto che gli
esseri umani non nati e gli embrioni umani non siano esplicitamente
protetti apre la porta, in modo particolare nel campo degli interventi
genetici, alle discriminazioni ed alle violazioni della dignità
umana, che la Dichiarazione intende, per altro, bandire.
24 maggio 1998