TRIBUNALE
DELLA ROTA ROMANA
Ebbe origine dalla Cancelleria
Apostolica, nella quale dopo il Cancelliere (poi Vice-Cancelliere) venivano l'auditor
contradictorum ed i cappellani. A questi, prima caso per caso e poi
stabilmente, era affidata l'istruzione delle cause (auditores causarum
curiae domini papae); ma Innocenzo III diede loro anche il potere di
pronunziare la sentenza. Con Innocenzo IV e il primo Concilio di Lione i
cappellani formarono un tribunale stabile; Giovanni XXIII assegnò ad esso una
sede particolare e nel 1331 con la Cost. Ratio iuris lo disciplinò con
uno speciale regolamento.
Il nome Rota deriva probabilmente
dal recinto circolare in cui si adunavano o sedevano gli Uditori per giudicare
le cause.Sisto IV (1472) fissò a 12 il numero dei Cappellani Uditori.
Benedetto XIV determinò definitivamente la competenza del tribunale con la
Cost. Iustitiae et pacis nel 1747.
L'elezione degli uditori fu sempre
riservata al Papa; ma fu concesso anche ad alcune Nazioni il diritto di
nominare qualche uditore; così due ne nominò la Spagna, uno la Germania e
uno la Francia; Bologna, Milano, Venezia, Ferrara, Perugia ebbero pure il
privilegio di nominare ciascuna un uditore. Dovevano essere doctores iuris
famosi oltre che distinti per prudenza e integrità di vita.
Da Gregorio XVI (1834) la Rota fu
anche tribunale di appello per lo Stato Pontificio, mentre le cause pertinenti
il foro ecclesiastico, di preferenza venivano decise dalle Congregazioni.
Nel 1870 l'attività della Rota
Romana quasi cessò; ma San Pio X con la Cost. Sapienti Consilio (29
giu. 1908) la ricostituì. Furono pubblicate la Lex propria S. R. Rotae et
Signaturae Apostolicae (1908) e le Regulae servandae apud S. R. Rotae
Tribunal (1910), rinnovate poi dalle Normae S. R. Rotae Tribunalis
(1 sett. 1934). Le Norme vigenti sono state approvate e promulgate da Giovanni
Paolo II il 7 febb. 1994, ed in vigore dal 1 ott. 1994. La Rota giudica per
turni di tre uditori o videntibus omnibus. Essenzialmente è Tribunale
di appello (can. 1444, § 1, 2) e giudica: a) in seconda istanza, le
cause definite dai Tribunali ordinari di primo grado e deferite alla Santa
Sede per legittimo appello; b) in terza ed ulteriore istanza, le cause
trattate già in appello dalla stessa Rota o da altro Tribunale ecclesiastico
d'appello. E' anche Tribunale d'appello per il Tribunale Ecclesiastico della
Città del Vaticano (Motu Proprio Quo civium del 21 nov. 1987, art. 7).
Giudica però anche in prima istanza le cause espressamente ad essa riservate
a tenore del can. 1405 § 3 e quelle che vengono ad essa affidate da parte del
Sommo Pontefice a norma del can. 1444 § 3 o avocate dal Decano della Rota
ROmana a norma dell'art. 52 delle Norme del Medesimo Tribunale.
STUDIO ROTALE
Lo «Studio» esistente presso la
Rota Romana ha per scopo la formazione degli Avvocati Rotali e dei futuri
Giudici, Promotori di Giustizia e Difensori del Vincolo nel foro
ecclesiastico. Lo «Studio» è sotto la direzione del Decano. L'intero corso,
necessario per il conseguimento del titolo di Avvocato Rotale, consta di tre
anni. (Decreto Nihil antiquius dell'8 giu. 1945, A.A.S., vol. XXXVII,
pp. 193 ss.).
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