Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica
Articolo 172.
Spetta a questo ufficio di amministrare i beni di proprietà della Santa Sede, destinati a fornire fondi necessari all'adempimento delle funzioni della Curia romana.
Articolo 173.
L'Ufficio è presieduto da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, e consta di due sezioni, quella ordinaria e quella straordinaria, sotto la guida di un prelato segretario.
Articolo 174.
La Sezione ordinaria amministra i beni che le sono affidati, avvalendosi, quando sia opportuno, della collaborazione di esperti; cura la gestione del personale della Santa Sede; sovraintende alla direzione amministrativa degli enti che fanno capo ad essa; provvede a quanto è necessario per l'attività ordinaria dei dicasteri; cura la contabilità e redige il bilancio consuntivo, e preventivo.
Articolo 175.
La Sezione straordinaria amministra i beni mobili propri e quelli ad essa affidati da altri enti della Santa Sede.