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COSTITUZIONE APOSTOLICA PASTOR BONUS SULLA CURIA ROMANA
PREFETTURA DEGLI AFFARI
art. 176 Spetta alla Prefettura la vigilanza ed il controllo sulle Amministrazioni che dipendono dalla Santa Sede o che ad essa fanno capo, quale che sia l'autonomia di cui possano godere. art. 177 La Prefettura è presieduta da un Cardinale, assistito da un determinato numero di Cardinali, con la collaborazione di un Prelato Segretario e di un Ragioniere Generale. art. 178 § 1. Esamina le relazioni circa lo stato patrimoniale ed economico, nonché i bilanci consuntivi e preventivi delle Amministrazioni di cui allo art. 176, controllando, se lo ritiene opportuno, scritture contabili e documenti. § 2. Redige il preventivo ed il bilancio consolidato della Santa Sede e li sottopone all'approvazione della Superiore Autorità entro i tempi stabiliti. art. 179 § 1. Esercita la vigilanza circa le iniziative economiche delle Amministrazioni; esprime il parere circa i progetti di maggior importanza. § 2. Indaga circa i danni, che in qualsiasi maniera siano stati apportati al patrimonio della Santa Sede, al fine di promuovere azioni penali o civili, se sarà necessario, presso i competenti Tribunali.
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