Colloquio con il promotore Nicola Picardi

Collaborazione internazionale
per garantire
giustizia e sicurezza

Nicola Gori


Otto giorni per portare a compimento una causa civile. Il contenzioso penale è pressoché inesistente. Un record invidiabile nell'amministrazione della giustizia in ambito internazionale. Lo detiene forse il più piccolo tribunale del mondo, quello dello Stato della Città del Vaticano. "Ma - dice Nicola Picardi, promotore di giustizia nell'intervista a L'Osservatore Romano - non è vera gloria:  le cause nel 2007 sono state solo 1500. Se poi consideriamo che la nostra particolare  natura  ci  porta ad occuparci anche di cause trasnazionali allora l'indice sale".

Ci può dare qualche dato sull'attività giudiziaria del 2007?

C'è stato sicuramente notevole un aumento del contenzioso civile. Per quanto riguarda queste cause sono passate nell'ultimo anno da 341 a 582, quelle penali sono leggermente scese da 486 a 472, calcolando che siamo passati da un totale di 1150 a 1500 cause. Questo aumento del contenzioso e, quindi aumento del lavoro, va valutato con i criteri adottati nei vari stati europei, dove si tiene conto della popolazione. In conclusione di ciò, per esempio in Italia abbiamo un contenzioso penale molto ridotto, perché arriva come percentuale al 4,3% della popolazione - circa 57.000.000 di abitanti - mentre il contenzioso civile è al 7%. Nella Città del Vaticano il confronto non è plausibile:  dato che ci sono appena 492 abitanti, avremmo addirittura un contenzioso civile del 188 % e uno penale del 95%! Ovvio che le cose non funzionano così. Purtroppo, dobbiamo considerare che il Vaticano è un'enclave, dove non contano soltanto i cittadini, ma anche tutti quelli che entrano ed escono. Coloro che transitano come pellegrini e turisti ogni anno nella Basilica e nei musei vaticani sono 18.000.000. Se consideriamo queste percentuali, allora vediamo che il contenzioso vaticano è molto basso, addirittura lo zero e qualcosa per cento.

Già nel passato lei ha denunciato la lentezza dei processi. Cosa è stato fatto per ovviare a questi ripetuti appelli?

Per vedere come funziona la giustizia in Vaticano occorre verificare il rapporto di estinzione e quello di durata. In questo momento, il tribunale è in grado di smaltire quasi tutto il contenzioso di tutte le cause che vengono proposte. Quindi, il rapporto di ricambio è del tutto positivo. Il rapporto di durata è il problema fondamentale. Quanto durano? L'anno scorso la durata delle cause civili era di 18,8 giorni, mentre oggi è di 8,4 giorni:  notiamo quindi una forte riduzione. Questa è una cosa eccezionale in confronto agli altri stati. Il risultato però va corretto, perché vi sono 15 cause civili in contenzioso che durano da 3.163 giorni, abbassando quindi la funzionalità di tutto il processo. Questo fenomeno mutatis mutandis si ripercuote anche nel penale. La causa va cercata nella transnazionalità, perché nel Vaticano le cause domestiche sono una minima parte.

A che livello è la collaborazione tra magistratura vaticana e quella di altri paesi?

Oggi non è possibile affrontare realisticamente il problema della giurisdizione senza tener conto dei vincoli di interdipendenza dei sistemi giudiziari. Non è possibile prescindere dalla collaborazione con le autorità giudiziarie di altri stati. Se questo vale per tutti, ciò vale tanto più per noi, che siamo un'enclave introdotta nello stato italiano, ma con rapporti in tutto il mondo. In altre parole le controversie che caratterizzano il contenzioso vaticano sono di carattere transnazionale. Questo ufficio ha sempre detto che occorre ricorrere ad accordi di natura giudiziaria e cercare di trovare delle forme di collaborazione. Finora non  ci  sono  stati  grandi risultati su questo piano nonostante le nostre richieste degli ultimi anni. Però abbiamo trovato un sistema procedendo nello stipulare accordi amichevoli con colleghi stranieri.

Si tratta di una collaborazione che investe anche altri settori?

Nel contesto europeo oggi si tende a favorire i rapporti diretti tra magistrati di diversi stati, pur con delle salvaguardie, e con delle attenzioni a seconda dei casi, perché si arriva addirittura al disconoscimento reciproco se non addirittura all'esecuzione del provvedimento di uno stato in un altro stato. Noi di convenzioni di questo tipo ne abbiamo una sola:  la convenzione sulle notifiche in materia civile e in materia commerciale che risale al 1932. Questa convenzione stabilisce che il promotore di giustizia e i procuratori della repubblica sono i destinatari, cioè chi vuol notificare un atto in Vaticano va dal procuratore della repubblica. Egli l'autorizza e invia al promotore di giustizia, il quale autorizza la notifica ed essa ha valore. Le notifiche richieste fuori dalla convenzione commerciale vanno fatte per via diplomatica. Non si parla più di giorni, ma di mesi e addirittura di anni. Questo porta la lunghezza di alcuni procedimenti in attesa di rogatorie internazionali, che fanno passare dagli otto giorni ai 3.000. La collaborazione internazionale non può limitarsi però solo all'ambito processuale. Io insisto nel dire che si deve estendere sempre più l'ambito informativo, investigativo e di polizia. Qui c'è il problema del terrorismo internazionale, particolarmente attuale in questo periodo. Esiste in Vaticano un comitato di sicurezza preposto, organismo che opera dal 1999, e che è stato rinnovato nel 2005. Esso è presieduto da un magistrato che ha dato e sta dando un grosso contributo per risolvere questo problema. Finora i problemi non si sono posti.

Quali sono le leggi che si applicano nello Stato della Città del Vaticano e quali leggi hanno dato dei problemi in questo ultimo periodo?

Dobbiamo distinguere; quando venne stipulato l'accordo nel Vaticano, si arrivò a una conclusione, cioè che veniva recepita tutta la legislazione vigente in Italia all'epoca. Siamo nel 1929, quindi alla legislazione prefascista. Siamo in presenza di una serie di leggi, soprattutto di codici, dell'età liberale. Successivamente, il codice di procedura civile ha dato dei problemi e quindi è stato riformato da Pio XII nel 1947. La legge sull'ordinamento giudiziario è stata riformata ancora nel 1986. Da parte civile l'ordinamento giudiziario non sta dando problemi. Per quanto riguarda la procedura penale abbiamo un codice del 1913, che ha veramente una persistenza e una validità, anche perché è stato redatto da un famoso magistrato italiano dell'epoca, Ludovico Mortara, e non crea problemi.
Discorso diverso va fatto per gli altri codici. Noi abbiamo un codice penale importante:  il codice Zanardelli che però risale al 1884. Questo codice non contempla per esempio la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Quest'anno abbiamo avuto un caso di spaccio e di uso di sostanze stupefacenti. Non avevamo la legge che sancisse in qualche modo questo grave reato. Il promotore di giustizia si è avvalso dell'art. 23 della legge fondamentale, la legge n. 2 sulle fonti, la quale dice che se non risultano norme penali applicabili e se manca una legge speciale, ma esiste un fatto che offende i principi della religione, della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza delle persone, il giudice può applicare una pena con ammenda o l'arresto. Questo articolo 23 non era mai stato applicato. Si è stabilito che l'interpretazione da parte del giudice costituisce un elemento portante del sistema penale e quindi il principio di legalità va visto anche alla luce dell'interpretazione giudiziaria. La nostra fu una sentenza importante, che risale al 6 ottobre 2007. Non si è toccato il principio di legalità, non si è toccata la riserva di legge, la sufficienza o la determinatezza della fattispecie penale, l'irretroattività della legge penale, e si è fatto un grosso sforzo interpretativo alla luce anche di questi precedenti. L'ufficio del promotore di giustizia non può che condividere questo indirizzo perché fra l'altro il tribunale ha evitato che si creasse una carenza legislativa che poteva far diventare il territorio vaticano una zona franca, proprio in una realtà così delicato quale lo spaccio degli stupefacenti. Non possiamo però esimerci dal segnalare  al  potere  legislativo  la  sanzione ridicola, una sanzione di sei mesi, un arresto di soli sei mesi. Le pene sono molto maggiori negli altri stati per questi reati.

Un tema di attualità:  la nuova legge del dicembre 2007 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa legge - varata il 10 dicembre 2007 e entrata in vigore il 1° gennaio 2008 - è molto diversa da quella italiana, che è stata appesantita da troppi meccanismi burocratici ed eccessive previsioni sanzionatori. La normativa vaticana istituisce invece un nuovo servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro e predispone periodicamente un documento per valutare i rischi e i parametri di massima delle specifiche misure di protezione e prevenzione. Questa legge andrà perfezionata da un regolamento che richiede emanazione e probabilmente speriamo si risolva così questo delicato problema.

Ci sono novità nella collaborazione tra Vaticano e organi giudiziari italiani? E con il nuovo trattato di Schengen?

Occorre senza dubbio valorizzare gli scambi informativi tra gli organi di polizia e di investigazione degli altri paesi. Noi abbiamo parlato di Schengen, ora il problema sembra superato, perché la Gendarmeria vaticana nel novembre 2006 ha partecipato a un primo incontro con i capi delle strutture di polizia dei 56 paesi aderenti dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) e ormai si sta profilando e realizzando un inserimento della nostra Gendarmeria nell'Interpol, che sarà un grosso successo e una forma di garanzia per il futuro e per la tranquillità nella organizzazione.



(©L'Osservatore Romano 12 gennaio 2008)
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