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COLLEGIO CARDINALIZIO

 

Note storiche

I Cardinali sorti dai presbiteri dei venticinque titoli o chiese quasi parrocchiali di Roma, dai sette (poi 14) diaconi regionali e sei diaconi palatini e dai sette (sec. XII: 6) Vescovi suburbicari, furono consiglieri e cooperatori del Papa. Dal 1150 formarono il Collegio Cardinalizio con un Decano, che è il Vescovo di Ostia, e un Camerlengo quale amministratore dei beni. Dall'anno 1059 sono elettori esclusivi del Papa. Nel secolo XII incominciarono ad essere nominati Cardinali anche prelati residenti fuori di ROma. Precedono dal sec. XII ai Vescovi ed Arcivescovi, dal sec. XV anche ai Patriarchi (Bolla Non mediocri di Eugenio IV, anno 1439); hanno, anche se semplici sacerdoti, voto nei concili. Il numero, nei secoli XIII-XV ordinariamente non superiore ai trenta, fu da Sisto V, anno 1586 (Cost. Postquam verus, 3 dic. 1586), fissato a 70 (6 Cardinali Vescovi, 50 Cardinali Preti, 14 Cardinali Diaconi). I Cardinali appartengono alle varie Congregazioni romane; sono considerati Principi del sangue, col titolo di Eminenza; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono a tutti gli effetti cittadini della medesima (Tratt. Lat., art. 21). Nel Concistoro Segreto del 15 dic. 1958 (A.A.S., anno 1958, vol. XXV, pag. 987), il Beato Giovanni XXIII derogò dal numero dei Cardinali, già stabilito da Sisto V e confermato dal Codice di Diritto Canonico del 1917 (can. 231). Ancora il Beato Giovanni XXIII, col Motu Proprio Cum gravissima del 15 apr. 1962, stabilì che tutti i Cardinali fossero insigniti della dignità episcopale. Paolo VI, col Motu Proprio Ad Purpuratorum Patrum dell'11 febb. 1965, determinò il posto dei Patriarchi Orientali nel Collegio Cardinalizio. Lo stesso Sommo Pontefice, con il Motu Proprio Ingravescentem aetatem, del 21 nov. 1970, dispose che con il compimento dell'80° anno di età i Cardinali a) cessano di essere Membri dei Dicasteri della Curia Romana e di tutti gli Organismi Permanenti della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano; b) perdono il diritto di eleggere il Romano Pontefice e, quindi, anche il diritto di entrare in Conclave. Nel Concistoro Segreto del 5 nov. 1973 lo stesso Paolo VI stabilì che il numero massimo dei Cardinali che hanno la facoltà di eleggere il Romano Pontefice fosse fissato in 120 (A.A.S., anno 1973, vol. LXV, pag. 163).

I Cardinali conservano le loro tradizioni e prerogative di essere elettori e consiglieri del Sommo Pontefice nel governo della Chiesa universale (can. 349). Sono divisi nei tre ordini episcopale, presbiterale e diaconale (can. 350), e vengono liberamente eletti dal Papa tra i chierici che abbiano ricevuto almeno il presbiterato (can. 351, § 1). Presiede il Collegio Cardinalizio il Decano o, se egli si trova impedito, il Sottodecano (can. 352). I Cardinali prestano collegialmente la loro collaborazione al Supremo Pastore della Chiesa nei concistori, ordinari e straordinari (can. 353); se presiedono dicasteri o istituti della Curia Romana o dello Stato della Città del Vaticano, sono pregati di presentare la loro rinuncia al compimento dei 75 anni di 3 età (can. 354). In caso di vacanza della Sede Apostolica i Cardinali hanno soltanto le potestà loro attribuite dalle vigenti leggi particolari.

(Annuario Pontificio 2013)