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Dicastero per i Vescovi

Compete al Dicastero per i Vescovi tutto quanto si riferisce alla costituzione e alla provvista delle Chiese particolari e all’esercizio dell’ufficio episcopale nella Chiesa latina, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione.

 

Spetta al Dicastero, dopo aver raccolto gli elementi necessari e in collaborazione con i Vescovi e le Conferenze episcopali, occuparsi di quanto concerne la costituzione delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, la loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti, come pure ciò che riguarda l’erezione degli Ordinariati militari e l’erezione degli Ordinariati personali per i fedeli anglicani che entrano nella piena comunione con la Chiesa cattolica all’interno dei confini territoriali di una determinata Conferenza episcopale, dopo aver sentito il Dicastero per la Dottrina della Fede e consultato la Conferenza stessa.

 

Il Dicastero provvede a tutto ciò che attiene alla nomina dei Vescovi, diocesani e titolari, degli Amministratori apostolici e, in generale, alla provvista delle Chiese particolari. Lo fa tenendo in considerazione le proposte delle Chiese particolari, delle Conferenze episcopali e delle Rappresentanze Pontificie e dopo avere consultato i membri della Presidenza della rispettiva Conferenza episcopale e il Metropolita. In questo processo coinvolge in forme appropriate anche membri del popolo di Dio delle Diocesi interessate.

Il Dicastero, d’intesa con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali, indica i criteri per la scelta dei candidati. Tali criteri devono tener conto delle diverse esigenze culturali ed essere periodicamente valutati.

Il Dicastero si occupa altresì della rinuncia dei Vescovi al loro ufficio, in conformità con le disposizioni canoniche.

 

Ogniqualvolta che per la costituzione o la modifica delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti, così come per la provvista delle Chiese particolari, si debba trattare con i Governi, il Dicastero procederà solo dopo aver consultato la Sezione della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali e le Conferenze episcopali interessate.

 

Il Dicastero offre ai Vescovi ogni collaborazione per ciò che riguarda il retto e fruttuoso esercizio dell’ufficio pastorale loro affidato.

Nei casi in cui per il retto esercizio della funzione episcopale di governo si richieda un intervento speciale, qualora il Metropolita o le Conferenze episcopali non siano in grado di risolvere il problema, spetta al Dicastero, se sarà necessario di comune accordo con gli altri Dicasteri competenti, indire le visite fraterne o apostoliche e, procedendo nello stesso modo, valutarne i risultati e proporre al Romano Pontefice le decisioni ritenute opportune.

 

Spetta al Dicastero predisporre tutto ciò che si riferisce alle visite “ad limina Apostolorum” delle Chiese particolari affidate alla sua cura. A tal fine esamina le relazioni inviate dai Vescovi diocesani a norma dell’art. 40; assiste i Vescovi nella loro permanenza nell’Urbe disponendo in modo adeguato l’incontro col Romano Pontefice, i pellegrinaggi alle Basiliche Papali e gli altri colloqui; infine, ultimata la visita, trasmette loro per iscritto le conclusioni, i suggerimenti e le proposte del Dicastero per le rispettive Chiese particolari e le Conferenze episcopali.

 

Il Dicastero, fatta salva la competenza del Dicastero per l’Evangelizzazione, si occupa della formazione dei nuovi Vescovi avvalendosi dell’aiuto di Vescovi di comprovata saggezza, prudenza ed esperienza, oltre che di esperti provenienti dalle diverse zone della Chiesa universale.

Il Dicastero offre periodicamente ai Vescovi occasioni di formazione permanente e corsi di aggiornamento.

 

Il Dicastero svolge la sua attività in spirito di servizio e in stretta collaborazione con le Conferenze episcopali e le loro Unioni regionali e continentali. Si adopera verso le stesse per ciò che attiene alla celebrazione dei Concili particolari e alla costituzione delle Conferenze episcopali e la recognitio dei loro Statuti. Dei summenzionati Organismi riceve gli atti e i decreti, li esamina e, consultati i Dicasteri interessati, dà ai decreti la necessaria recognitio. Compie, infine, quanto stabilito dalle disposizioni canoniche circa le Province e le Regioni ecclesiastiche.

 

Presso il Dicastero è istituita la Pontificia Commissione per l’America Latina il cui compito è attendere allo studio delle questioni che riguardano la vita e lo sviluppo delle medesime Chiese particolari in aiuto ai Dicasteri interessati in ragione della loro competenza e assisterle col consiglio e con mezzi economici.

Ad essa spetta anche di favorire i rapporti tra le Istituzioni ecclesiastiche internazionali e nazionali, che operano per le regioni dell’America Latina, e le Istituzioni curiali.

 

Presidente della Commissione è il Prefetto del Dicastero per i Vescovi, il quale è coadiuvato da uno o più Segretari. A questi si affiancano come Consiglieri alcuni Vescovi scelti sia tra la Curia Romana, sia tra le Chiese dell’America Latina. Il Segretario e i Consiglieri sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

I Membri della Commissione sono scelti all’interno delle Istituzioni curiali, il Consiglio episcopale Latino-americano, i Vescovi delle regioni dell’America Latina e le Istituzioni di cui all’articolo precedente. Sono nominati dal Romano Pontefice per cinque anni.

La Commissione ha suoi propri Officiali. 

Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium

 

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ARCHIVIO

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

 

Questo antico Dicastero fu istituito da Sisto V con la Costituzione Immensa del 22 gennaio 1588, sotto il nome di Congregazione per l'erezione delle Chiese e le Provviste concistoriali, cambiato poi in quello di S. Congregazione Concistoriale. San Pio X con la Costituzione Sapienti Consilio del 29 giugno 1908 ne ampliò le attribuzioni, assegnandole la competenza relativa alla elezione dei Vescovi, all'erezione delle diocesi e dei capitoli dei canonici, alla vigilanza sul governo delle diocesi, al regime, disciplina, amministrazione e studi dei Seminari, già spettanti ad altre Congregazioni (dei Vescovi e Regolari, Concilio e S. Uffizio) e Commissioni soppresse; e le attribuì il compito di dirimere i dubbi circa la competenza delle Congregazioni. Lo stesso Santo Padre ne era il Prefetto.

Il C.I.C. promulgato nel 1917 le confermò in massima parte le attribuzioni suddette.

Con la Costituzione Apostolica Regimini Ecclesiae Universae del 15 agosto 1967 di Paolo VI, venne di nuovo mutato il nome in quello di Sacra Congregazione per i Vescovi e fu data una nuova specificazione delle sue competenze.

Con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus del 28 giugno 1988 di Giovanni Paolo II, fatta salva la competenza delle Congregazioni per le Chiese Orientali e per l'Evangelizzazione dei Popoli, quella della Congregazione per i Vescovi è stata così determinata:

- svolgere tutto quanto si riferisce alla costituzione delle Chiese particolari e dei loro Consigli, alla loro divisione, unificazione, soppressione ed altri cambiamenti, nonché ciò che riguarda l'erezione degli Ordinariati Castrensi;

- provvedere a quanto concerne la nomina dei Vescovi, anche titolari, e al retto esercizio del loro ufficio pastorale, avendo cura, tutte le volte che si debba trattare con i governi per quanto attiene alla costituzione o il cambiamento delle Chiese particolari, sia alla loro provvista, di procedere dopo aver consultato la Sezione della Segreteria di Stato per i Rapporti con gli Stati;

- indire le visite apostoliche, predisporre tutto ciò che si riferisce alle «visite ad limina Apostolorum», esaminare le relazioni quinquennali delle Chiese particolari affidate alle sue cure;

- compiere ciò che attiene alla celebrazione dei Concili particolari nonché alla costituzione delle Conferenze Episcopali e la revisione dei loro statuti; riceverne gli atti e i decreti e, consultati i Dicasteri interessati, dare ai decreti la necessaria ricognizione.

- È di sua pertinenza, inoltre, tutto ciò che concerne le Prelature personali.

Con Decreto della Congregazione per i Vescovi, in data 22 febbraio 1985, è stato costituito nell'ambito del medesimo Dicastero l' Ufficio Centrale di coordinamento pastorale degli Ordinariati Militari. Esso ha tra i suoi compiti quello di seguire l'attività degli Ordinariati Militari dei diversi Paesi e di favorire, tra di loro, proficue relazioni mediante un interscambio di programmi e di esperienze per un più efficace coordinamento della pastorale fra i militari.

Con la pubblicazione del Direttorio per la visita «ad limina», del 29 giugno 1988, è stato istituito in seno alla Congregazione dei Vescovi l' Ufficio di coordinamento delle visite «ad limina Apostolorum». Informato dalla Prefettura della Casa Pontificia circa il calendario delle visite dei vari gruppi di Vescovi, esso tratta le questioni riguardanti la preparazione e lo svolgimento delle visite stesse e, in particolare, il programma e l'orario delle celebrazioni e degli incontri romani dei Vescovi, nonché i rapporti con i Dicasteri interessati.

La Congregazione per i Vescovi, proseguendo l’iniziativa cominciata nell’anno 2000 e in collaborazione con la Congregazione per le Chiese Orientali, promuove un incontro a Roma nel mese di settembre, per i nuovi Vescovi, nominati nel corso dell’anno. Queste giornate di formazione intendono favorire, per i nuovi Presuli, un momento forte di comunione con il Successore di Pietro e tra di loro, per condividere l’esperienza del dono della pienezza del sacramento dell’Ordine.

Per incarico di Papa Francesco, dal 2015 la Congregazione per i Vescovi, offre ogni anno un'occasione di incontro e di Ritiro Spirituale ai Vescovi che compiono cinque e sei anni di consacrazione. L'obbiettivo centrale dell'incontro è che ognuno dei Vescovi partecipanti, in un ambiente di vera fraternità e di sincero scambio sulle gioie, sulle difficoltà e sulle sfide del ministero episcopale, sia arricchito da una esperienza di autentica condivisione, così da ottenere una maggior consapevolezza della grazia e della responsabilità dell'episcopato.


 

 

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