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NOTIFICAZIONE SU ALCUNI ASPETTI
DEI CALENDARI E DEI TESTI LITURGICI PROPRI



1. Il Concilio Vaticano Secondo ha riaffermato il principio che le celebrazioni dei Santi, nelle quali le meraviglie di Cristo vengono proclamate nei Suoi servitori, pur importanti, non dovevano comunque prevalere sulle celebrazioni dei misteri della salvezza che si svolgono settimanalmente la Domenica e nel corso dell'anno liturgico. Questa percezione determinò poi che la celebrazione di molti Santi doveva essere lasciata alle diocesi, alle nazioni e alle famiglie religiose (Sacrosanctum Concilium, n. 111). Questo principio, insieme con altri stabiliti dal Concilio, serviva per il restauro dell'anno liturgico e del Calendario Generale di Rito Romano.

2. Le Normae universales de anno liturgico et de calendario, insieme con la Tabula dierum liturgicorum, hanno lo scopo di applicare concretamente questo criterio sia al Calendario Generale sia ai calendari propri. Inoltre l'Istruzione Calendaria particularia della S. Congregazione per il Culto Divino, del 24 giugno 1970, esplicita alcune considerazioni complementari per quanto riguarda i calendari propri.

3. Da quando furono promulgate queste norme due nuovi fattori si sono introdotti. Da un lato, l'elevato numero di beatificazioni e canonizzazioni, celebrate in questi ultimi anni dal Sommo Pontefice, ha portato, a volte, ad un notevole incremento nelle celebrazioni inscritte nei calendari propri. Dall'altro lato, l'inserimento di un certo numero di celebrazioni nel Calendario Generale o l'aumento del grado di celebrazioni, che già vi si trovavano, hanno diminuito in maniera corrispondente il numero di giorni non impediti.

4. La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti non giudica opportuno, per ora, un cambiamento delle norme vigenti; nello stesso tempo, però, ritiene necessario sottolineare alcuni punti di tali norme, la cui osservanza potrebbe contribuire ad evitare una notevole alterazione dei Calendari liturgici.
Infine, si tratteranno alcuni aspetti legati alla scelta e alla composizione dei relativi testi liturgici propri.

I

5. Il giorno adatto per l'inserimento di celebrazioni in un calendario particolare, è quello della stessa celebrazione nel Calendario Generale (Normae, n. 56a; Calendaria particularia, n. 23), anche se il grado della celebrazione viene cambiato.

6. Una sana prassi, per quanto riguarda i tradizionali titoli di devozione sia del Signore Gesù Cristo che della Beata Vergine Maria da celebrarsi liturgicamente, è quella di legare tali titoli ad una delle feste o solennità di entrambi che si trovano nel Calendario Generale. Nel caso della Madonna, è solito anche fissarne la celebrazione al 12 settembre, che era la data della festa del Ss.mo Nome di Maria nel Calendario Romano. Al contempo, nello stesso spirito di reintegrazione e di chiarificazione, è consigliabile evitare la creazione di nuovi titoli o celebrazioni di devozione intorno al Signore o alla sua Madre, limitandosi a quelli già in uso nei libri liturgici, a meno che essi rispondano ad una sensibilità molto diffusa nel popolo cristiano, e siano previamente e dovutamente esaminati sotto l'aspetto dottrinale.

7. Nel caso di un Santo, in assenza di una celebrazione nel Calendario Generale, il giorno più adatto per il calendario particolare sarà il dies natalis del Santo. Qualora, tuttavia, si ignorasse questo giorno, o che esso fosse impedito da una solennità o festa o memoria obbligatoria, già inscritte nel Calendario Generale o in quello particolare, la nuova celebrazione si fisserà normalmente in un altro giorno appropriato: potrebbe essere il giorno del suo battesimo, della sua ordinazione, dell'" inventio corporis ", o della  " translatio ", o semplicemente il giorno più vicino non impedito (Normae, nn. 56b, 56c.) È preferibile che non venga scelto il giorno della canonizzazione (cf. sotto, n. 39).

8. Nel caso che una memoria facoltativa del calendario particolare nel giorno più appropriato fosse impedita da un'altra memoria obbligatoria, sia essa iscritta nel Calendario Generale o, ad esempio, nel calendario nazionale, è consigliabile una delle due soluzioni seguenti (cf. Calendaria particularia, n. 23): in determinate circostanze si potrebbe ottenere che il grado della memoria obbligatoria sia ridotto a memoria facoltativa, permettendo così una giusta libertà pastorale di scelta tra le due celebrazioni; oppure si potranno anche unire, ma raramente, due celebrazioni dello stesso genere.

9. I Beati non figurano, ovviamente, nel Calendario Generale, ma il loro inserimento in un calendario particolare segue in genere gli stessi principi sopra enunciati per un Santo.

II

10. Negli ultimi anni i Dicasteri della Santa Sede competenti in Sacra Liturgia, in seguito a motivata richiesta dei Vescovi diocesani e per motivi pastorali, hanno concesso un certo numero di spostamenti, anche di celebrazioni che figurano nel Calendario Generale. Ora sembra, però, opportuno fare in proposito qualche breve riflessione.

11. Bisogna custodire l'integrità del Calendario Generale come espressione, tra l'altro, dell'unità sostanziale del Rito Romano (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 38). Il rischio infatti è che una prassi troppo larga porti all'indebolimento dell'unità e della coesione interna del Calendario Generale e, subordinatamente, di ciascuno dei calendari delle nazioni o delle regioni interdiocesane.

12. Per il futuro, quindi, la Congregazione intende insistere di più sulla necessità di mantenere le celebrazioni del Calendario Generale al giorno loro assegnato, e di non concedere il trasferimento ad altro giorno delle celebrazioni impedienti, se non per motivi pastorali eccezionali, che interessino un considerevole numero di fedeli. Lo stesso sarà per i calendari nazionali e quelli di regioni interdiocesane nei confronti del calendario diocesano.

13. Qualora, infatti, si trattasse dell'impedimento di una celebrazione da svolgersi a livello sussidiario, ci si atterrà normalmente al principio che stabilisce il trasferimento della celebrazione impedita piuttosto che quello della celebrazione che impedisce.

14. Trasferimenti di celebrazioni impedienti, talvolta, vengono motivati dall'esistenza di processioni o altri festeggiamenti di tradizione popolare tra il popolo cattolico. Questi casi meritano un'attenzione particolare. Quando, però, tali manifestazioni sono di indole più popolare o folcloristica che liturgica, possono svolgersi indipendentemente dalle funzioni liturgiche e non hanno bisogno, quindi, del trasferimento di una celebrazione. Rimangono, tuttavia, solennità e feste proprie dove una radicata ed immemorabile tradizione popolare costituirà motivo sufficiente per il trasferimento della celebrazione impediente (Cf. Calendaria particularia, n. 23b).

15. Più raramente il motivo avanzato per un trasferimento di una celebrazione è la considerazione di un coordinamento con una celebrazione analoga presente nel calendario liturgico o popolare di una comunità cristiana acattolica. Salve considerazioni veramente eccezionali, una tale motivazione non deve ritenersi sufficiente. Ciò vale, in modo particolare, per il Calendario Generale, il quale è un'espressione della comunione esistente tra le Chiese locali dello stesso rito: non devono prevalere considerazioni, anche di per sé lodevoli, in ordine ai rapporti con comunità ecclesiali con cui non esiste la piena comunione.

III

16. La legislazione ha previsto la possibilità di cambiare la data di celebrazione di alcune solennità, quelle cioè dell'Epifania, dell'Ascensione, e del Corpo e Sangue del Signore. Esse, quando non sono più di precetto, vengono trasferite alla domenica più vicina (Normae, n. 7). La Solennità di S. Giuseppe, quando non è di precetto, può anch'essa essere trasferita fuori della Quaresima, se i Vescovi lo ritengono opportuno (Normae, n. 56). Nel caso della Solennità di Tutti i Santi, ad esempio, ci potrebbe essere motivo valido per un trasferimento, in modo che essa coincida con un giorno più in armonia con la cultura locale (cf. Calendaria particularia, n. 36). Al di fuori di questi casi, ci si dovrà attenere alle date del Calendario Generale ed in genere bisogna salvaguardare con grande attenzione l'anno liturgico, e soprattutto il carattere del tutto particolare della domenica quale "giorno del Signore", in cui la Chiesa fa memoria della passione, della risurrezione e della gloria dei Signore Gesù (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 106).

17. In ottemperanza al desiderio del Concilio, le norme insistono che sia lasciato libero da celebrazioni dei Santi il periodo che cade abitualmente durante la Quaresima o i giorni dell'Ottava di Pasqua oltre ai giorni che vanno dal 17 al 24 dicembre. Dette norme possono, però, ammettere delle eccezioni nel quadro generale. Innanzitutto, su quest'ultimo punto si lascia una certa libertà per quanto riguarda le feste proprie e le memorie proprie non obbligatorie.

IV



18. E' importante notare che le celebrazioni da iscriversi nei calendari propri sono regolate con esattezza dalla normativa vigente.

19. Nel calendario diocesano si iscrivono: la Festa del Patrono (principale) della diocesi, la Festa della Dedicazione della chiesa cattedrale nonché la memoria obbligatoria dell'eventuale Patrono secondario. Vi si iscrivono anche le celebrazioni di quei Santi e Beati, che hanno un legame particolare con la stessa diocesi: per esempio, vi sono nati, vi hanno svolto un lungo servizio ecclesiale, o vi sono morti, soprattutto se vi sono conservati i loro corpi o le reliquie maggiori, o ancora se vi sono oggetti di un culto immemorabile e sempre vivo (cf. Normae, n. 52a; Tabula nn. 8a, 8b, 11 a; Calendaria particularia, n. 9).
La richiesta, fatta non di rado, che il Patrono (principale) della diocesi possa avere una celebrazione con grado di Solennità non è in piena armonia con le norme (cf. Tabula, n. 8a) ed è sconsigliabile.

20. Nel calendario religioso si iscrive con grado di Solennità la celebrazione o del Titolo o del Fondatore o del Patrono (principale) della famiglia religiosa. Quindi: una sola celebrazione con il grado di Solennità e le altre due con il grado di Festa (cf. Tabula, n. 4d, 8d). Qualora, però, il Fondatore sia un Beato, la celebrazione avrà il grado di Festa (cf. Calendaria particularia, n. 12a).
Si ha, inoltre, la memoria obbligatoria dell'eventuale Patrono secondario e le celebrazioni di quei Santi e Beati che hanno avuto un legame particolare con la stessa famiglia religiosa, soprattutto di coloro che appartennero all'Ordine o alla Congregazione (cf. Normae, n. 52b; Tabula, n. 8f, 11a, 11b; Calendaria particularia, n. 12).

21. Per precisare meglio l'accenno fatto alla celebrazione di un Patrono secondario, occorre ricordare le Normae de Patronis constituendis del 1973, le quali prescrivono che ci dovrebbe essere un solo Patrono (n. 6), escludendo quindi, da quella data in poi, la possibilità di eleggere Patroni secondari (nn. 5, 14). Qualche eccezione è stata concessa a questa norma, che sarebbe importante non trascurare per il futuro.

22. Ne consegue che, in assenza di eccezionali motivi pastorali, non è opportuno introdurre nei calendari particolari altre celebrazioni. Tali casi eccezionali richiedono l'indulto della Santa Sede.

23. Meno sviluppati sotto il profilo legislativo sono gli altri calendari. Si tratta da un lato dei calendari interdiocesani (regionali, nazionali) o quelli intradiocesani (delle città o di altri luoghi, di chiese determinate), e dall'altro di quelli di congregazioni o provincie di cui constano le famiglie religiose, o quelli comuni a diversi rami di un'unica famiglia religiosa. Accenni basilari si rinvengono nella Tabula dierum liturgicorum, ed anche in Calendaria particularia (nn. 8, 10, 11).

24. Spesso viene trascurata soprattutto l'esistenza dei calendari propri delle singole chiese, i quali si compongono di celebrazioni riconosciute nella Tabula dierum liturgicorum. Oltre alla Solennità dell'anniversario della Dedicazione della chiesa stessa, e alla Solennità titolare, vi possono essere feste proprie.

V



25. Bisogna avvertire sul possibile rischio che si corre, introducendo nel vari Calendari un numero eccessivo di celebrazioni (Normae, n. 53; Calendaria particularia, n. 17). Si renderebbe troppo pesante il calendario della diocesi o di una famiglia religiosa nonché quello della nazione, della regione interdiocesana o della provincia religiosa, e altri ancora. Possibili rimedi: il raggruppamento di Santi e Beati in una celebrazione comune (Normae, n. 53a; Calendaria particularia, n. 17a); l'applicazione del principio di sussidiarietà delle celebrazioni a livello particolare, insistendo nel lasciare ai luoghi ristretti le celebrazioni di Santi e Beati verso i quali non c'è una devozione molto estesa (Normae, nn. 53b, 53c; Calendaria particularia, n. 17b).

26. Quando si intendono raggruppare più Santi in una celebrazione comune, è necessario assicurare un certo grado di omogeneità, tenendo conto dell'epoca storica, del genere di attività ecclesiale da essi svolta, della tipologia della loro vita, delle differenti tradizioni spirituali e della storia del culto di ciascuno di essi così da evitare l'introduzione di un nuovo culto artificialmente concepito ed estraneo alla Tradizione.

27. Qualora si proceda a tali raggruppamenti, occorre ribadire che i singoli Santi abbiano una sola celebrazione nel corso dell'anno liturgico (cf. Normae, n. 50b). Si evitino, quindi, dei doppioni, che si avrebbero, ad esempio, se si celebrasse, una prima volta, in una celebrazione collettiva e, una seconda volta, in una celebrazione a se stante.

VI



28. In particolare bisogna essere cauti nell'inserire nuovi Beati o Santi nel calendario della diocesi, in quello nazionale o quello generale di una famiglia religiosi. Spesso sarà più opportuno stabilire una celebrazione limitata alle località legate più intimamente con il Beato o Santo.

29. La distinzione tra celebrazione di un Beato e di un Santo generalmente richiede, infatti, che quella del Beato sia limitata ad una determinata area geografica.

30. Occorre ancora essere particolarmente cauti nell'inserimento di nuovi Beati nel calendario di un territorio interdiocesano più ampio, come quello di una nazione od anche nel calendario generale di una famiglia religiosa. E' auspicabile procedere gradualmente in un lasso più esteso di tempo.

31. In qualche caso sarà giustificabile, soprattutto nelle Chiese giovani, inserire un Beato anche nel calendario della sua diocesi di origine, o dove è morto o ancora dove ha svolto l'attività ecclesiale. E' consigliabile, però, che il grado sia quello di una memoria facoltativa e che si proceda, poi, ad un'estensione verso numerose diocesi o all'intera nazione solo dopo un congruo periodo di tempo nel quale si sviluppi con ritmi naturali la devozione spontanea del popolo.

32. In certe diocesi di antica evangelizzazione - aventi evidentemente un calendario proprio più nutrito - sarebbe pure opportuno iniziare con misure ancor più limitate, inserendo la celebrazione di un Beato unicamente nel calendario di un territorio ristretto: ad esempio, la chiesa dove è conservato il corpo o le reliquie maggiori (cf Calendaria particularia, n. 11), oppure la città d'origine.

VII



33. E' bene ricordare, inoltre, le possibilità offerte dalla Institutio Generalis Missalis Romani (nn. 316b, 316c) al sacerdote celebrante nelle ferie del Tempo " per annum ", come anche nelle ferie di Avvento prima del 17 dicembre, in quelle natalizie a partire dal 2 gennaio o in quelle del Tempo pasquale. In tali periodi, anche quando c'è una memoria facoltativa, egli può celebrare sia la messa della feria che quella di un Santo inscritto quel giorno nel Martirologio Romano. Lo stesso vale, analogamente, per la celebrazione della Liturgia delle Ore (cf. Institutio Generalis de Liturgia Horarum = IGLH, n. 244). E' perfettamente legittimo, quindi, in tali condizioni, celebrare in onore di un Santo che non sia iscritto né nel Calendario Generale né in quello proprio. Ovviamente, si fa appello, in questi casi, al buon senso pastorale del celebrante.

 

VIII


34. Di recente è stata richiesta a questa Congregazione la recognitio di Calendari diocesani, con l'inserimento di Santi e Beati che non hanno un legame intrinseco con le diocesi interessate. Una delle motivazioni apportate a sostegno della richiesta è stata quella di un forte desiderio di onorare una determinata famiglia religiosa per il contributo dato alla vita della diocesi. Si può, però, facilmente rendersi conto che, seguendo questo criterio, il calendario diocesano perderebbe il suo carattere specifico per diventare in gran parte una sorta di raccolta delle celebrazioni proprie alle famiglie religiose presenti sul territorio.

35. Si noti inoltre che ogni famiglia religiosa celebra i propri Santi e Beati secondo il calendario approvato dal moderatore supremo e confermato dalla Santa Sede. Ne consegue che i fedeli che lo desiderano possono di solito liberamente partecipare a tali celebrazioni nelle chiese della famiglia religiosa. Così i fedeli possono associarsi spiritualmente alla comunità religiosa, partecipando alle sue celebrazioni liturgiche, che si svolgono anche con testi propri e nel contesto, ad es., di un pellegrinaggio. A questo scopo non è per nulla necessario che tali celebrazioni proprie dei religiosi siano inserite anche nei calendari diocesani.

36. Si sono già fatte presenti (sopra, n. 33) altre possibilità per la celebrazione in onore di Santi non inscritti nel calendario diocesano. Queste possibilità non vengono meno, qualora si voglia celebrare un Santo religioso in qualche comunità della diocesi.

37. Per quanto riguarda il desiderio di onorare una famiglia religiosa attraverso un'aggiunta al calendario diocesano, una riflessione teologica, anche breve, sul senso della celebrazione liturgica di un Santo rivela quanto tale volontà sia distante dalla Tradizione in proposito. Va anche ricordato che una tale interpretazione non tiene in debito conto del bene pastorale dei popolo fedele, che ha diritto all'autenticità e alla nobile semplicità del culto (cf. Sacrosanctum Concilium, n. 34).

IX



38. Sembra opportuno, infine, in questo contesto insistere su alcuni punti riguardanti la preparazione di testi del Proprio liturgico per la celebrazione dei Santi e Beati inscritti nel calendario proprio, ed in particolare la scelta della lectio altera dell'Officium Lectionis. Ciò richiede una giusta cura nel seguire attentamente i principi esposti soprattutto dalla menzionata Istruzione (n. 43) e dalla Institutio Generalis de Liturgia Horarum (nn. 160, 162, 166-167).

39. L'introduzione di una nota biografica (cf. IGLH, n. 168) in testa ad ogni formulario nel Proprio dei Santi della Liturgia delle Ore sconsiglia la composizione di un nuovo testo agiografico da usarsi come lectio altera là dove sono disponibili altri testi adatti tra gli scritti dei Padri della Chiesa o del Santo o Beato stesso oppure, ad es., un resoconto dell'epoca.

40. Per quanto riguarda, in genere, le possibili fonti della lectio altera, conviene insistere affinché gli autori scelti siano cattolici eccellenti per dottrina e santità di vita, in primo luogo i Padri e Dottori della Chiesa, sia d'Occidente che d'Oriente (cf. IGLH, n. 160). Si tratta, infatti, di scegliere "autori, la cui vita e dottrina possono essere senza riserva proposte ai fedeli" (cf. Notitiae 8 [1972] 249). Da una parte, questo consiglia evidentemente di non prendere in ogni caso testi di autori viventi, e, dall'altra, suggerisce insistentemente di non scegliere scritti di autori, i quali, pur rispettando queste condizioni, non offrono di per sé un interesse particolare per il fatto di essere Santi o Beati, o di essere scrittori di straordinaria qualità letteraria, dottrinale e spirituale. Queste considerazioni tendono ad escludere un buon numero di autori di libri pii, come anche di teologi e commentatori esegeti, i quali, pur avendo goduto sia nel lontano passato che nelle ultime generazioni di una certa popolarità, non sono paragonabili ai capolavori della bimillenaria letteratura cristiana. Conviene non prendere testi di qualche autore, composti prima che questi sia entrato in piena comunione con la Chiesa. Sono, infine, da escludersi totalmente gli scritti di autori non cristiani.

41. Talvolta si propone anche un brano dell'omelia tenuta dal Sommo Pontefice in occasione della beatificazione o canonizzazione: in alcuni casi può anche essere una giusta soluzione. Le esigenze tecniche e pastorali di un'omelia di circostanza non sempre coincidono, però, con le necessità della celebrazione dell'Officium Lectionis. Si ricorrerà, quindi, raramente a questa soluzione, anche perché la celebrazione annuale del Santo o Beato non intende commemorare l'evento storico della canonizzazione o beatificazione, bensì proclamare e rinnovare il mistero pasquale di Cristo che in costui si manifesta (cf. Motu Proprio Mysterii Paschalis, II).

42. Un caso particolare, che ripropone queste considerazioni generali in maniera spiccata, è quello del lezionario supplementare per la lectio altera, del quale parla l'Institutio Generalis de Liturgia Horarum (n. 162). Un tale progetto deve caratterizzarsi, da un lato, per l'ottemperanza scrupolosa delle norme e, dall'altro, per l'alta qualità della composizione. La maggior parte delle letture deve limitarsi normalmente all'ambito patristico.

43. Per i rimanenti testi è auspicabile che siano veramente rappresentativi dell'universalità della Chiesa, attingendoli ai tesori delle diverse nazioni cristiane, senza privilegiare in maniera sistematica le scuole particolari. Visto che si tratta di un lezionario ecclesiastico che serve soprattutto a meditare la Parola di Dio (cf. IGLH, nn. 163-165), conviene che i testi ivi contenuti siano di carattere meditativo ed impregnati della Sacra Scrittura e di un vero senso liturgico.

44 Ciò non impedisce che nelle diocesi di nazioni di antica evangelizzazione si privilegi in giusta misura una scelta tra i tesori della propria tradizione. Lo stesso vale anche per una famiglia religiosa, soprattutto per un antico ordine monastico o mendicante.

X


45. Per quanto riguarda l'orazione colletta, è necessario rispettare la sua vera natura, che non deve confondersi con quella di una nota agiografica. La colletta, infatti, si incentra sul carisma del Santo o Beato, su un unico punto essenziale della sua vita o della sua attività, senza tentare minimamente un racconto storico. Deve limitarsi al contrario ad un accenno molto sintetico ed evitare degli stereotipi (Cf. Calendaria particularia, n. 40b). E' consigliabile che si faccia riferimento ai modelli che si trovano nel Proprio dei Santi e nei Comuni del Messale Romano, dove appare chiaramente sia la struttura tecnica che la concisione espressiva del genere letterario della colletta nel Rito Romano.

XI


46. Importante è che in tutti questi casi ci si attenga fedelmente alle procedure prescritte dalla menzionata Istruzione: soprattutto il ruolo di una commissione di esperti (cf. Calendaria particularia, nn. 4, 4 b), una debita consultazione del clero, dei fedeli o dei religiosi (cf. ibid., nn. 4, 4c), una dettagliata relazione sul progetto presentato alla Santa Sede (cf. ibid., n. 6).

47. Nella revisione di calendari pre-conciliari il compito degli esperti sarà quello, tra l'altro, di applicare con rigore quanto prescritto da Calendaria particularia (nn. 18-20) circa le dovute indagini storiche.

48. In certi paesi è stato fatto un lodevole lavoro comune di studi storici, liturgici e pastorali per coordinare il calendario nazionale con quello delle singole diocesi, approccio che si raccomanda soprattutto alle nazioni di antica evangelizzazione dove la situazione storica è più complessa. Qualcosa di simile è avvenuto in certe famiglie religiose, con buoni risultati. Una volta operato un tale sforzo, è importante che le necessarie aggiunte e i cambiamenti successivi vengano anch'essi coordinati.


XII


49. Per quanto riguarda un calendario nazionale e i corrispondenti testi liturgici, vale sempre la prescrizione dell'Istruzione Inter Oecumenici (n. 29), per cui il progetto inoltrato dalla Conferenza dei Vescovi alla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti deve essere accompagnato da una relazione firmata dal Presidente e dal Segretario della Conferenza. In tale relazione devono essere specificati i nomi dei vescovi che hanno partecipato al voto, un resoconto delle decisioni prese nonché il risultato del voto per ogni singolo decreto. Il voto, segreto, dell'Assemblea Plenaria della Conferenza richiede una maggioranza di due terzi (cf. Inter Oecumenici, nn. 27-28).

Memoria dei SS. Andrea Tim Taegon
e Compagni, martiri

 

20 settembre 1997


+ Jorge MEDINA ESTÉVEZ
Arcivescovo Pro-Prefetto

 

 

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