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CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO
E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI

PROFILO

 

Questa Congregazione risulta dall'unificazione dei due Dicasteri originariamente autonomi: la Congregazione per il Culto Divino (istituita, con tale denominazione da Papa Paolo VI con la Costituzione Apostolica Sacra Rituum Congregatio dell' 8 maggio 1969) e la Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti (istituita con tale denominazione da S. Pio X con la Costituzione Apostolica Sapienti Consilio del 29 giugno 1908).

Già unificate da Paolo VI con la Costituzione Apostolica Constans nobis studium dell'11 luglio 1975 e con la denominazione " S. Congregatio pro Sacramentis et Cultu Divino", i due predetti Dicasteri furono restituiti in autonomia e con le rispettive denominazioni "Congregazione per i Sacramenti" e "Congregazione per il Culto Divino" da Giovanni Paolo II con chirografo del 5 aprile 1984.

Con la Costituzione Apostolica Pastor Bonus, pubblicata il 28 giugno 1988, Giovanni Paolo II le ha nuovamente riunite in unico Dicastero con la denominazione "Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti".

 

FINALITÀ E COMPETENZE

Si occupa di tutto ciò che spetta alla Sede Apostolica circa le promozione e la regolamentazione della Liturgia e, in primo luogo, dei Sacramenti. (P.B. art. 62).

Promuove l'azione pastorale liturgica in tutto ciò che riguarda la preparazione e la celebrazione dell'Eucaristia, degli altri Sacramenti e dei sacramentali (P.B. art. 64), nonché la celebrazione della domenica e delle altre feste dell'anno liturgico e la Liturgia delle Ore.

 

ARTICOLAZIONE IN SETTORI ED UFFICI

Per l'attuazione delle predette finalità il Dicastero, con proprio "Regolamento interno", approvato dalla Segreteria di Stato (prot. 340944 del 24 marzo 1994), ha ripartito la trattazione delle proprie competenze in due Settori (Liturgico e Disciplinare) ciascuno articolato in due Uffici (Culto (I) - Sacramenti (II) e Disciplina su Indulti, Dispense e Processi canonici circa l'Ordine (III) e circa il Matrimonio rato e non consumato (IV).

 


IL SETTORE LITURGICO

Prepara studi volti a far crescere l'approfondimento della liturgia, specialmente dei testi - in particolare delle editiones typicae - e dei riti. Favorisce le iniziative per la formazione preparatoria e permanente del clero, ed anche dei laici, in materia liturgica.

Rivede e conferma la traduzione dei libri liturgici ed i loro adattamenti, preparati legittimamente dalle Conferenze Episcopali (P.B. art. 64 § 3).

Favorisce e tutela la disciplina liturgica e canonica dei sacramenti e sacramentali, specialmente per quanto concerne la loro valida e lecita celebrazione; concede, inoltre, indulti e dispense che in tale materia oltrepassano le facoltà dei Vescovi diocesani (P.B. art. 63; 68).

Cura la compilazione, la correzione e la interpretazione dei testi e dei riti liturgici, l'approvazione dei calendari particolari e dei Propri delle Messe e della Liturgia delle Ore delle Chiese particolari, nonché degli Istituti che godono di tale diritto (P.B. art. 64 § 2), le norme circa il culto delle sacre reliquie, la conferma dei Patroni celesti e la concessione del titolo di Basilica Minore (P.B. art. 69).

Si interessa delle questioni liturgiche inerenti alle feste di precetto, delle preghiere e dei pii esercizi per il popolo cristiano e la loro rispondenza alla liturgia e norme canoni che (P.B. art. 60 e Can. 1246 § 2 C.I.C.).

Promuove il lavoro degli organismi preposti alla Liturgia, approva e riconosce gli statuti delle associazioni di questo tipo aventi carattere internazionale, collabora con le apposite Commissioni o Istituti per la musica o il canto o I' arte sacra (P.B. art. 65).
 

IL SETTORE DISCIPLINARE

Condivide con quello liturgico il rapporto con le Conferenze Episcopali e con i singoli Vescovi e, con altri Dicasteri, la trattazione e soluzione delle problematiche di mista competenza.

  

CIRCA L' "ORDINE SACRO"

Specificamente ed a norma della "Pastor Bonus" art. 62; 63; 68:

Tratta le dispense da irregolarità ed impedimenti per la liceità e validità di ammissione agli Ordini (p .B., art. 63).
Concede indulti per la liceità dell'esercizio dell'Ordine in alcuni ministeri (P.B., art. 63).

Tratta e definisce i processi canonici per la dichiarazione di nullità dell'Ordinazione (P.B., art. 68).

Tratta in Commissioni Speciali ed Ordinarie le cause di dispensa dagli obblighi conseguenti all'Ordinazione ed allo stato clericale tanto per i Sacerdoti che per i Diaconi, sia diocesani che religiosi tanto della Chiesa Latina che delle Chiese Orientali (Lett. della Segreteria di Stato, n. 230.139 dell'8 febbraio 1989).

Ha competenza sulla "perdita dello stato clericale" connessa alla dispensa dagli obblighi dell'Ordinazione e dai voti. (Ivi)

Provvede ad esaminare gli atti dei processi giudiziari per "dimissione dallo stato clericale" e ad integrarne la sentenza penale con la dispensa pontificia dagli obblighi. (Ivi)

E competente ad esaminare e presentare alla considerazione del Sommo Pontefice i casi per la "dimissione allo stato clericale" da irrogare "in poenam" ed "ex officio"(praeter Can.1342, § 2) in situazioni di particolare gravità.

Provvede alla eventuale riammissione allo "stato clericale" ed alla riabilitazione per l'esercizio del ministero i chierici che, dopo la defezione e la laicizzazione, ne facciano richiesta a norma del Can. 293.

 

CIRCA IL MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO

Concede le dispense dagli impedimenti riservati alla Sede Apostolica, a norma del can. 1078, § 2, nn. 1-2, con rarissime eccezioni riguardanti il n. 3, ma solo per riconosciute cause canoniche, circostanze particolari ed il monitum dell'Ordinario, specificando che la concessione della grazia non può significare né il mutamento della norma canonica, né la instaurazione di una prassi.

Provvede alla legittimazione della prole (iuxta can. 1103).

Per la sanatio in radice ci si riferisce ai casi riservati alla Sede Apostolica e che quindi esulano dalle competenze ordinarie dei Vescovi diocesani, iuxta ca. 1165 § 1.

Concede e rinnova le facoltà ai Vescovi diocesani per i c.d. testes qualificati (cfr. can. 1112, §1), là dove c'è la penuria di sacerdoti e diaconi. La Congregazione con lettera del 22 novembre 1997 ha notificato il riordino della materia, eliminando il rinnovo quinquennale delle facoltà e rilasciandole a tempo indeterminato donec aliter provideatur.

Risolve i casi incerti e complessi di morte presunta di uno dei coniugi, iuxa ca. 1707, §3.

Annesso alla Congregazione è lo Studio per l'annuale Corso di prassi amministrativa sui processi di matrimonio rato e non consumato e per la trattazione delle cause relative alla Sacra Ordinazione.

La Congregazione è attualmente costituita da 40 Membri (E.mi Cardinali, Arcivescovi e Vescovi), e presieduta attualmente da Sua Eccellenza Mons. Arthur Roche. Il Segretario è  S. E. Mons. Vittorio Francesco Viola, O.F.M., e il Sottosegretario è S. E. Mons. Aurelio García Macías. Nel Dicastero prestano servizio stabile altre persone tra Officiali, Scrittori e Ordinanze.

La Congregazione è assistita, inoltre, per i settori di competenza, da 21 Consultori per il Culto Divino, e 11 per la Disciplina dei Sacramenti, e da 73 Commissari per le cause di dispensa del matrimonio rato e non consumato e per la dispensa dagli obblighi del diaconato e del presbiterato.

Inoltre la Congregazione pubblica la Rivista bimestrale NOTITIAE, edita dalla Libreria Editrice Vaticana ed a cui bisogna rivolgersi per l'abbonamento.

 

Indirizzo postale: 
Palazzo delle Congregazioni 
Piazza Pio XII, 10 
00120 CITTÀ DEL VATICANO

 

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