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ISTRUZIONE DELLA SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI

CUM SANCTISSIMUS 

 

1. La Santità di N. Signore avendo promulgato la Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, si è poi degnata di lasciare alla Sacra Congregazione dei Religiosi, alla cui competenza sono affidati gli Istituti Secolari (Legge Propria, art. IV, § 1 e 2), l'esecuzione, nella maniera efficace, di quanto è sapientemente stabilito nella Costituzione. Pertanto ha concesso a tale scopo tutte le necessarie e opportune facoltà.

2. Tra gli oneri e i doveri che, per delegazione pontificia, secondo l'espressione della medesima Costituzione, pesano sulla Sacra Congregazione, è da notare la facoltà di poter dare norme ritenute necessarie e utili agli Istituti Secolari in genere, o a qualcuno in particolare, quando lo esiga la necessità o lo consiglia l'esperienza, sia interpretando la Costituzione Apostolica, sia perfezionandola e applicandola (Art. II, § 2, 2°).

3. Le norme complete e definitive che riguardano gli Istituti Secolari è conveniente rimandarle a tempo opportuno, per non rischiare di coartare lo sviluppo attuale dei medesimi Istituti. Ma è necessario dichiarare quanto prima con più evidenza e porre in salvo alcune cose non da tutti comprese chiaramente e rettamente interpretate nella Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia; osservando integralmente le prescrizioni stabilite con Motu Proprio dalla Santità di N. Signore, nella Lettera Primo feliciter del 12 c.m. Per ciò la Sacra Congregazione ha stabilito di raccogliere e dopo averle chiaramente ordinate, di pubblicare le norme più importanti; le quali, con ragione, si possono considerale basilari per costruire e ordinare, solidamente, dall'inizio, gli Istituti Secolari.

4. I. Affinché un'Associazione, per quanto totalmente dedita alla professione della perfezione cristiana e all'esercizio dell'apostolato nel mondo, possa assumere con pieno diritto il nome di Istituto Secolare è necessario che abbia non solo tutti e singoli gli elementi che, a norma della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, sono considerati e definiti necessari e integranti per gli Istituti Secolari (Art. I e III); ma che inoltre sia approvata ed eretta da un Vescovo dopo di aver consultata questa Sacra Congregazione (Art. V, 2; Art. VI).

5. II. Tutte le Associazioni di fedeli, in qualsiasi parte si trovino, tanto in territorio di diritto comune come in quello di Missione, e che abbiano le forme e le caratteristiche descritte nella medesima Costituzione Apostolica (Art. IV. § l e 2), dipendono da questa Sacra Congregazione dei Religiosi, e sono soggetti alla Legge Propria della medesima; ad esse non è poi lecito per nessuna ragione o titolo, secondo la Lettera Primo feliciter (n. V.) rimanere fra le comuni associazioni di fedeli (C.I.C., L. II, P. III), salvo il n. V di questa Istruzione.

6. III. Il Vescovo del luogo, e non un altro, deve rivolgersi a questa Sacra Congregazione per ottenere il permesso di erezione di un nuovo Istituto Secolare. Deve inoltre notificare particolareggiatamente tutto quanto è definito nelle Norme date dalla medesima S.C. dei Religiosi, per l'erezione e l'approvazione delle Congregazioni (6 marzo 1921, nn. 3-8), facendo le applicazioni del caso. Si devono presentare almeno sei esemplari dello schema delle Costituzioni, in lingua latina o in altra ricevuta nella Curia. Inoltre si devono presentare i Direttori e gli altri documenti che servono a chiarire la forma e lo spirito dell'Associazione. Le Costituzioni devono contenere quanto riguarda la natura dell'Istituto, la classe dei membri, il regime, la forma di consacrazione (Art. III, § 2), il vincolo che unisce i membri all'Istituto (Art. III, § 3), le case comuni (Art. III, § 4), la formazione dei membri e gli esercizi di pietà.

7. IV. Le associazioni legittimamente erette e approvate dai Vescovi, a norma del precedente diritto e prima della Cost. Provida Mater Ecclesia, oppure che abbiano ottenuta un'approvazione pontificia come Associazioni laicali, se vogliono essere riconosciute da questa Sacra Congregazione come Istituti Secolari sia di diritto diocesano o pontificio, devono inviare alla stessa: i documenti di erezione e di approvazione, una breve relazione sulla storia, la vita disciplinare, e il loro apostolato, e soprattutto le lettere testimoniali degli Ordinari nelle cui diocesi hanno delle case. Dopo aver esaminato attentamente tutte queste cose, a norma degli Art. VI e VII della Cost. Provida Mater Ecclesia, potrà essere concesso, secondo i casi, il permesso di erezione o il decreto di lode.

8. V. Per le Associazioni di recente fondazione, o non sufficientemente sviluppate, e per quelle che vanno sorgendo, anche se fanno sperare che, qualora le cose si svolgano favorevolmente, possano divenire fiorenti e genuini Istituti Secolari, sarà più opportuno che non vengano proposte subito alla Sacra Congregazione per averne il permesso di erezione. Per regola generale, dalla quale non ci si deve scostare se non per cause gravi e rigorosamente vagliate, queste nuove Associazioni, finché non abbiano dato sufficiente prova di sé, si conserveranno e si eserciteranno sotto la paterna direzione e tutela dell'autorità diocesana, come semplici Associazioni che esistono di fatto, piuttosto che di diritto. In seguito, a poco a poco e per gradi successivi, si svilupperanno sotto qualcuna delle forme di Associazione di fedeli, come ad esempio Pie Unioni, Sodalizi o Confraternite, a seconda dei casi.

9. VI. Mentre perdurano questi stadi previ (n. V), da cui deve apparire chiaramente trattarsi di Associazioni che si propongono la totale consacrazione alla vita di perfezione e all'apostolato, aventi tutte le caratteristiche che si addicono ad un vero Istituto Secolare, si deve vigilare attentamente perché in queste Associazioni non si permetta, internamente o esternamente, nulla che ecceda dalla loro presente condizione e non corrisponda alla specifica forma e natura degli Istituti Secolari. Sono da evitare soprattutto quelle cose che, a non ottenere poi il permesso di erezione in Istituto Secolare, non si potrebbero togliere o eliminare con facilità, ovvero sembrino costringere i Superiori a concedere l'approvazione o a largirla con troppa facilità.

10. VII. Per essere in grado di dare un giudizio sicuro e pratico circa la vera natura d'Istituto Secolare di qualche Associazione, cioè se essa nello stato secolare conduce con efficacia i propri membri a quella piena consacrazione e dedizione che dia l'immagine di un completo stato di perfezione veramente religioso nella sostanza, anche nel foro esterno, si devono considerare attentamente le cose seguenti:

11. a) Se i membri ascritti all'Associazione, quali soci in senso stretto, professino praticamente e con impegno "oltre agli esercizi di pietà e di abnegazione" senza dei quali la vita di perfezione deve ritenersi vana illusione, i tre consigli evangelici sotto una delle diverse forme previste dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 2). Ciononostante si possono ammettere, quali membri in un senso largo, e con maggiore o minore forza o intenzione ascritti all'Associazione, quei Soci che aspirino alla perfezione evangelica e che si sforzino di esercitare nella propria condizione, quantunque non abbraccino o non possano abbracciare in un grado più elevato ognuno dei consigli evangelici.

12. b) Se il vincolo con cui i membri in senso stretto sono uniti all'Associazione è stabile, mutuo, totale; in modo tale che a norma della Costituzione, il Socio si dia totalmente all'Istituto e questo sia in grado, o si prevede che lo sarà, di volere e di poter prendersi cura del socio, e di rispondere di esso secondo il diritto (Art. III, § 3, 2°).

13. c) Se al presente abbia o procuri di avere, e con che forma e sotto qual titolo, le case comuni prescritte dalla Costituzione Apostolica (Art. III, 3), affinché si raggiunga il fine per cui sono state ordinate.

14. d) Se siano evitate quelle cose che non riguardano la natura e la forma degli Istituti Secolari, ad esempio: l'abito che non sia confacente alla condizione di secolare; la vita comune esternamente ordinata (Art. II, § 1; Art. III, § 4) alla guisa della vita comune religiosa o ad essa pareggiata (Tit. XVII, L. II, C.I.C.).

15. VIII. Gli Istituti Secolari, a norma dell'articolo II, § 1, 2° della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia, salvo gli Articoli IX e II § 1, 1° della medesima, non sono tenuti al diritto proprio e peculiare delle Religioni o Società di vita comune, né possono usare di esso.

16. Tuttavia la Sacra Congregazione potrà, per eccezione, accomodare e applicare agli Istituti Secolari, secondo la Costituzione (Art. II, § 1, 2°), qualche particolare prescrizione del Diritto religioso; anzi, potrà desumere da quel diritto anche alcuni criteri, più o meno generali, comprovati dall'esperienza e corrispondenti alla loro intima natura.

17. IX. In particolare: a) benché le prescrizioni del can. 500, § 3 non riguardino strettamente gli Istituti Secolari, né vi sia necessità di applicarle come giacciono, pur tuttavia da essi si può dedurre un solido criterio e una chiara direzione nell'approvare e ordinare gli Istituti .

18. b) Niente impedisce che, a norma del diritto (can. 492, §1), gli Istituti Secolari, per speciale concessione, possano essere aggregati agli Ordini o ad altre religioni e in diverse maniere essere da loro aiutati o anche moralmente diretti. Ma non si concederanno, se non difficilmente, altre forme di dipendenza più stretta, le quali sembrino diminuire l'autonomia degli Istituti Secolari, ovvero sottometterli ad una tutela più o meno rigida, anche qualora questa dipendenza venga richiesta dagli stessi Istituti, specialmente femminili; e in ogni caso, con le opportune cautele, dopo aver attentamente considerato il bene degl'Istituti, nonché lo spirito e la natura e la forma dell'apostolato al quale debbono dedicarsi.

19. X Gli Istituti Secolari,

a) per lo stato di piena perfezione che professano, per la totale consacrazione all'apostolato che si impongono in questo stesso genere di perfezione di apostolato, sembrano evidentemente chiamati a cose maggiori che non i semplici fedeli anche i migliori, i quali lavorano in Associazioni veramente laicali o nell'Azione Cattolica o in altre opere pie;

20. b) in tal maniera devono esercitare i ministeri e le opere dell'apostolato, che sono il fine speciale degli stessi Istituti, che i loro soci - evitata accuratamente ogni confusione - diano ai fedeli che li osservano, salva sempre la loro disciplina interna, un chiaro esempio di abnegata, umile e costante collaborazione con la Gerarchia (cfr. Motu Proprio Primo feliciter, n. VI).

21. XI. a) L'Ordinario, ottenuto il permesso dalla Santa Sede, allorché effettua l'erezione di un Istituto Secolare, già prima esistente come Associazione, Pia Unione o Sodalizio, potrà decidere se è conveniente tener conto delle cose già fatte prima, come ad esempio il probandato o noviziato, la consacrazione ecc., in ordine a determinare la condizione delle persone e i requisiti che si devono computare nelle Costituzioni dell'Istituto.

22. b) Nei primi dieci anni di fondazione dell'Istituto Secolare computati dalla sua erezione, il Vescovo del luogo può dispensare dai requisiti della età, del tempo di prova, degli anni di consacrazione e altre cose somiglianti, prescritte per tutti gli Istituti in generale o per alcuno in particolare, in ordine agli uffici, alle cariche, ai gradi e ad altri effetti giuridici.

23. c) Le case o centri fondati prima dell'erezione canonica dell'lstituto, se furono fondati con la licenza di entrambi i Vescovi, a norma del can. 495, § 1, diventano ipso facto parti dell'Istituto.

Data a Roma, presso il Palazzo della Sacra Congregazione dei Religiosi il 19 marzo, festa di S. Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, 1948.

 

Luigi Card. Lavitrano,
Prefetto

Fr. Luca Ermenegildo Pasetto,
Segretario

          

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