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SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

Norme di procedura
per lo scioglimento del matrimonio in favore della fede

 

 

Art. 1

Il processo, da svolgere per la concessione dell'indulto di scioglimento del matrimonio legittimo, viene istruito dall'Ordinario del luogo competente a norma della Lettera Apost. Causas matrimoniales IV, § 1, personalmente o tramite altro ecclesiastico da lui delegato. Dell'avvenuta delega o commissione deve constare negli atti da trasmettere alla Santa Sede.

Art. 2

I fatti addotti devono essere non semplicemente asseriti ma anche provati, secondo quanto prescritto dal diritto canonico, sia con documenti sia con deposizioni di testimoni degni di fede.

Art. 3

I documenti presentati, sia originali sia in copia autentica, devono essere riveduti dall'Ordinario stesso o dal Giudice delegato.

Art. 4

§ 1. Nel preparare le domande, che devono essere proposte alle parti e ai testimoni, si deve far ricorso alla collaborazione del Difensore del Vincolo o di altra persona delegata nei singoli casi ad espletare tale mansione; e di tale delega si deve far menzione negli atti.

§ 2. I testimoni, prima di essere interrogati, devono giurare che diranno la verità.

§ 3. L'Ordinario o il suo Delegato proponga le domande già preparate, e ne aggiunga altre, che egli giudicasse opportuno per conoscere meglio le cose, o che fossero suggerite dalle risposte stesse già date.

Quando le parti o i testimoni depongono circa fatti di altri, il Giudice chieda anche come e da chi ne hanno avuto conoscenza.

§ 4. Il giudice deve diligentemente far sì che le domande e le risposte date vengano messe per iscritto con cura dal Notaio e siano firmate dal testimone.

Art. 5

§ 1. Se un testimone acattolico si rifiuta di presentarsi a deporre, si potrà accettare un documento che contenga la deposizione su questo argomento, fatta dal teste alla presenza di un pubblico notaio o di una persona degna di fede; questo fatto va annoverato espressamente negli atti.

§ 2. Il Giudice ordinario o delegato, per decidere se a questo documento debba essere data credibilità, chiami dei testimoni giurati, soprattutto cattolici, che abbiano conosciuto bene il testimone acattolico, e che siano disposti e in grado di testimoniare della sua veracità.

§ 3. Anche il Giudice stesso esprima il proprio parere circa la credibilità da dare a questo documento.

Art. 6

§ 1. L'assenza del battesimo in uno dei coniugi va dimostrata in modo tale da togliere ogni dubbio prudenziale.

§ 2. Il coniuge stesso che dice di non essere battezzato, sia interrogato sotto giuramento, se è possibile.

§ 3. Inoltre si ascoltino i testimoni e soprattutto i genitori e consanguinei del coniuge, e altri, specialmente coloro che nel periodo dell'infanzia hanno vissuto insieme a lui ed hanno conosciuto tutto lo svolgersi della sua vita.

§ 4. I testimoni devono essere interrogati non solo dell'assenza stessa del battesimo, ma anche delle circostanze, dalle quali appaia credibile e probabile che il battesimo non fu conferito.

§ 5. Si deve provvedere anche a controllare i registri dei battezzati nei luoghi in cui la parte che si dice non battezzata ha trascorso gli anni dell'infanzia; soprattutto nelle chiese che essa ha frequentato per l'istruzione religiosa o nella chiesa in cui ha celebrato il matrimonio.

Art. 7

§ 1. Se nel periodo in cui viene chiesto l'indulto dello scioglimento, il coniuge che non era battezzato, fosse già stato ammesso al battesimo, si deve istruire almeno un processo sommario, con l'intervento del Difensore del Vincolo, circa il non uso del matrimonio dopo il battesimo così ricevuto.

§ 2. Al coniuge stesso si chieda sotto giuramento se dopo la separazione dal coniuge abbia avuto delle relazioni con lui e di che tipo, e soprattutto se dopo il battesimo abbia avuto rapporti matrimoniali con la comparte.

§ 3. Ma anche l'altra parte dovrà essere interrogata sotto giuramento, se è possibile, circa la non consumazione del matrimonio.

§ 4. Inoltre i testimoni vanno scelti soprattutto tra i consanguinei e gli amici e devono essere ascoltati, parimenti sotto giuramento, non solo circa quei fatti che sono avvenuti dopo la separazione delle parti e soprattutto dopo il battesimo, ma anche circa la probità e la veracità dei coniugi, ossia circa la credibilità che meritano le loro deposizioni.

Art. 8

Il richiedente, se si è convertito ed è stato battezzato, sia interrogato circa il tempo e le disposizioni d'animo, con cui fu indotto a ricevere il battesimo o alla conversione.

Art. 9

§ 1. In questo caso, il Giudice interroghi il parroco e gli altri sacerdoti che lo aiutarono nel trasmettere la dottrina della fede e nel preparare la conversione, circa le motivazioni, dalle quali il richiedente fu indotto a ricevere il battesimo.

§ 2. L'Ordinario non invii mai le domande alla S. Congregazione per la Dottrina della Fede prima che sia stato fugato qual­siasi ragionevole sospetto circa la sincerità  della conversione.

Art. 10

§ 1. Il Giudice ordinario o Delegato interroghi il richiedente e i testimoni circa la causa della separazione o del divorzio e naturalmente se essa fu posta dal richiedente oppure no.

§ 2. Il giudice alleghi agli atti l'esemplare autentico di divorzio.

Art. 11

Il Giudice o l'Ordinario precisi se dal matrimonio o dal concubinato il richiedente ha avuto dei figli e in che modo ha provveduto o intende provvedere all'educazione religiosa dei medesimi.

Art. 12

Il Giudice o l'Ordinario riferisca parimenti in che modo il richiedente ha provveduto o ha intenzione di provvedere equamente, secondo le leggi della giustizia, al coniuge lasciato e alla prole eventualmente avuta.

Art. 13

L'Ordinario o il Giudice delegato raccolga informazioni circa il coniuge acattolico, dalle quali sia possibile dedurre se si può sperare una restaurazione della vita coniugale; e non tralasci di riferire se la parte acattolica dopo il divorzio ha tentato di contrarre nuove nozze.

Art. 14

L'Ordinario riferisca esplicitamente se, dall'indulto eventualmente da concedere, si debba temere qualche pericolo di scandalo, di meraviglia o di interpretazione calunniosa, sia tra i cattolici sia tra gli acattolici, quasi che la Chiesa favorisse, con la sua prassi il ricorso ai divorzi; siano esposte anche le circostanze che potrebbero rendere probabile o escludere il pericolo in quel determinato caso.

Art. 15

L'Ordinario esponga nei singoli casi le motivazioni che potrebbero consigliare la concessione dellÂÂÂ’indulto, aggiungendo sempre contemporaneamente la precisazione se il richiedente abbia già tentato in qualunque modo di contrarre un nuovo matrimonio o viva in concubinato. L'Ordinario inoltre dia relazione dettagliata circa l'adempimento delle condizioni per la concessione dell'indulto e se sono state date le garanzie di cui al n. I, c)1; di queste invii un documento autentico.

Art. 16

L'Ordinario trasmetta alla S. Congregazione per la Dottrina della Fede le domande, tutti gli atti e le informazioni, in tre esemplari; di tutto ciò egli è tenuto a rispondere.

 

 

1«Ut persona non baptizata vel baptizata extra Ecclesiam catholicam libertatem facultatemque parti catholicae relinquat profitendi propriam religionem atque catholice baptizandi educandique filios: quae condicio, cautionis forma, in tuto ponenda est».