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Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede

Decreto con il quale si dichiarano le pene canoniche incorse
dall'Arcivescovo Pierre-Martin Ngô-dińh-Thuc e complici
per le ordinazioni illecite di presbiteri e vescovi
in località El Palmar de Troya

 

S.E. Mons. Pierre Martin Ngò-dinh-Thuc, Arcivescovo titolare di Bulla Regia, a mezzanotte del 31 dicembre 1975, nella cittadina di Palmar de Troya, contro l'espressa proibizione del Cardinale Arcivescovo di Siviglia e senza tener conto di quanto prescrive il can. 955, ha proceduto all'ordinazione di alcuni presbiteri; anzi l'11 gennaio 1976, in contrasto con la norma del can. 953, senza il Mandato Pontificio e, ciò che è più grave, senza la provvisione canonica ha ordinato cinque vescovi; infine, i vescovi ordinati in questo modo a loro volta hanno proceduto a nuove ordinazioni presbiterali ed episcopali anche in altri luoghi.

Considerata la gravità delle violazioni, questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, per mandato speciale del Papa Paolo VI, ha deciso che a proposito delle predette ordinazioni si debba dichiarare quanto segue:

1) I vescovi che hanno ordinato altri vescovi, come pure i vescovi ordinati, oltre che nelle sanzioni di cui ai canoni 2370 e 2373, 1 e 3 del CIC, sono incorsi automaticamente anche nella scomunica, riservata in modo specialissimo alla Sede Apostolica, e della quale si tratta nel decreto della Congregazione del Sant'Offizio del 9 aprile 1951 (AAS 43, 1951, p. 217 s.). La pena poi, di cui al can. 2370, viene applicata anche ai presbiteri assistenti, qualora ve ne fossero stati.

2) I presbiteri, ordinati in questo modo illegittimo, sono automaticamente sospesi dall'ordine ricevuto, secondo il can. 2374, e se hanno esercitato l'ordine anche irregolari (can. 985, 7).

3) Infine, quanto a coloro che hanno ricevuto l'ordinazione in questo modo illegittimo, o a coloro che da questi eventualmente ricevessero l'ordinazione, indipendentemente dalla validità o meno degli ordini, la Chiesa non riconosce né riconoscerà in futuro la loro ordinazione, e li considera, a tutti gli effetti dal punto di vista giuridico, nello stato in cui ciascuno si trovava prima, ferme restando, fino a che non si siano ravveduti, le sanzioni penali sopra ricordate. Nonostante qualsiasi disposizione contraria.

Roma, dal palazzo della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, 17 settembre 1976.

Franjo Card. Šeper
Prefetto

Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario