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PROFESSIONE DI FEDE
E GIURAMENTO DI FEDELTÀ
NELLÂÂ’ASSUMERE UN UFFICIO
DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA 

 

NOTA DI PRESENTAZIONE

I fedeli chiamati ad esercitare un ufficio in nome della Chiesa sono tenuti ad emettere la « Professione di fede », secondo la formula approvata dalla sede apostolica (cf. can. 833). Inoltre, l'obbligo di uno speciale « Giuramento di fedeltà » concernente i particolari doveri inerenti all'ufficio da assumere, in precedenza prescritto solo per i vescovi, è stato esteso alle categorie nominate al can. 833, nn. 5-8. Si è reso necessario, pertanto, provvedere a predisporre i testi atti allo scopo, aggiornandoli nello stile e nel contenuto perché siano più conformi all'insegnamento del Concilio Vaticano II e ai documenti successivi.

Come formula della « Professio fidei » viene riproposta integralmente la prima parte del precedente testo in vigore dal 1967 e contenente il Simbolo niceno costantinopolitano (cf. AAS 59 [1967], 1058). La seconda parte è stata modificata, suddividendola in tre commi al fine di meglio distinguere il tipo di verità e il relativo assenso richiesto.

La formula dello « Iusiurandum fidelitatis in suscipiendo officio nomine Ecclesiae exercendo », intesa come complementare alla « Professio fidei », è stabilita per le categorie di fedeli elencate al can. 833, nn. 5-8. È di nuova composizione; in essa sono previste alcune varianti ai commi 4 e 5 per il suo uso da parte dei superiori maggiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica (cf. can. 833, n. 8).

I testi delle nuove formule di « Professio fidei » e di « Iusiurandum fidelitatis » entreranno in vigore dal 1o marzo 1989.

 

PROFESSIONE DI FEDE

(Formula da usarsi nei casi in cui è prescritta la professione di fede)

Io N.N. credo e professo con ferma fede tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo della fede, e cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Credo pure con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato.

Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo.

Aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dellÂÂ’intelletto agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo.

 

GIURAMENTO DI FEDELTÀ
NELLÂÂ’ASSUMERE UN UFFICIO
DA ESERCITARE A NOME DELLA CHIESA

(Formula da usarsi da tutti i fedeli indicati nel can. 833 nn. 5-8)

Io N.N. nellÂÂ’assumere lÂÂ’ufficio di... prometto di conservare sempre la comunione con la Chiesa cattolica, sia nelle mie parole che nel mio modo di agire.

Adempirò con grande diligenza e fedeltà i doveri ai quali sono tenuto verso la Chiesa, sia universale che particolare, nella quale, secondo le norme del diritto, sono stato chiamato a esercitare il mio servizio.

NellÂÂ’esercitare lÂÂ’ufficio, che mi è stato affidato a nome della Chiesa, conserverò integro e trasmetterò e illustrerò fedelmente il deposito della fede, respingendo quindi qualsiasi dottrina ad esso contraria.

Seguirò e sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e curerò lÂÂ’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e presterò fedelmente aiuto ai Vescovi diocesani, perché lÂÂ’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia com­piuta in comunione con la Chiesa stessa.

Così Dio mi aiuti e questi santi Vangeli che tocco con le mie mani.

(Variazioni del paragrafo quarto e quinto della formula di giuramento
da usarsi dai fedeli indicati nel can. 833 n. 8)

Sosterrò la disciplina comune a tutta la Chiesa e promuoverò lÂÂ’osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, in particolare di quelle contenute nel Codice di Diritto Canonico.

Osserverò con cristiana obbedienza ciò che i sacri Pastori dichiarano come autentici dottori e maestri della fede o stabiliscono come capi della Chiesa, e in unione con i Vescovi diocesani, fatti salvi lÂÂ’indole e il fine del mio Istituto, presterò volentieri la mia opera perché lÂÂ’azione apostolica, da esercitare in nome e per mandato della Chiesa, sia compiuta in comunione con la Chiesa stessa.

 

 

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