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Comunicato Stampa
della Congregazione per la Dottrina della Fede *

29 novembre 1996

 

I. Sono pervenute alla Congregazione per la Dottrina della Fede diverse domande relative al valore e all’autorevolezza della Notificazione della stessa Congregazione del 6 ottobre 1995 pubblicata neL’Osservatore Romano di lunedì/martedì 23/24 ottobre 1995, pagina 2, riguardante gli scritti e i messaggi della signora Vassula Ryden attribuiti a presunte rivelazioni e diffusi in ambienti cattolici di tutto il mondo.

A questo proposito la Congregazione intende precisare:

1) La Notificazione rivolta ai Pastori e ai fedeli della Chiesa cattolica mantiene tutto il suo vigore. È stata approvata dalle competenti autorità e sarà pubblicata nell’organo ufficiale della Santa Sede Acta Apostolicae Sedis, con la firma del Prefetto e del Segretario della Congregazione.

2) In merito alle notizie che alcuni organi di stampa hanno diffuso circa una interpretazione restrittiva di tale Notificazione, fatta da sua eminenza il cardinale Prefetto in una conversazione privata con un gruppo di persone alle quali ha voluto concedere un’udienza, svoltasi a Guadalajara in Messico il 10 maggio 1996, lo stesso Cardinale Prefetto tiene a precisare che:

a) come egli ha affermato, i fedeli non devono ritenere i messaggi di Vassula Ryden come rivelazioni divine, ma soltanto come sue meditazioni personali;

b) in tali meditazioni, come già precisava la Notificazione, accanto ad aspetti positivi, si trovano elementi negativi alla luce della dottrina cattolica;

c) pertanto, Pastori e fedeli sono invitati in merito a un serio discernimento spirituale e a conservare la purezza della fede, dei costumi e della vita spirituale non appoggiandosi su presunte rivelazioni, ma seguendo la Parola di Dio rivelata e le direttive del Magistero della Chiesa.

II. In merito poi alla diffusione di testi di presunte rivelazioni private, la Congregazione precisa:

1) Non è assolutamente valida l’interpretazione data da alcuni di una Decisione approvata da Paolo VI il 14 ottobre 1966 e promulgata il 15 novembre dello stesso anno, in virtù della quale potrebbero essere liberamente diffusi nella Chiesa scritti e messaggi provenienti da presunte rivelazioni. Dette decisione si riferiva in realtà all’“Abolizione dell’Indice dei libri Proibiti”, e stabiliva che – tolte le censure relative – rimaneva tuttavia l’obbligo di non diffondere e leggere quegli scritti che mettono in pericolo la fede e i costumi.

2) Si richiama però che per la diffusione di testi di presunte rivelazioni private, rimane valida la norma del Codice vigente, can. 823 § 1, che dà diritto ai Pastori di “esigere che vengano sottoposti al proprio giudizio prima della pubblicazione gli scritti dei fedeli che toccano la fede o i costumi”.

3) Le presunte rivelazioni soprannaturali e gli scritti che le riguardano sono in prima istanza soggetti al giudizio del Vescovo diocesano e, in casi particolari, a quello della Conferenza episcopale e della Congregazione per la Dottrina della Fede.

 

* AAS LXXXVIII, n. 12 (1996), 956-957.

 

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