CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Art. 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il compito di promuovere e di tutelare la dottrina sulla fede ed i costumi in tutto l'orbe cattolico.[1] Nel perseguire questo scopo essa rende un servizio alla verità, salvaguardando il diritto del Popolo di Dio di ricevere il messaggio del Vangelo nella sua purezza e nella sua integralità. Pertanto, perché la fede ed i costumi non subiscano danno a causa di errori comunque divulgati, essa ha anche il dovere di esaminare gli scritti e le opinioni che appaiono contrari alla retta fede o pericolosi.[2]
Art. 2. Questa fondamentale preoccupazione pastorale, d'altra parte, concerne tutti i Pastori della Chiesa, i quali hanno il dovere ed il diritto di vigilare, sia singolarmente, sia riuniti nei Concili particolari o nelle Conferenze Episcopali, perché non si arrechi danno alla fede e ai costumi dei fedeli affidati alla loro cura.[3] A tale scopo essi possono servirsi anche delle Commissioni Dottrinali, che costituiscono un organo consultivo istituzionalizzato di aiuto alle medesime Conferenze Episcopali ed ai singoli Vescovi, nella loro sollecitudine per la dottrina della fede.[4] Resta comunque fermo il principio che la Santa Sede può sempre intervenire, e di norma interviene quando l'influsso di una pubblicazione oltrepassa i confini di una Conferenza Episcopale, ovvero quando il pericolo per la fede riveste particolare gravità.[5] In tale caso, la Congregazione per la Dottrina della Fede si attiene alla seguente procedura:
I. Esame preliminare
Art. 3. Gli scritti o dottrine segnalate, comunque divulgate, sono fatti oggetto di attenzione da parte dell'Ufficio competente, il quale li sottopone all'esame del Congresso. Dopo una prima valutazione della gravità della questione il Congresso decide se si debba intraprendere o meno uno studio d'Ufficio.
II. Studio d'ufficio
Art. 4. Lo scritto, accertata la sua autenticità, viene sottoposto ad un accurato esame, con la collaborazione di uno o più Consultori o altri esperti in materia.[6]
Art. 5. Il risultato dell'esame è presentato al Congresso, il quale decide se esso sia sufficiente per intervenire presso le Autorità locali, oppure se si debba approfondire l'esame secondo le altre due modalità previste: esame ordinario o esame con procedura urgente.[7]
Art. 6. I criteri per tale decisione si riferiscono agli eventuali errori riscontrati, tenendo conto della loro evidenza, gravità, diffusione, influsso e pericolo di danno sui fedeli.
Art. 7. Il Congresso, qualora abbia giudicato sufficiente lo studio effettuato, può affidare direttamente il caso all'Ordinario[8] e per suo tramite far conoscere all'Autore i problemi dottrinali presenti nel suo scritto. In questo caso l'Ordinario è invitato ad approfondire la questione e a chiedere all'Autore di fornire i necessari chiarimenti, da sottoporre successivamente al giudizio della Congregazione.
III. Esame con procedura ordinaria
Art. 8. L'esame ordinario si adotta quando uno scritto sembra contenere errori dottrinali gravi, la cui identificazione richiede attento discernimento e il suo eventuale influsso negativo sui fedeli non sembra rivestire particolare urgenza. Esso si articola in due fasi: la fase interna costituita dalla investigazione previa svolta nella sede della Congregazione,[9] e la fase esterna che prevede la contestazione e il dialogo con l'Autore.[10]
Art. 9. Il Congresso designa due o più esperti che esaminano gli scritti in questione, esprimono il proprio parere e valutano se il testo è conforme alla dottrina della Chiesa.
Art. 10. Lo stesso Congresso nomina il «relator pro auctore», che ha il compito di mostrare con spirito di verità gli aspetti positivi della dottrina e i pregi dell'Autore, di cooperare all'interpretazione genuina del suo pensiero nel contesto teologico generale e di esprimere un giudizio riguardo all'influsso delle opinioni dell'Autore. A tale scopo egli ha diritto di prendere in esame tutti gli atti riguardanti il caso.
Art. 11. La relazione dell'Ufficio, nella quale sono contenute tutte le notizie utili per l'esame del caso –compresi i precedenti–, i pareri degli esperti e la presentazione del «relator pro auctore», viene distribuita alla Consulta
Art. 12. Alla Consulta possono essere invitati, oltre ai Consultori, al «relator pro auctore» e all'Ordinario dello stesso, il quale non può farsi sostituire ed è vincolato al segreto, anche gli esperti che hanno preparato i pareri.[11] La discussione ha inizio con l'esposizione del «relator pro auctore», che fa una presentazione complessiva del caso. Dopo di lui, l'Ordinario dell'Autore, gli esperti e ogni Consultore esprimono, a voce e per iscritto, il proprio parere sul contenuto del testo esaminato. Il «relator pro auctore» e gli esperti possono rispondere alle eventuali osservazioni e offrire dei chiarimenti.
Art. 13. Finita la discussione, i soli Consultori rimangono in aula per la votazione generale sull'esito dell'esame, allo scopo di determinare se nel testo si riscontrano errori dottrinali, oppure opinioni pericolose, specificandole in concreto alla luce delle diverse categorie di proposizioni di verità contenute nella Professio fidei.[12]
Art. 14. Tutta la ponenza con il verbale della discussione, la votazione generale e i voti dei Consultori è sottoposta all'esame della Sessione Ordinaria della Congregazione che decide se si deve procedere ad una contestazione all'Autore e in caso affermativo su quali punti.
Art. 15. Le decisioni della Sessione Ordinaria sono sottoposte alla considerazione del Sommo Pontefice.[13]
Art. 16. Se nella fase precedente è stato deciso di procedere ad una contestazione, se ne informa l'Ordinario dell'Autore o gli Ordinari interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede.
Art. 17. L'elenco delle proposizioni erronee o pericolose da contestare, corredato da una motivata argomentazione e dalla documentazione necessaria per la difesa «reticito nomine», è comunicato, tramite l'Ordinario, all'Autore e ad un suo Consigliere, che egli ha diritto di indicare, con il benestare dello stesso Ordinario, perché lo assista. L'Autore deve presentare per iscritto, entro tre mesi utili, la sua risposta. E' opportuno che l'Ordinario insieme alla risposta scritta dell'Autore faccia pervenire alla Congregazione un proprio parere.
Art. 18. E' prevista anche la possibilità di un incontro personale dell'Autore, assistito dal suo Consigliere, che prende parte attiva al colloquio, con alcuni delegati della Congregazione. In questa eventualità i delegati della Congregazione, nominati dal Congresso, devono redigere un verbale del colloquio e firmarlo insieme all'Autore e al suo Consigliere.
Art. 19. Nel caso che l'Autore non invii la risposta scritta, sempre richiesta, la Sessione Ordinaria prende le opportune decisioni.
Art. 20. Il Congresso esamina la risposta scritta dell'Autore, nonché il verbale dell'eventuale colloquio. Se da essi risultassero elementi dottrinali veramente nuovi, che richiedano una valutazione approfondita, decide se la questione debba essere ripresentata alla Consulta, la quale potrebbe essere allargata con l'inserimento di altri esperti, compreso anche il Consigliere dell'autore, nominato a norma dell' art. 17. In caso contrario la risposta scritta e il verbale del colloquio vengono sottoposti direttamente al giudizio della Sessione Ordinaria.
Art. 21. Se la Sessione Ordinaria ritiene che la questione sia stata risolta in maniera positiva, e la risposta è sufficiente, non si procede ulteriormente. In caso contrario, si prendono le misure adeguate, anche per il bene dei fedeli. Inoltre la Sessione Ordinaria decide se e come deve essere pubblicato l'esito dell'esame.
Art. 22. Le decisioni della Sessione Ordinaria sono sottoposte all'approvazione del Sommo Pontefice e quindi comunicate all'Ordinario dell'Autore, alla Conferenza Episcopale e ai Dicasteri interessati.
IV. Esame con procedura urgente
Art. 23. L'esame con procedura urgente si adotta quando lo scritto è chiaramente e sicuramente erroneo e allo stesso tempo dalla sua divulgazione potrebbe derivare o già ne deriva un danno grave ai fedeli. In questo caso vengono informati subito l'Ordinario o gli Ordinari interessati, nonché i competenti Dicasteri della Santa Sede.
Art. 24. Il Congresso nomina una Commissione con lo speciale incarico di determinare quanto prima le proposizioni errate e pericolose.
Art. 25. Le proposizioni individuate dalla Commissione, insieme alla relativa documentazione, sono sottoposte alla Sessione Ordinaria, la quale darà priorità all'esame della questione.
Art. 26. Le suddette proposizioni, qualora siano giudicate dalla Sessione Ordinaria effettivamente erronee e pericolose, dopo l'approvazione del Santo Padre sono trasmesse all'Autore, tramite l'Ordinario, con l'invito a correggerle entro due mesi utili.
Art. 27. Qualora l'Ordinario, sentito l'Autore, ritenesse necessario chiedergli anche una spiegazione scritta, essa deve essere trasmessa alla Congregazione, accompagnata dal parere dell'Ordinario stesso. Tale spiegazione viene successivamente presentata alla Sessione Ordinaria per le opportune decisioni.
V. Provvedimenti
Art. 28. Qualora l'Autore non abbia corretto in modo soddisfacente e con pubblicità adeguata gli errori segnalati, e la Sessione Ordinaria sia giunta alla conclusione che è incorso nel delitto di eresia, apostasia o scisma,[14] la Congregazione procede a dichiarare le pene latae sententiae incorse;[15] contro tale dichiarazione non è ammesso ricorso.
Art. 29. Se la Sessione Ordinaria accerta l'esistenza di errori dottrinali che non prevedono pene latae sententiae,[16] la Congregazione procede a norma del diritto sia universale,[17] sia proprio.[18]
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nell'Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto il 30 maggio 1997, ha dato la sua approvazione al presente Regolamento, deciso nella Sessione Ordinaria di questa Congregazione, approvando insieme in forma specifica gli art. 28-29, contrariis quibuslibet non obstantibus, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della Congregazione per la Dottrina della Fede, 29 giugno 1997, Solennità dei SS. Apostoli Pietro e Paolo.
+ Joseph Card. RATZINGER
+ Tarcisio Bertone, S.D.B. [1] Cf. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873.
[2] Cf. Ibid., art. 51, 2 e Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 4 b.
[3] Cf. CJC, can. 823 §§ 1-2; CCEO, can. 652 § 2.
[4] Cf. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Lettera sulle Commissioni Dottrinali, 23 novembre 1990, n. 3.
[5] Cf. Cost. Ap. Pastor bonus, art. 48: AAS 80 (1988) 873.
[6] Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 74.
[7] Cf. Ibid., art. 66 § 2.
[8] Cf. CJC, cann. 134 §§ 1 e 2; 295 § 1; CCEO, can. 984 §§ 1-3.
[9] Cf. nn. 8 - 15.
[10] Cf. nn. 16 - 22.
[11] Cf. Cost. Ap. Pastor Bonus, art. 12: AAS 80 (1988) 855.
[12] Cf. AAS 81 (1989) 104s.
[13] Cf. Regolamento proprio della Congregazione per la Dottrina della Fede, art. 16 § 2 e art. 77.
[14] Cf. CJC, can. 751.
[15] Cf. CJC, can. 1364 § 1; CCEO, cann. 1436 § 1 e 1437.
[16] Cf. CJC, can. 752; CCEO, can. 599.
[17] Cf. CJC, can. 1371 n.1; CCEO, can. 1436 § 2.
[18] Cf. Cost. Ap. Pastor Bonus, art. 52: AAS 80 (1988) 874.
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