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DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

 

CHIARIMENTO SUGLI ADULTI VULNERABILI

 

Con gli emendamenti delle norme sostanziali riguardanti il motu proprioSacramentorum Sanctitatis Tutela”, il Dicastero per la Dottrina della Fede – dal 21 maggio 2010 – ha acquisito la competenza a trattare i delitti contro il sesto comandamento del Decalogo commessi da chierici con persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione. Questa competenza è stata confermata senza modifiche nella seconda revisione di SST del 2021 (cf art. 6, 1° SST).

Nel frattempo, in seguito alla promulgazione del motu proprio Vos Estis Lux Mundi”, entrato in vigore il 1° giugno 2019, è stato introdotto nell’ordinamento canonico il concetto di adulto vulnerabile, che comprende «ogni persona in stato d’infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all’offesa» (art. 1 § 2, b VELM).

A tale riguardo, va ricordato che la definizione di adulto vulnerabile integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi ha abitualmente un uso imperfetto di ragione. Pertanto, le altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti, come descritto nell’art. 7 § 1 VELM.