CONGREGAZIONE DELLE CAUSE DEI SANTI
NORME
SULL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI
DELLE CAUSE DI BEATIFICAZIONE E CANONIZZAZIONE
Rescriptum ex Audientia
Sanctissimi
Il Sommo Pontefice Francesco, nell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale
Segretario di Stato, il giorno 4 del mese di marzo dell’anno del Signore 2016,
ha approvato le nuove “Norme sull'amministrazione dei beni delle Cause di
beatificazione e canonizzazione”, abrogando quelle precedenti approvate da San
Giovanni Paolo II il 20 agosto 1983.
Il Sommo Pontefice ha disposto che le suddette Norme, allegate al presente
Rescritto, siano promulgate e pubblicate sull'Osservatore Romano, stabilendo che
le medesime entrino in vigore ad experimentum per tre anni a partire dalla
data di approvazione.
Dal Vaticano, 7 marzo 2016
Pietro Card. Parolin
Segretario di Stato
Norme sull'amministrazione
dei beni delle Cause di beatificazione e canonizzazione
Premessa
Le Cause di beatificazione e canonizzazione, che per la loro complessità
richiedono molto lavoro, comportano spese per la divulgazione della conoscenza
della figura del Servo di Dio o Beato, per l’inchiesta diocesana o eparchiale,
per la fase romana e, infine, per le celebrazioni di beatificazione o
canonizzazione.
Per quanto riguarda la fase romana, la Sede Apostolica, data la natura
peculiare di bene pubblico delle Cause, ne sostiene i costi, a cui gli Attori
partecipano tramite un contributo, e vigila perché gli onorari e le spese siano
contenuti e tali da non ostacolarne il proseguimento.
I. Beni della Causa e designazione dell'Amministratore
1. L'Attore, dopo l'accettazione del supplice libello, costituisce un fondo
di beni per le spese della Causa.
2. Il fondo costituito per una Causa di beatificazione e canonizzazione,
proveniente da offerte sia di persone fisiche sia di persone giuridiche, viene
considerato, a motivo della sua natura particolare, “fondo di Causa pia”.
3. L'Attore, con il consenso del Vescovo o dell’Eparca, nomina
l'Amministratore del fondo. Il Postulatore Generale può svolgere l'incarico di
Amministratore.
4. Per le Cause in corso nella fase romana, il Postulatore comunica alla
Congregazione delle Cause dei Santi la nomina dell’Amministratore.
II. L’Amministrazione
5. L’Amministratore è tenuto ad osservare le norme riguardanti
l’amministrazione dei beni delle Cause pie1. In particolar
modo egli deve:
a. rispettare scrupolosamente l'intenzione degli offerenti2;
b. tenere una contabilità regolarmente aggiornata;
c. redigere annualmente i bilanci, preventivo (entro il 30 settembre) e
consuntivo (entro il 31 marzo), da presentare all’Attore per la dovuta
approvazione;
d. inviare al Postulatore copia dei bilanci approvati dall'Attore.
6. Le Postulazioni Generali tengono distinte le contabilità delle singole
Cause.
7. Qualora l’Attore intenda utilizzare anche una sola parte dei beni per
scopi diversi dalla Causa dovrà ottenere l’autorizzazione della Congregazione
delle Cause dei Santi.
8. L’Attore, ricevuto il bilancio, dopo averlo approvato tempestivamente, ne
invia copia all’Autorità competente per la vigilanza di cui al numero 9.
III. Vigilanza sull’amministrazione
9. L'autorità competente a vigilare, per la fase diocesana o eparchiale e per
quella romana, è:
a. il Vescovo diocesano, l’Eparca o chi ad essi è equiparato dal diritto,
nell'ambito della sua giurisdizione3;
b. il Superiore Maggiore per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di
Vita Apostolica, nell’ambito della sua giurisdizione;
c. altra autorità ecclesiastica4.
10. La vigilanza viene esercitata su tutti i movimenti inerenti la Causa, sia
in entrata che in uscita.
11. L’autorità competente a vigilare annualmente revisiona, approva i bilanci
della Causa e ne invia copia alla Congregazione delle Cause dei Santi.
12. La Congregazione delle Cause dei Santi come alta autorità di vigilanza:
a. può richiedere in qualsiasi momento all’Amministratore, come anche al
Postulatore e all’Attore della Causa, ogni informazione finanziaria e relativa
documentazione a supporto;
b. verifica i bilanci pervenuti dalle autorità competenti di cui al numero 9;
c. controlla, durante la fase romana, gli onorari e ogni altra spesa in base
a quanto stabilito dalla medesima Congregazione.
13. L’Amministratore è tenuto a seguire in modo diligente tutte le norme
emesse dalla Congregazione delle Cause dei Santi riguardanti l’attività
amministrativo-finanziaria di una Causa.
14. In caso di inadempienze o di abusi di natura amministrativo-finanziaria
da parte di quanti partecipano allo svolgimento della Causa, la Congregazione
delle Cause dei Santi interviene disciplinarmente5.
IV. Contributo dell’Attore alla Sede Apostolica
15. Per la fase romana, all’Attore è richiesto un contributo stabilito dalla
Congregazione delle Cause dei Santi e comunicato tramite il Postulatore, da
corrispondere in diversi tempi, come specificato nei numeri 16-17. Qualora si
rendesse necessario, possono essere richiesti eventuali contributi straordinari.
16. In vista del riconoscimento del martirio o dell’eroicità delle virtù o
del dottorato, il contributo è ripartito in quattro tempi:
a. alla consegna degli Atti dell'Inchiesta diocesana o eparchiale;
b. alla richiesta della nomina del Relatore;
c. alla consegna della Positio;
d. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.
17. In vista del riconoscimento del presunto miracolo, il contributo è
ripartito in tre tempi:
a. alla consegna degli Atti dell’Inchiesta diocesana o eparchiale;
b. prima della Consulta Medica;
c. prima del Congresso Peculiare dei Teologi.
18. I contributi, che non comprendono il costo della stampa della Positio, devono
pervenire tramite bonifico bancario sul conto corrente della Congregazione delle
Cause dei Santi, alla quale occorre inviare il documento riguardante l’avvenuta
operazione.
19. Celebrata la beatificazione o la canonizzazione, l’Amministratore del
fondo rende conto dell'amministrazione complessiva dei beni per la debita
approvazione (cf. numeri 8-12).
20. Dopo la canonizzazione:
a. la Congregazione delle Cause dei Santi, a nome della Sede Apostolica,
dispone dell’eventuale rimanenza del fondo, tenendo presenti le richieste di
utilizzo da parte dell’Attore e le esigenze del “Fondo di Solidarietà”;
b. adempiuto quanto prescritto dal n. 20 a, il fondo della Causa e la
Postulazione cessano di esistere.
V. Fondo di Solidarietà
21. Presso la Congregazione delle Cause dei Santi è costituito un “Fondo di
Solidarietà” che viene alimentato con offerte libere degli Attori o di qualsiasi
altra fonte, oltre a quanto può provenire dal disposto del n. 20 a.
22. Nei casi in cui vi sia reale difficoltà a sostenere i costi di una Causa
in fase romana, l’Attore può chiedere un contributo alla Congregazione delle
Cause dei Santi per il tramite dell'Ordinario competente. Questi, prima di
inviare l'eventuale richiesta, verifichi la posizione economico-finanziaria del
fondo e l’impossibilità di alimentarlo con il reperimento di ulteriori sussidi.
La Congregazione delle Cause dei Santi valuterà caso per caso.
VI. Entrata in vigore delle Norme
23. Le presenti Norme entrano in vigore ad experimentum per tre anni a
partire dalla data dell’approvazione da parte dell’Autorità competente, abrogata
ogni altra norma contraria.
Angelo Card. Amato, S.D.B.
Prefetto
+ Marcello Bartolucci
Segretario
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1Cf. CIC cc. 1282; 1284-1289; 1299-1310; CCEO cc. 1020 §§1-2;
1028-1033 ; 1043-1054.
2Cf. CIC cc. 1267 §3 e 1300; CCEO cc. 1016 e 1044.
3Cf. CJC c. 1276; CCEO c. 1022.
4Per quanti non soggetti alla giurisdizione di cui al n.9 a-b,
quali per esempio gli Enti o Organismi direttamente collegati alla Sede
Apostolica, alle Conferenze Episcopali…
5Cf. CIC cc. 1377, 1386, 1399; CCEO cc. 1449-1463.
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