CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI PROFILO
Le prime attestazioni di un organismo in seno alla Sede Apostolica esplicitamente incaricato di questioni relative alle Chiese d’Oriente risalgono al 1573, quando Papa Gregorio XIII istituì la Congregatio de rebus Graecorum, alla quale era affidato il compito di trattare le cause e gli affari relativi ai cattolici di rito bizantino o greco, ma anche di promuovere la tutela e la diffusione della fede fra gli altri cristiani d’Oriente. Clemente VIII (1592-1605) la mutò in Congregatio super negotiis sanctae Fidei et religionis catholicae per gli affari dei Greci e degli altri orientali, e per promuovere la propagazione della fede nei paesi pagani, fino alla costituzione nel 1622 della Sacra Congregatio de Propaganda Fide, con compiti analoghi.
Il 6 gennaio 1862 il beato Pio IX, con la Costituzione Apostolica Romani Pontifices, in seno al medesimo Dicastero eresse la Congregatio de Propaganda Fide pro negotiis ritus orientalis. Un unico Prefetto, ma con due diversi Segretari a coordinare le rispettive sezioni, con proprio personale, Consultori ed archivio. In tale assetto si giunse al 1° maggio 1917, quando il Sommo Pontefice Benedetto XV con il Motu Proprio Dei providentis creò la Congregatio pro Ecclesia Orientali, disponendo che il Pontefice in carica ne fosse il Prefetto, fino alla modifica avvenuta nel il 15 agosto 1967, quando Papa Paolo VI con la Costituzione apostolica Regimini Ecclesiae Universae modificò il nome in Congregatio pro Ecclesiis Orientalibus, e nominò Prefetto l’allora Segretario, Cardinale Gustavo Testa.
Il Dicastero ha ricevuto istituzionalmente dal Sommo Pontefice il mandato di porsi in collegamento con le Chiese orientali cattoliche per favorirne la crescita, salvaguardarne i diritti, e mantenere vivi ed integri nella Chiesa Cattolica, accanto al patrimonio liturgico, disciplinare e spirituale della Chiesa latina, anche quelli delle varie tradizioni cristiane orientali.
Sono stati diversi e molteplici gli interventi pontifici specifici o nel quadro generale di riforme della Curia Romana, quali i Motu Proprio di Pio XI Inde ab initio Pontificato del 1930 e Sancta Dei Ecclesia del 25 marzo 1938, e le Costituzioni Apostoliche Regimini Ecclesiae Universae e Pastor Bonus, rispettivamente dei Pontefici Paolo VI e Giovanni Paolo II, oltre al quadro di riferimento offerto dal Concilio Ecumenico Vaticano II, in particolare con il decreto Orientalium Ecclesiarum, fino in ambito canonistico al lavoro di preparazione e alla promulgazione del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO), avvenuta nel 1990.
Il Dicastero esercita ad normam iuris sulle eparchie, sui Vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito orientale le facoltà che le Congregazioni per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, i Vescovi, il Clero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica e per l’Educazione cattolica hanno rispettivamente sulle diocesi, sui Vescovi, sul clero, sui religiosi e sui fedeli di rito latino. Attualmente fanno eccezione le competenze circa la dispensa dagli oneri derivanti dai Sacri Ordini, spettante alla Congregazione per il Clero, e la giurisdizione sulle Università e Facoltà cattoliche, comprese le istituzioni orientali, collatis consiliis con la Congregazione per l’Educazione Cattolica.
La competenza propria della Congregazione si estende a tutti gli affari che sono propri delle Chiese Orientali e che devono essere deferiti alla Sede Apostolica, anche se vi sono coinvolti dei fedeli di rito latino, come ad esempio il cambiamento di iscrizione ad una chiesa sui iuris. Infatti, il CCEO rinvia più volte alla Sede Apostolica e lo stesso CIC tratta delle Chiese orientali sui iuris. Nella fattispecie per “Sede Apostolica” va intesa la Congregazione, competente per trattare gli affari sia circa la struttura e l’ordinamento delle Chiese Orientali, sia circa l’esercizio delle funzioni di insegnare, di santificare e di governare, sia circa le persone, il loro stato, i loro diritti e doveri, nonché tutto ciò che è prescritto dagli articoli 31 e 32 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus circa le relazioni quinquennali e le visite “ad limina”.
Il Dicastero ha competenza territoriale, includendo anche i fedeli latini, sulle seguenti regioni: Egitto, Eritrea ed Etiopia del Nord, Bulgaria, Cipro, Grecia, Iran, Iraq, Libano, Israele e Territori di Autonomia Palestinese, Siria, Giordania, Turchia, Georgia e Armenia.
I Patriarchi orientali cattolici, canonicamente eletti dai Sinodi dei vescovi delle Chiese Patriarcali, chiedono la communio ecclesiastica al Santo Padre, mentre gli Arcivescovi Maggiori, canonicamente eletti dai Sinodi dei vescovi delle Chiese Arcivescovili Maggiori, chiedono al Santo Padre la conferma della loro elezione.
Riguardo alla designazione degli altri vescovi, la Congregazione per le Chiese Orientali è maggiormente coinvolta. All’interno del territorio patriarcale, il Sinodo dei vescovi elegge i vescovi con previo o successivo assenso del Romano Pontefice (CCEO cc. 182 §3, 185). La Congregazione deve esaminare la lista dei candidati presentata dal sinodo dei vescovi in modo da dare le massime garanzie morali circa l’idoneità del candidato sottoposto all’attenzione del Papa.
Fuori dai confini territoriali delle Chiese patriarcali e delle Chiese arcivescovili maggiori, nelle Chiese Metropolitane ed nelle altre Chiese sui iuris i vescovi sono nominati dal Romano Pontefice. Il Sinodo dei vescovi delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori (CCEO c. 149) ed il Consiglio dei gerarchi (c. 168) hanno il diritto di presentare i candidati alla Sede Apostolica, cioè alla Congregazione per le Chiese Orientali, per la nomina da parte del Santo Padre.
La Congregazione per le Chiese Orientali è composta da un Cardinale Prefetto, il quale la governa con l’assistenza di un Arcivescovo Segretario e di un Sotto-Segretario, e inoltre la dirige e la rappresenta, e da un determinato numero di Cardinali e di Vescovi, designati dal Papa ad quinquennium ad eccezione dei Patriarchi e degli Arcivescovi Maggiori delle Chiese Orientali, e del Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei Cristiani, i quali ne sono membri di diritto e, di conseguenza, per tutta la durata del loro incarico. I Superiori della Congregazione sono attualmente il Prefetto, Cardinale Leonardo Sandri, l’Arcivescovo Segretario, Mons. Giorgio Demetrio Gallaro e il Sotto-Segretario, Sac. Flavio Pace.
Il dicastero conta un certo numero di consultori e di officiali provenienti dalle Chiese Latina ed Orientali.
In seno alla Congregazione sono tre Commissioni:
· Per la Liturgia: in seguito al notevole progresso avvenuto nel corso del XX secolo negli studi scientifici di tipo storico e di analisi critica dei testi liturgici, il lavoro della Commissione speciale per la liturgia, diretto a ricondurre gli usi liturgici dell’Oriente cattolico all’originaria purezza, poté preparare – con l’ausilio di varie sottocommissioni – e poi pubblicare, tra il 1930 e il 1960, ben trentasette libri liturgici orientali, alcuni dei quali in più volumi: in greco (5), slavo ecclesiastico (21), romeno (3), siriaco (4), copto (2) e ge’ez (2). Questa attività ricevette un rinnovato impulso soprattutto sotto i pontificati di Pio XI (1922–1939) e di Pio XII (1939–1958), periodo in cui venne intrapreso il lungo processo di restaurazione della liturgia siro-malabarese, pesantemente latinizzata. Quest’opera di rinnovamento venne intensificata in seguito alle Costituzioni del Vaticano II sulla sacra liturgia e sulle Chiese cattoliche orientali, in cui veniva ribadito il ritorno da parte delle Chiese cattoliche orientali all’antica purezza dell’originario retaggio liturgico. Divenne consuetudine per le Chiese locali provvedere alla pubblicazione delle proprie edizioni liturgiche, dopo aver ricevuto l’approvazione dei nuovi testi da parte delle autorità competenti. Contemporaneamente, con l’apertura post-conciliare al vernacolo e, dopo il 1991, con il ritorno alla libertà dei greco-cattolici perseguitati nell’ex blocco sovietico, le Chiese locali di rito greco-cattolico, appartenenti alla grande famiglia bizantino-slava, iniziarono a tradurre i libri liturgici di uso più frequente in bulgaro, croato, ceco, macedone, russino, slovacco, ucraino, oltre alle lingue della diaspora tra le quali spiccava l’inglese. L’opera liturgica svolta in quegli anni dalla Congregazione Orientale coinvolse ben sette distinti riti orientali – armeno, assiro-caldeo, bizantino, copto, etiopico, maronita e siro-antiocheno –, ciascuno dei quali con i propri diversi rituali e il proprio ciclo di preghiere quotidiane nella liturgia delle ore, secondo il proprio calendario liturgico. Il lavoro non è ancora concluso dal momento che la liturgia è una realtà vivente. Un importante traguardo venne raggiunto, il 6 gennaio 1996, con la pubblicazione da parte della Congregazione Orientale della storica Istruzione per l’applicazione delle prescrizioni liturgiche del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (Città del Vaticano 1996), diffuso tra le Chiese cattoliche orientali come testo normativo e tradotto in molte lingue. · Per gli Studi sull’Oriente Cristiano, che ha l’intento di studiare la proposta di documenti e iniziative volte a far conoscere l’Oriente al cattolicesimo occidentale e di potenziare l’approfondimento del patrimonio delle Chiese Orientali; · Per la Formazione del Clero e dei Religiosi, che promuove la formazione degli studenti orientali a Roma o altrove secondo la specifica tradizione di appartenenza.
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ALLE CHIESE ORIENTALI
La complessa realtà delle Chiese orientali, anche in riferimento alle condizioni geografico-culturali e sociali in cui esse vivono, esige che la grande comunità cattolica sappia condividere i beni che possono aiutare gli Orientali a tenere vive e sviluppare le tradizioni più genuine delle loro Chiese
Gli interventi effettuati dalla Congregazione in favore del clero e dei fedeli cattolici orientali a Roma e nei diversi Paesi d’origine sono resi possibili grazie alle disponibilità finanziarie a tal fine erogate dalla Santa Sede, da Agenzie internazionali di aiuto oltre che da privati. La R.O.A.C.O. (Riunione Opere Aiuto Chiese Orientali) è un Comitato che riunisce tutte insieme le Agenzie-Opere di vari Paesi del mondo, che s'impegnano al sostegno finanziario in vari settori, dall'edilizia per i luoghi di culto, alle borse di studio, dalle istituzioni educative e scolastiche a quelle dedite all'assistenza socio-sanitaria. E’ presieduta dal Prefetto della Congregazione, ed ha come Vice-Presidente il Segretario del Dicastero. Oltre alla Catholic Near East Welfare Association (Stati Uniti d’America), approvata da papa Pio XI nel 1928, e alla Pontificia Missione per la Palestina (Stati Uniti d’America), creata nel 1949, ne fanno parte Agenzie che raccolgono aiuti in Germania, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Italia e Austria.
ATTIVITA’ INFORMATIVA
S.I.C.O. (Servizio Informazioni Chiese Orientali) è la rivista in cui vengono pubblicati, con periodicità annuale, gli interventi del Santo Padre riguardanti l’Oriente Cristiano e una cronaca delle attività che la Congregazione svolge a favore delle varie Chiese cattoliche orientali. Sono riportate notizie provenienti dalle Chiese locali, la nomina dei nuovi Gerarchi e dei Nunzi Apostolici, l’attività pastorale ed evangelizzatrice delle Chiese, la vita dei Sinodi e le loro decisioni. Ad esse si aggiungono note riguardanti attività liturgiche, di studio e formazione, oltre all'attività assistenziale svolta ad opera della R.O.A.C.O. e il risultato annuale dei contributi delle chiese particolari alla Colletta Pro Terra Sancta. E' uno strumento che permette, mediante una rapida consultazione, di avere un costante aggiornamento sulle molteplici attività del Dicastero.
La Congregazione per le Chiese Orientali ha sede a Roma in via della Conciliazione 34 nel Palazzo cosiddetto dei Convertendi, già costruito dal Bramante sull'antica Piazza S. Giacomo, detta Scossacavalli, e nel quale Raffaello Sanzio visse gli ultimi anni di vita, dal 1517 al 1520.
Nel medesimo Palazzo, a piano terra, è posta la Cappella affrescata negli anni ’30 del secolo scorso dal monaco Leussnik o.s.b. del Monastero di Chevetogne, secondo i canoni iconografici dell’Oriente Bizantino.
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